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Sentenza — n. 35422/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35422/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35422/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 15 settembre 2020 il Tribunale di Venezia ha applicato su concorde richiesta delle parti a Gioacchino Zatta la pena di anni 1, mesi 2 di reclusione ed euro 1.333,00 di multa, con confisca e distruzione di quanto in sequestro, per il reato di cui all'ad 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2.,Elmpugna l'ordinanza del 15 settembre 2020 con cui era stata rigettata la richiesta di sospensione del procedimento e, unitamente a questa, la sentenza di patteggiamento. Precisa che aveva trasmesso l'istanza all'UEPE ed era in attesa della redazione del programma. Sostiene che i precedenti penali risalivano ad 11 anni prima e che quindi era possibile formulare un giudizio prognostico positivo di astensione dalla commissione dei reati.

Regesto Legislator

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art. 168 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35422/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è manifestamente infondato. La censura relativa alla violazione degli art. 168 cod. pen. e 464-quater, comma 3, cod. proc. pen. non è ammissibile avverso la sentenza di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti, che è impugnabile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Negli stessi termini si veda Cass., Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, dep. 2017, Fawzi, Rv. 269770.

Parole chiave

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riduzione della pena ritardo ingiustificato dell'azione penale carcerazione giudiziaria adeguamento della pena sospensione di pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 168 cod. pen
La censura relativa alla violazione degli art. 168 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Zatta Gioacchino, nato a Bovolenta il 27/11/1948, avverso la sentenza in data 15/09/2020 del Tribunale di Venezia, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Simone Perelli, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 15 settembre 2020 il Tribunale di Venezia ha applicato su concorde richiesta delle parti a Gioacchino Zatta la pena di anni 1, mesi 2 di reclusione ed euro 1.333,00 di multa, con confisca e distruzione di quanto in sequestro, per il reato di cui all'ad 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2.,Elmpugna l'ordinanza del 15 settembre 2020 con cui era stata rigettata la richiesta di sospensione del procedimento e, unitamente a questa, la sentenza di patteggiamento. Precisa che aveva trasmesso l'istanza all'UEPE ed era in attesa della redazione del programma. Sostiene che i precedenti penali risalivano ad 11 anni prima e che quindi era possibile formulare un giudizio prognostico positivo di astensione dalla commissione dei reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato. La censura relativa alla violazione degli art. 168 cod. pen. e 464-quater, comma 3, cod. proc. pen. non è ammissibile avverso la sentenza di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti, che è impugnabile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Negli stessi termini si veda Cass., Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, dep. 2017, Fawzi, Rv. 269770.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 10 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ubalda Mac