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Sentenza — n. 35419/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35419/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35419/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 11 giugno 2020 il Giudice per le indagini preliminari di Tribunale ha applicato, su concorde richiesta delle parti, a Modou Fall, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla contestata recidiva, la pena di anni 2, mesi 10 di reclusione ed € 12.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, consistente nella detenzione a fini di spaccio di 78,77 grammi (di cui 55 grammi di principio attivo) e 50 ovuli termosaldati contenenti 20,74 grammi (di cui 14,78 di principio attivo).

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35419/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con un unico motivo di ricorso l'imputato lamenta la violazione dell'art.240 cod. pen. e l'illegalità della misura di sicurezza della confisca degli apparecchi telefonici in sequestro. La motivazione della confisca dei due cellulari era consistita in formule di stile. Non vi era alcun nesso strumentale tra la res ed il reato di mera detenzione dello stupefacente. La schematicità della motivazione non poteva estendersi semplicisticamente all'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale.

Parole chiave

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uso del telefono cellulare alla guida detenzione di stupefacenti confisca dei proventi di reato dipendenza da sostanze abuso di impianti di telecomunicazioni reati contro la sfera personale riservata

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fall Modou, nato in Senegal, il 15/11/1989, avverso la sentenza in data 11/06/2020 del Giudice per le indagini preliminari di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 11 giugno 2020 il Giudice per le indagini preliminari di Tribunale ha applicato, su concorde richiesta delle parti, a Modou Fall, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla contestata recidiva, la pena di anni 2, mesi 10 di reclusione ed € 12.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, consistente nella detenzione a fini di spaccio di 78,77 grammi (di cui 55 grammi di principio attivo) e 50 ovuli termosaldati contenenti 20,74 grammi (di cui 14,78 di principio attivo).

2. Con un unico motivo di ricorso l'imputato lamenta la violazione dell'art.240 cod. pen. e l'illegalità della misura di sicurezza della confisca degli apparecchi telefonici in sequestro. La motivazione della confisca dei due cellulari era consistita in formule di stile. Non vi era alcun nesso strumentale tra la res ed il reato di mera detenzione dello stupefacente. La schematicità della motivazione non poteva estendersi semplicisticamente all'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato perché non si confronta con la decisione secondo cui i telefoni cellulari erano da considerare strumento utile alla commissione dell'illecito. Le parti hanno concordato la pena per un reato di detenzione di una rilevante quantità di sostanza stupefacente a fini di spaccio, per cui la motivazione del nesso di strumentalità tra la res (i cellulari necessari ai contatti con i clienti) e il reato è perfettamente coerente con l'accusa e immune da censure. La difesa nulla ha allegato o documentato in merito a tale profilo, limitandosi a lamentare un inesistente difetto di motivazione.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 13 gennaio 2021 Il Consigliere estensore Il Presi