Sentenza — n. 35418/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 22 luglio 2020 il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha confermato l'ordinanza in data 12 giugno 2020 del Giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta che aveva applicato ad Abigail Bellomo la misura degli arresti domiciliari per i reati di cui al capo L (art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990), e di cui al capo M (art. 81 cpv, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, nonché 80, comma 1, lett. b, d.P.R. n. 309 del 1990).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35418/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Era facile obiettare a tale conclusione che, in assenza di riscontri investigativi, come la perquisizione, la stessa si rivelava del tutto apodittica, priva di concreti riscontri e quindi fondata su mere supposizioni. Ulteriore profilo critico era costituito dall'assenza di sequestri di droga. Censura la decisione sotto il profilo dell'apprezzamento del profilo psicologico, poiché il dolo dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 era stato ricavato solo dal fatto di essere la cognata dello Strazzanti. Con riferimento al delitto del capo M), non vi era dubbio che la genericità delle condotte in cui si era estrinsecata l'attività di cessione dello stupefacente aveva finito per costituire un vulnus al diritto di difesa.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bellomo Abigail, nata a Enna, il 14/12/2000, avverso l'ordinanza in data 22/07/2020 del Tribunale di Caltanissetta, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avv. Gaetano Giunta, per l'indagata, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 22 luglio 2020 il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha confermato l'ordinanza in data 12 giugno 2020 del Giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta che aveva applicato ad Abigail Bellomo la misura degli arresti domiciliari per i reati di cui al capo L (art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990), e di cui al capo M (art. 81 cpv, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, nonché 80, comma 1, lett. b, d.P.R. n. 309 del 1990).
2. Con il primo motivo di ricorso l'indagata deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza dei reati di cui ai capi M) ed L). Espone che il Tribunale del riesame, sovvertendo lo schema seguito dal Giudice per le indagini preliminari, da un lato, non aveva risposto alle censure difensive mosse con le memorie depositate in sede di riesame e, dall'altro, aveva usato gli elementi indiziari per dimostrare le condotte di spaccio piuttosto che la partecipazione al sodalizio criminoso. Precisa che non era al corrente delle ragioni del viaggio, finalizzato all'approvvigionamento dello stupefacente, e valorizza in suo favore il carattere episodico della vicenda.
Il Tribunale non aveva assolto all'onere di spiegare come il carattere episodico della condotta potesse logicamente sposarsi con la stabile appartenenza all'organizzazione criminale. Non erano emersi elementi significativi per ricondurre la detenzione della somma di C 2.000,00 alla compravendita dello stupefacente, poiché non era stata compiuta alcuna attività utile di perquisizione per corroborare tale tesi. Il Tribunale si era limitato ad affermare che la sussistenza del denaro si ricavava dal contenuto della conversazione in cui Strazzanti aveva suddiviso le somme tra i cognati e la moglie.
Era facile obiettare a tale conclusione che, in assenza di riscontri investigativi, come la perquisizione, la stessa si rivelava del tutto apodittica, priva di concreti riscontri e quindi fondata su mere supposizioni. Ulteriore profilo critico era costituito dall'assenza di sequestri di droga. Censura la decisione sotto il profilo dell'apprezzamento del profilo psicologico, poiché il dolo dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 era stato ricavato solo dal fatto di essere la cognata dello Strazzanti. Con riferimento al delitto del capo M), non vi era dubbio che la genericità delle condotte in cui si era estrinsecata l'attività di cessione dello stupefacente aveva finito per costituire un vulnus al diritto di difesa.
Non era dato sapere, dal contenuto dell'imputazione provvisoria, quali erano state le modalità, seppur anche genericamente indicate, in cui si sarebbe estrinsecata la condotta dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Non si poteva parlare di contestazione fluida, poiché la funzione degli addebiti provvisori era quella di mettere l'indagato in grado di esercitare il proprio diritto di difesa. Gli elementi acquisiti non permettevano di delineare quelle che sarebbero state le concrete condotte indicative del reato del capo M). Non era possibile conoscere i criteri logico-giuridici per cui il Tribunale non avesse ritenuto degne di rilevanza le specifiche doglianze difensive con riferimento agli episodi del 29 giugno 2019 in cui non erano riscontrabili nella sua condotta elementi tali da poter affermare che la stessa avesse anche solo rafforzato l'altrui proposito criminoso.
Era stata omessa qualsivoglia motivazione in relazione alla conversazione intercorsa, nella giornata del 10 agosto 2019, tra Salvatore Strazzanti ed il figlio Giovanni, nel corso della quale sì era limitata ad assistere senza mai prendere la parola in ordine a decisioni, ruoli o comportamenti da assumere in merito alla supposta attività illecita. Era evidente che, anche se a conoscenza dell'attività illecita del cognato, la cosa poteva al limite qualificarsi come connivenza. Precisa che non aveva mai tenuto contatti con gli acquirenti, con i fornitori, né supportato in altro modo l'attività illecita della supposta associazione, mantenendo dunque una condotta di mera assistenza inerte, non apportando alcun contributo causale alla realizzazione degli scopi dell'organizzazione.
Censura il mancato esame da parte del Tribunale di tutte le doglianze sollevate dalla difesa nonché la mancata adozione di una congrua ed esaustiva motivazione che non si fermasse alla mera riedizione delle stesse argomentazioni addotte acriticamente dal Giudice. Con il secondo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione sulle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame si era limitato a condividere le conclusioni a cui era giunto il primo Giudice, senza fornire alcun criterio logico- giuridico sui motivi per cui aveva ritenuto di non accogliere le specifiche doglianze difensive.
Ribadisce che la sua condotta era limitata nel tempo, non aveva precedenti e non viveva dei proventi di attività illecite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in generiche deduzioni di fatto non idonee a disarticolare il ragionamento del Tribunale del riesame. In merito ai gravi indizi di colpevolezza, i Giudici, dopo aver presentato il quadro generale delle attività investigative (indagini "Kaulonia" e "Ultra") che hanno consentito di chiarire i rapporti tra le famiglie mafiose di Pietraperzia e Barrafranca, particolarmente attive nel traffico di stupefacenti, hanno precisato che la ricorrente era la cognata di Salvatore Strazzanti, capomafia, e che era continuamente a disposizione dell'organizzazione.
Tale conclusione era suffragata dalle intercettazioni e dall'episodio del 22 agosto 2019 in cui era stata trovata in auto con la somma di euro 2.000 in contanti, collegata al traffico di stupefacenti. I Giudici hanno opportunamente osservato che i contributi offerti alla realizzazione del programma associativo non erano occasionali, ma continui ed indicativi di un rapporto consolidato, tant'era vero che non erano preceduti da discorsi preparatori: semplicemente alla chiamata del capo, accorreva. Quanto all'elemento psicologico, premesso che non era necessario che tutti gli associati avessero in programma lo stesso disegno criminoso e che ognuno conoscesse o fosse in rapporto con tutti gli altri componenti del sodalizio, il dolo non è stato desunto solo dal vincolo di affinità con lo Strazzanti, a differenza di quanto dedotto dalla difesa, ma anche dal suo attivismo (ad esempio, quando per pagare il debito contratto con i Catanesi per cento grammi di droga, aveva suggerito di vendere un'auto).Il Tribunale del riesame ha risposto alle doglianze, ivi compresa quella relativa all'episodio del 22 agosto 2019, con motivazione immune da censure.
La difesa ha cercato di accreditare una versione alternativa dei fatti che non ha trovato spazio nella complessiva ricostruzione dei Giudici della cautela, all'esito di un percorso argomentativo logico e razionale. Con riferimento alle esigenze cautelari, i Giudici hanno valorizzato la doppia presunzione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., l'esiguità del tempo trascorso dai fatti, la sfrontatezza mostrata dalla donna nell'ironizzare sulle false giustificazioni da propinare agli inquirenti in caso di controllo mentre trasportava il denaro, l'attivismo e la giovane età, pervenendo in modo coerente alla conferma della misura degli arresti domiciliari.
Anche sotto questo profilo, la motivazione è immune da censure. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende