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Sentenza — n. 35420/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35420/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35420/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BASILE GIULIO nato a POZZUOLI il 22/03/1973 BENTINO PATRIZIA nato a NAPOLI il 14/05/1964 avverso l'ordinanza del 31/07/2020 del TRIB. LIBERTA' di SANTA MARIA CAPUA VETERE udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG LUIGI GIORDANO che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.RITENUTO IN FATTO 1.1 sigg.ri Giulio Basile e Patrizia Bentino ricorrono, con unico atto, per l'annullamento dell'ordinanza del 31/07/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha rigettato la domanda di riesame del decreto del 10/07/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord che, ritenuta la sussistenza indiziaria dei reati di cui agli artt. 452-quaterdecies e 648 cod. pen., ha ordinato il sequestro preventivo di un autocarro motrice (e relativo rimorchio), di proprietà della società «Giamitrans S.r.l.» (legalmente rappresentata dalla Bentino), e del carico trasportato costituito da rame granulato in sacconi (per complessivi kg. 5860) e rottami di piombo e acciaio, nonché di due FIR. 1.1.Con unico motivo deducono, ai sensi dell'art. 606, lett.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35420/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'impugnazione è lo strumento processuale per ottenere un risultato concreto che può essere utilizzato solo da chi è legittimato a servirsene; sicché l'impugnazione è inammissibile quando è proposta da chi non è legittimato o, pur essendolo, non ha interesse (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.). 3.5.Illuminante, sul punto, Sez. U, Serafino, cit., per la quale la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto.

Parole chiave

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sequestro del veicolo rifiuti metallici sottrazione di cose sequestrate causa di sequestro confisca dei proventi di reato carcerazione in vista di consegna

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
4.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BASILE GIULIO nato a POZZUOLI il 22/03/1973 BENTINO PATRIZIA nato a NAPOLI il 14/05/1964 avverso l'ordinanza del 31/07/2020 del TRIB. LIBERTA' di SANTA MARIA CAPUA VETERE udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG LUIGI GIORDANO che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.RITENUTO IN FATTO 1.1 sigg.ri Giulio Basile e Patrizia Bentino ricorrono, con unico atto, per l'annullamento dell'ordinanza del 31/07/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha rigettato la domanda di riesame del decreto del 10/07/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord che, ritenuta la sussistenza indiziaria dei reati di cui agli artt. 452-quaterdecies e 648 cod. pen., ha ordinato il sequestro preventivo di un autocarro motrice (e relativo rimorchio), di proprietà della società «Giamitrans S.r.l.» (legalmente rappresentata dalla Bentino), e del carico trasportato costituito da rame granulato in sacconi (per complessivi kg. 5860) e rottami di piombo e acciaio, nonché di due FIR. 1.1.Con unico motivo deducono, ai sensi dell'art. 606, lett.

b) e c), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 452-quaterdecies e 648 cod. pen., e il vizio di motivazione radicalmente illogica in ordine alla ritenuta sussistenza degli indizi di reato e delle relative esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 ricorsi sono inammissibili. 3.11 ricorso del Basile è inammissibile per mancanza di interesse. 3.1.11 Basile non è il legale rappresentante della società titolare dei beni, ma solo autista dell'autocarro. 3.2.L'interesse richiesto dall'articolo 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere concreto ed attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez.

U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397). 3.3.L'art. 322, cod. proc. pen., in ossequio a quanto prevede l'art. 568, comma 3, cod. proc. pen., secondo il quale il diritto di impugnazione spetta solo a colui al quale la legge espressamente lo conferisce, individua coloro ai quali spetta espressamente il diritto di proporre riesame avverso il decreto di sequestro. 3.4.La successiva specificazione, contenuta nel successivo comma quarto dello stesso art. 568, cod. proc. pen., secondo cui per impugnare occorre avervi interesse, rende chiara l'intenzione del legislatore di distinguere la legittimazione a proporre impugnazione dall'interesse ad impugnare.

L'impugnazione è lo strumento processuale per ottenere un risultato concreto che può essere utilizzato solo da chi è legittimato a servirsene; sicché l'impugnazione è inammissibile quando è proposta da chi non è legittimato o, pur essendolo, non ha interesse (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.). 3.5.Illuminante, sul punto, Sez. U, Serafino, cit., per la quale la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto.

Sulla base di tale premessa, è stata affermata la carenza d'interesse dell'imputato - che aveva patteggiato la pena per il delitto di spaccio di modica quantità di stupefacenti, vedendosi confiscare la somma ricavata dalla cessione - a impugnare il capo relativo alla confisca, sul rilievo che la questione relativa alla legittimità di quest'ultima era meramente teorica e astratta, una volta esclusa l'esistenza, per il cedente, in una cessione illecita per contrarietà a norme imperative, di un diritto a rientrare nella disponibilità del prezzo ricavato, e cioè la tutelabilità "jure civili" della sua pretesa, configurabile, pertanto, come interesse di mero fatto. 3.6.Nel caso di specie, il ricorrente non è proprietario dei beni in sequestro e dunque non potrebbe esserne disposta la restituzione in suo favore.

Egli perciò persegue un interesse di mero fatto che rende privo di concretezza e attualità l'interesse a proporre riesame e l'odierno ricorso. 4.11 ricorso della Bentino è inammissibile perché generico, manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. 4.1.Come più volte spiegato da questa Corte «in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett.

e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, nonchè, tra le più recenti, Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore). 4.2 Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, Seana; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Buzi); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4.787 del 10/11/1993, Di Giorgio), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Caldaras;

Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Reitano; Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Costa; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Bonati; Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, Piscopo) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto). 4.3.Diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, il Tribunale indica analiticamente (pagg. 3 e 4) ed in modo niente affatto incomprensibile gli elementi di fatto dai quali ha desunto che l'episodio accertato fosse indiziante della sua non occasionalità e della provenienza illecita del rame trasportato con FIR incompleti; elementi del tutto negletti dalla ricorrente che se ne disinteressa del tutto rendendo oltremodo generico il ricorso. 4.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.00