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Sentenza — n. 35423/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of economic capacity analysis for drug money confiscation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35423/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Domenico Biondillo inadmissible regarding the confiscation of illicit funds. The defendant argued the trial judge failed to investigate his economic capacity or the source of the money, yet the lower court had explicitly noted the lack of justification for the funds' origin. The court ruled the appeal unfounded because the judge correctly applied the principle that discretionary confiscation requires motivation, which was satisfied by the defendant's failure to prove the legality of the income.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 616 cod. proc. pen.: The discretionary confiscation of illicit funds is valid when the court motivates the decision based on the defendant's failure to justify the source of the money, without requiring a separate inquiry into specific economic capacity.

Parole chiave

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drug money confiscation discretionary confiscation source of funds economic capacity analysis inadmissible appeal motivation requirement drug trafficking penalty confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
262399, proprio in tema di patteggiamento per il reato dell'art. 73 d.P.R.
Art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Corte costituzionale, n. 186 del 13 giugno 2000
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014
La decisione è rispettosa del principio di diritto secondo cui la confisca facoltativa va sempre motivata (Cass., Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Biondillo Domenico, nato a Santa Maria a Vico, il 13/08/1967, avverso la sentenza in data 02/10/2020 del Giudice per le indagini preliminari di Santa Maria Capua Vetere, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Delia Cardia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 2 ottobre 2020 il Giudice per le indagini preliminari di Santa Maria Capua Vetere ha applicato su concorde richiesta delle parti a Domenico Biondillo la pena di anni 3 di reclusione ed euro 15.000,00 di multa, con confisca e distruzione dello stupefacente e confisca del denaro, per il reato di cui all'art 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Con un unico motivo di ricorso l'imputato eccepisce il vizio di motivazione con riferimento alla confisca del denaro, perché il Giudice aveva presunto la sua illiceità. Non aveva approfondito le capacità economiche, non l'aveva interrogato sulla provenienza della somma e non aveva indagato l'effettiva sproporzione tra il reddito percepito e la somma di denaro sequestrata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato. A differenza di quanto dedotto dalla difesa, il Giudice ha motivato la confisca della somma di denaro, osservando che l'imputato non aveva giustificato la provenienza dei soldi rinvenuti, evidentemente profitto dell'attività di spaccio. La decisione è rispettosa del principio di diritto secondo cui la confisca facoltativa va sempre motivata (Cass., Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, dep. 2015, Anibaldi, Rv. 262399, proprio in tema di patteggiamento per il reato dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990). Questo asserto non è stato specificamente censurato dal ricorrente con l'allegazione e dimostrazione della liceità della fonte di guadagno.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 10 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Pres