Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 35424/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35424/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35424/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza in data 13 novembre 2020 il Tribunale del riesame di Lecce, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero, ha annullato l'ordinanza in data 14 ottobre 2020 del Giudice per le indagini preliminari di Brindisi che aveva revocato la misura della custodia cautelare in carcere precedentemente applicata con ordinanza del 24 settembre 2020 a Fabrizio Russo per traffico di stupefacenti (art. 81, 110, 112, primo comma, n. 2, cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990) 2. Con un unico motivo di ricorso l'imputato eccepisce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35424/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
pena per traffico di stupefacenti indagine su reati finanziari traffico qualificato di eroina reati economici dipendenza da sostanze stupefacenti flussi finanziari illeciti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Russo Fabrizio, nato a Monopoli, il 20/12/1977, avverso l'ordinanza in data 13/11/2020 del Tribunale di Lecce, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. Pasquale Annichiarico per l'indagato, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 13 novembre 2020 il Tribunale del riesame di Lecce, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero, ha annullato l'ordinanza in data 14 ottobre 2020 del Giudice per le indagini preliminari di Brindisi che aveva revocato la misura della custodia cautelare in carcere precedentemente applicata con ordinanza del 24 settembre 2020 a Fabrizio Russo per traffico di stupefacenti (art. 81, 110, 112, primo comma, n. 2, cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990) 2. Con un unico motivo di ricorso l'imputato eccepisce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico.

Emanuele Martina aveva dichiarato che spacciavano nell'immobile di via Monte Grappa, ma non aveva indicato il suo nome tra gli spacciatori; inoltre, tra i due, oltre ad esservi un rapporto di affinità, vi era un rapporto obbligatorio in virtù del quale il Martina gli doveva restituire euro 2.500 che aveva ricevuto in prestito per pagare l'affitto; tuttavia, il Martina non era in grado di assolvere il debito, perché aveva perso la partita di droga; la confidenza del Martina alla Cursi secondo cui egli avrebbe potuto picchiare Spillo, alias Alessio Palazzo, era solo una millanteria.

Nella memoria il ricorrente ribadisce le sue ragioni

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha ordinato di ripristinare la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Fabrizio Russo. Va premesso che il GIP aveva disposto la scarcerazione all'esito degli interrogatori dei due cognati che avevano concordemente riferito che il denaro di cui discorrevano nelle varie conversazioni intercettate era il prestito che il Russo aveva fatto al Martina e che questi non poteva restituire perché era andata persa la partita di droga.

Martina aveva confessato di essere coinvolto nel traffico di stupefacenti, ma aveva escluso la partecipazione del Russo. Secondo il Collegio, la versione concordata tra i due cognati non era credibile ed anzi era recessiva di fronte al quadro indiziario che si era venuto formando. Innanzi tutto, nel pomeriggio del 29 giugno 2018, dopo aver scoperto che era sparita la droga, il Martina era andato dal Russo temendo di essere picchiato, e subito dopo, insieme ad Alessio Palazzo, era andato da Andrea Summa. Qui aveva constatato di persona la sparizione del "secchio".

Erano seguite una serie di conversazioni anche con la compagna Silvana Di Cursi per cercare una spiegazione da presentare al Russo. Secondo i Giudici, considerato che non era stata stabilita una scadenza fissa del debito e comunque mancavano dieci giorni alla scadenza orientativa, era sospetto che il Martina si preoccupasse del Russo. Era inoltre emerso che Martina temeva di essere picchiato dal Russo. Intanto che il Martina preparava la sua versione, il Russo era stato informato della sparizione. Il Martina non l'aveva trovato a casa perché si era forse allontanato per indagare sul furto.

Pertanto, aveva ulteriormente considerato con la sua compagna che "Di certo facendo così stanno inculando lui...ovviamente anche a me in poca parte", così confermando che la sparizione dello stupefacente avrebbe determinato conseguenze dannose soprattutto per il Russo. Alle 22 di quel giorno il Martina era riuscito a incontrarsi con il Russo. Terminato il confronto, aveva raccontato alla compagna che cosa si erano detti. Martina aveva adombrato il coinvolgimento di Spillo; la compagna si era arrabbiata perché così facendo aveva esposto Spillo alle ritorsioni del Russo; tale circostanza rendeva evidente che il Russo non era semplicemente preoccupato dell'inadempimento del debito.

I Giudici hanno argomentato che la tesi difensiva secondo cui l'allusione a Spillo era stata il frutto di una millanteria del Martina con la sua fidanzata non era logicamente accettabile, poiché la donna si era fortemente indignata di questo comportamento che avrebbe esposto lui e Spillo alla reazione fisica del Russo. Inoltre, nel prosieguo della conversazione tra i due fidanzati, Spillo aveva riferito che aveva offerto mille euro, oltre al ricavato della vendita di un'auto, al Russo per placarne le ire, ma che questi voleva solo il fumo. Non vi era motivo per ritenere che le comunicazioni tra i due fossero insincere, dal momento che avevano condiviso tutta la strategia per gestire l'incresciosa situazione.

Ebbene i commenti d4Martina, i suoi comportamenti e le reazioni del Russo portano logicamente a ritenere che il Russo, nonostante la versione prospettata al GIP negli interrogatori, ricoprisse una posizione apicale e di comando, avendo delegato ai sottoposti giovani e incensurati, tra cui il Martina, lo svolgimento di compiti più rischiosi, quali per l'appunto il trasporto e l'occultamento del carico di droga. A fronte di questa motivazione così ampia ed esaustiva, il ricorrente si è limitato a reiterare le medesime doglianze di fatto, senza proporre argomenti decisivi e idonei a disarticolare il ragionamento svolto.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. Cod. proc.pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso,