Sentenza — n. 35425/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Contenti Euro, nato a La Spezia il 30/03/1953 2. Ratto Edoardo, nato a Alessandria il 11/02/1972 3. Chelazzi Renzo, nato a Viareggio il 14/09/1962 4. Delli Alfredo, nato a Fucecchio il 22/06/1943 avverso l'ordinanza del 16/12/2020 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo di annullarsi il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale della Libertà di Genova RITENUTO IN FATTO1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 240 cod. pen; Sentenza — n. 35425/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono infondati. 5.1. I ricorrenti, quanto al primo motivo di impugnazione, hanno invocato il principio secondo cui, in tema di misure cautelari reali, il tribunale del riesame deve annullare il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari privo di qualsiasi valutazione degli elementi forniti dalla difesa, non potendo il giudice dell'impugnazione, ai sensi del richiamato art. 309, comma 9, cod. proc. pen., nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, confermare il sequestro ritenendo che la prospettazione difensiva sia stata implicitamente disattesa dal tenore complessivo del decreto genetico (Sez. 5, n. 51900 del 20/10/2017, Lanza, terzo interessato in proc.Provenzano e altri, Rv. 271413).
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Contenti Euro, nato a La Spezia il 30/03/1953 2. Ratto Edoardo, nato a Alessandria il 11/02/1972 3. Chelazzi Renzo, nato a Viareggio il 14/09/1962 4. Delli Alfredo, nato a Fucecchio il 22/06/1943 avverso l'ordinanza del 16/12/2020 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo di annullarsi il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale della Libertà di Genova RITENUTO IN FATTO1.
Con ordinanza del 16 dicembre 2020 il Tribunale di Genova, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali e su richiesta di riesame degli interessati, ha confermato il decreto del 31 gennaio 2020 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Genova, in forza del quale era stato tra l'altro disposto sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente fino ad euro 3.404.406,00 a carico degli odierni ricorrenti, componenti del consiglio di' amministrazione della s.p.a. Tankoa Yachts e ritenuti amministratori di fatto della Coleos ltd, società di diritto maltese, indagati per il reato di cui agli artt.110 cod. pen. e 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
2. Avverso la predetta decisione è stato proposto comune ricorso per cassazione articolato su due complessi motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo, allegando violazione di legge relativamente agli artt. 324, comma 7 e 309, comma 9, cod. proc. pen., i ricorrenti hanno lamentato che al momento dell'emissione del provvedimento cautelare il G.i.p. non aveva all'evidenza letto, non facendone invero menzione nel provvedimento stesso, la memoria difensiva depositata nella Cancelleria della Procura della Repubblica ancora diciotto giorni prima, in pendenza della richiesta cautelare del Pubblico ministero.
In particolare, attesa la previsione ex lege di espresso ed esplicito confronto del Giudice con le argomentazioni difensive delle parti, non poteva certamente essere frutto di autonoma valutazione un provvedimento che neppure nominava argomenti dedotti dalle parti. Al riguardo l'ordinanza impugnata aveva sostenuto che essi sarebbero stati in tal modo considerati implicitamente, mentre in ogni caso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari aveva dichiaratamente ricalcato la ricostruzione già in precedenza fornita dall'Agenzia delle entrate.
Né, in proposito, l'ordinanza del Tribunale del riesame poteva integrare una motivazione carente rispetto a questa specifica violazione di legge, dal momento che l'omessa valutazione di quanto osservato dai ricorrenti - particolarmente in tema di atti gestori della società maltese - dava conto che il Giudice dell'ordinanza genetica non aveva neppure letto la memoria così redatta dalle difese. 2.2. Col secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'applicazione in particolare dell'art. 12-bis d.lgs. 74 cit., dell'art. 240 cod. pen. e dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., quanto alla conferma del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente dei beni riferibili agli indagati.
In specie, i ricorrenti hanno lamentato il mancato rispetto del principio di propedeuticità, atteso che il sequestro per equivalente avrebbe potuto essere concesso solamente nell'ipotesi di impossibilità di procedere a sequestro finalizzato alla confisca diretta in capo alla persona giuridica. D'altro canto risultava alterata la scansione dei doveri attuativi, laddove il G.i.p. aveva disposto l'esecuzione di entrambe le forme di sequestro, diretto sulle sole liquidità della società e per equivalente in odio ai ricorrenti nella loro asserita qualità.In tal senso era stata affidata al Pubblico ministero la delega totale non sulle modalità esecutive del sequestro bensì sul presupposto giuridico di legittimità del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, altresì privo di qualsivoglia controllo giurisdizionale.
In ogni caso, i ricorrenti osservavano che, dato l'insegnamento giurisprudenziale, il concetto di profitto del reato non si limitava alle sole somme di danaro ma includeva ogni altra utilità che fosse conseguenza dell'attività criminosa, sì che sempre si sarebbe trattato di confisca diretta e non per equivalente. Era stato così consentito - omettendo ogni approfondita indagine sui beni della società di diritto maltese - il sequestro per equivalente senza il preliminare tentativo di operare quello diretto su beni mobili (quali ad es. un natante di pregio in Malta, in tesi frutto riconducibile all'affermato indebito profitto) ed immobili della società, tali da costituire impiego diretto o trasformazione diretta dell'asserito profitto del reato.
Al riguardo, e contrariamente alle considerazioni dell'ordinanza impugnata, le questioni così avanzate non si risolvevano in una vacua eccezione formale, dal momento che non era stata così rispettata la scansione fissata dalle Sezioni Unite Gubert, e che risultava non corretto il riferimento all'impossibilità di presagire il reinvestimento del profitto in beni immobili o mobili registrati, atteso che in merito era stata proprio l'Agenzia delle entrate, col proprio processo verbale di constatazione, ad evidenziare detto reinvestimento. Quanto al natante, esso era stato costruito nel 2018, quindi in epoca successiva alla consumazione del reato fiscale.
3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale della Libertà di Genova.
4. I ricorrenti hanno dimesso note di replica alle conclusioni del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. I ricorsi sono infondati. 5.1. I ricorrenti, quanto al primo motivo di impugnazione, hanno invocato il principio secondo cui, in tema di misure cautelari reali, il tribunale del riesame deve annullare il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari privo di qualsiasi valutazione degli elementi forniti dalla difesa, non potendo il giudice dell'impugnazione, ai sensi del richiamato art. 309, comma 9, cod. proc. pen., nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, confermare il sequestro ritenendo che la prospettazione difensiva sia stata implicitamente disattesa dal tenore complessivo del decreto genetico (Sez. 5, n. 51900 del 20/10/2017, Lanza, terzo interessato in proc.Provenzano e altri, Rv. 271413).
Ciò posto, è stato altresì osservato che l'onere motivazionale, in ordine agli eventuali elementi forniti dalla difesa, deve peraltro avere ad oggetto elementi specifici e tempestivamente proposti (cfr. ad es. Sez. 3, n. 36926 del 23/09/2020, Liccardo, Rv. 280819). 5.1.1. Al riguardo, fermo restando che non vi è per vero neppure sicura prova che della memoria difensiva, depositata il 13 gennaio 2020 da parte ricorrente avanti alla Procura della Repubblica di Genova, sia stata operata rituale trasmissione al Giudice per le indagini preliminari prima dell'emissione del decreto di sequestro preventivo in data 31 gennaio 2020, i ricorrenti hanno affermato che il Giudice per le indagini preliminari non aveva fornito riferimento alcuno agli argomenti difensivi contenuti in detta memoria, corredata da sedici allegati, con la quale erano esplicitate le ragioni di insussistenza del reato contestato e richiesta l'archiviazione del procedimento penale. 5.1.2.
In proposito, per un verso va ricordato che l'obbligo di trasmissione al giudice, unitamente alla richiesta di misura ca,utelare, oltre che degli elementi posti a base della richiesta, di tutti gli elementi favorevoli all'imputato ha riguardo soltanto a quelli che hanno un'oggettiva natura favorevole e non anche a quelli che possano apparire favorevoli in forza di argomentazioni o ricostruzioni logiche (Sez. 1, n. 57839 del 04/10/2017, Navarria, Rv. 271919). D'altro canto, in tema di riesame dei provvedimenti di sequestro, non sussiste l'obbligo del Pubblico ministero di trasmettere, ex art. 309, comma 5, cod. proc. pen., accanto agli elementi di prova favorevoli all'indagato anche la memoria difensiva, seppure vi siano allegati documenti, in quanto essa è un atto proveniente dal difensore che, pur costituendo un'importante strumento difensivo, non costituisce una prova a favore dell'indagato (Sez. 2, n. 40534 del 04/07/2019, Pellegrino, Rv. 277043).
Allo stesso tempo, vero è che in tema di misure cautelari, nella nozione di "eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate" che, ai sensi dell'art. 291, comma 1, cod. proc. pen., il Pubblico ministero deve trasmettere al Giudice per le indagini preliminari unitamente alla richiesta di misura cautelare, a pena d'una nullità d'ordine generale ex art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., rientrano soltanto gli elementi indiziari, eventualmente allegati ad una memoria difensiva, astrattamente dotati di decisività, in quanto idonei, nella prospettazione difensiva, ad incidere sulla valutazione del compendio indiziario a carico dell'indagato (Sez. 1, n. 1072 del 20/11/2019, dep. 2020, Luca, Rv. 278069). 5.1.3.
Ciò posto, tenuto altresì conto dello spettro di cognizione di questo Giudice di legittimità nonché della particolare fase cautelare, il provvedimento impugnato ha dato conto della carenza di decisività della documentazione prodotta (al riguardo il ricorso si limita all'elencazione dei temi defensionali allegati alla memoria, e quindi la stessa specificità appare invero insufficiente) e quindi dell'incapacità a contrastare la richiesta cautelare del Pubblico ministero, di cui non viene così intaccata la valutazione sul fumus. Ed invero il Tribunale del riesame ha osservato che i rilievi dei ricorrenti apparivano semmai strumentali alla piena cognitio del giudizio di merito, e non alla verifica della sussistenza dei presupposti della cautela, che in definitiva - senza lesione dei diritti difensivi - non venivano in sé contrastati nella loro prospettiva accusatoria. 5.2.
In relazione al secondo profilo di censura, il Tribunale del riesame ha correttamente osservato che lo stesso Pubblico Ministero aveva interpretato il dispositivo del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, circa la natura propedeutica del sequestro in via diretta sui liquidi della società - che il Pubblico ministero non aveva rintracciato, né i ricorrenti hanno allegato alcunché, circa l'esistenza di attività non rinvenute, cfr. Sez. 3, n. 40362 del 06/07/2016, D'Agostino, Rv. 268587, a parte quanto osservato in fra - rispetto al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente sui beni degli indagati.
Tanto più che nello stesso corpo motivazionale il Giudice per le indagini preliminari aveva dato conto del principio adottato, quanto alla possibilità del sequestro per equivalente solamente in carenza dei beni sui quali disporre la confisca in via diretta. Al riguardo, peraltro, è altresì nozione comune che il principio per cui l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo, che non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione, è valido solo quando il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione e non, invece, quando dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati - come in specie, atteso che il decreto di sequestro preventivo è strutturalmente compenetrato tra parte motiva e dispositivo - contestualmente in un unico documento, con la conseguenza che, in tal caso, è pienamente legittimo interpretare o anche integrare il dispositivo sulla base della motivazione (ad es.
Sez. 4, n. 48766 del 24/10/2019, Pelusi, Rv. 277874). Ciò posto, quanto all'individuazione del profitto del reato e quindi dei beni sociali da aggredire a tale titolo, nello stesso ricorso (pag. 23) è fissata nel 2016 la data di acquisto del nuovo natante (cd. "Solo"), ed in proposito l'ordinanza impugnata ha appunto osservato che invece solamente nel gennaio 2018 andava determinata la data di commissione del reato di cui all'art. 5 cit., col conseguente risparmio di imposta e la possibilità di individuare altre res costituenti il profitto di detto reato.
Né, attesa la non contestata data di commissione del reato per il quale i ricorrenti sono indagati, appaiono utilmente spendibili le considerazioni in tesi riconducibili alla stessa Agenzia delle Entrate che, a fronte delle illecite condotte fiscali, avrebbero individuato già nel 2016 i comportamenti destinati a reimpiegare i risparmi fiscali così ottenuti.Alla stregua di ciò, ha ricevuto conferma che - ferme altre eventuali future determinazioni - allo stato degli atti emergeva l'impossibilità di porre ulteriore vincolo diretto su beni della persona giuridica beneficiaria.
Né possono rilevare le questioni di fatto sollevate solamente in ricorso, quanto alla meramente affermata emissione di fattura di vendita del primo natante ("Suerte") solamente nel 2018. 5.3. In definitiva, entrambi i motivi di impugnazione non si presentano fondati.
6. All'infondatezza dei motivi di impugnazione consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processual