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Sentenza — n. 35417/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention order due to lack of admissible grounds under procedural code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35417/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Marco Vaccari inadmissible, ordering him to pay procedural costs. The defendant argued that the lower court failed to adequately address evidence regarding his lack of involvement in criminal associations and his severed ties with co-conspirators. The court rejected these claims, finding the lower court's reasoning solid and rational regarding the gravity of the evidence and the necessity of detention.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 275 c.p.p.: An appeal against a detention order is inadmissible if the grounds raised do not constitute a violation of law or a defect in reasoning sufficient to justify a new examination of the case.

Parole chiave

Generato dall'IA
custodia cautelare in carcere ricorso inammissibile violazione di legge vizio di motivazione sodalizio criminoso onere delle spese Corte di Cassazione indagine sotto copertura

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
4 L'/1 Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 275, comma 3 c.p.p.
Contesta la doppia presunzione dell'art. 275, comma 3, cod.
Art. 416-bis c.p.
Art. 74 d.P.R. n. 309/1990
pen.), di cui al capo I (art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R.
Art. 81 c.p.
pen.), di cui al capo 3 (art. 81 cpv, 110 cod.
art. 616 cod. proc. pen
4 L'/1 Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Vaccari Salvatore Marco, nato a Militello in Val di Catania il 28/08/1969, avverso l'ordinanza in data 22/07/2020 del Tribunale di Caltanissetta, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per l'indagato l'avv. Gaetano Giunta, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 22 luglio 2020 il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha confermato l'ordinanza in data 12 giugno 2020 del Giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta che aveva applicato a Salvatore Marco Vaccari la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui al capo A (art. 416- bis, primo, quarto e sesto comma, cod. pen.), di cui al capo I (art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e 416-bis.1, cod. pen.), di cui al capo 3 (art. 81 cpv, 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e 416-bis.1, cod. pen.) 2.

Con il primo motivo di ricorso l'indagato deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza del reato di cui al capo A). Lamenta in particolare l'omessa motivazione su alcuni elementi sintomatici della mancata partecipazione o adesione al sodalizio criminoso: non era mai stato coinvolto nelle vicende estorsive dell'ATI; era estraneo alla tentata estorsione ai danni dei fratelli Arena; i suoi rapporti con Raffaele Bevilacqua dipendevano da una risalente amicizia, infatti agli incontri portava anche la moglie, lo assisteva in assenza di altri familiari, gli portava le sigarette, il nipote era stato suo testimone di nozze; era amico di Salvatore Privitelli che era stato dipendente della sua agenzia automobilistica "Il Quadrifoglio" dal 31 marzo 2010 al 31 gennaio 2012; aveva bloccato le comunicazioni telefoniche con Raffaele Bevilacqua dal 10 gennaio 2019, prima dell'operazione "Kaulonia"; aveva interrotto ogni rapporto con il figlio di Bevilacqua, per volere della madre di questi; non erano emerse cointeressenze economiche con gli altri appartenenti al sodalizio criminoso.

Con il secondo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza dei reati dei capi I) e J). Ribadisce il blocco delle telefonate, l'insussistenza di prove in merito alla partecipazione al summit del 27 gennaio 2019 presso l'abitazione di Bevilacqua, la riconducibilità dell'incontro con Salvatore Privitelli e Denis Lo Giudice alla necessità di trasferire un veicolo. Esclude che l'incontro dell'8 gennaio 2019 fosse correlato al traffico degli stupefacenti, perché l'ordinanza "Ultra bis" del 21 luglio 2020 non aveva attinto i soggetti sospettati di essere i fornitori dello stupefacente, Gaetano Pellegrino, Giuseppe Massimo Russo e Denis Lo Giudice.

Aggiunge che l'agenzia "Il Quadrifoglio" era stata dissequestrata. Osserva che i contatti con Luigi Fabio La Mattina risalivano al 4 marzo 2020, oltre un anno dopo il summit del 27 gennaio 2019, e avevano avuto ad oggetto la compravendita di auto e il disbrigo di pratiche auto. Non vi era stato alcun incontro con il La Mattina in data successiva al 5 marzo 2020. Censura la decisione che era appiattita sull'ordinanza genetica, a sua volta riproduttiva della richiesta del Pubblico Ministero. Con il terzo eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari.

Contesta la doppia presunzione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Ricorda che aveva interrotto i rapporti con l'associazione il 10 gennaio 2019. Aggiunge che aveva sempre svolto attività lavorativa e di avere un tenore di vita coerente con i guadagni. Censura la decisione che non aveva tenuto conto dei suoi rilievi difensivi. Nella memoria ribadisce le sue difese. Ricorda che l'indagine "Ultra bis" non aveva colpito Gaetano Pellegrino, Giuseppe Massimo Russo, Denis Lo Giudice, cioè i soggetti con cui aveva intrattenuto rapporti ritenuti illeciti.

Insiste sulla valenza probatoria del dissequestro dell'agenzia di pratiche auto.CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. I primi due motivi consistono in deduzioni fattuali già vagliate e disattese dal Tribunale del riesame con argomentazione logica e razionale. L'ordinanza impugnata è la prosecuzione di quelle emesse nel procedimento "Kaulonia" che aveva colpito la famiglia mafiosa di Pietraperzia e aveva lumeggiato i rapporti con la famiglia mafiosa di Barrafranca, di cui erano esponenti di rilievo Salvatore Privitelli e Raffaele Bevilacqua.

Appena rientrato, per motivi di salute, al proprio domicilio in stato di arresto, dopo aver trascorso anni al regime dell'art. 41-bis ord. pen., il Bevilacqua aveva ripreso i contatti con gli affiliati barresi, incontrando tra i primi proprio il Privitelli con cui aveva iniziato a pianificare le attività per riprendere il controllo della sua zona di competenza. Per tali iniziative era coadiuvato dai figli Maria Concetta, Flavio Alberto e Giuseppe. Sulla base dell'indagine dei ROS I era emerso che il Vaccari era stato particolarmente attivo nello svolgimento del ruolo di cerniera tra Raffaele e Flavio Alberto Bevilacqua, nonché rispetto ai contatti con il Privitelli.

Il Vaccari godeva, infatti, della piena fiducia del Bevilacqua e dei suoi familiari, tanto da essere ricevuto nell'abitazione del capo. In una di queste occasioni, il Vaccari gli aveva consegnato un telefonino con una scheda nuova per consentirgli di mantenere i rapporti senza essere intercettato. In altre occasioni, aveva portato delle sigarette e aveva incontrato altri associati. Il Tribunale del riesame ha riportato le conversazioni intercettate in cui il Bevilacqua usava il Vaccari per serrare le file dell'organizzazione e intensificare i rapporti con il Privitelli.

La difesa ha contestato l'interpretazione delle conversazioni, ma sul punto va richiamato il costante orientamento di questa Corte secondo cui, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l' interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Cass., Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389).

Nel caso in esame, la difesa ha prospettato solo un'interpretazione alternativa, non idonea a disarticolare il percorso logico- argomentativo dei Giudici della cautela. Ha molto insistito poi sulla cessazione dei contatti con Bevilacqua, ma il Tribunale del riesame ha opportunamente spiegato che la partecipazione a Cosa Nostra era stata desunta da fatti anteriori al 10 gennaio 2019, sicché l'interruzione delle comunicazioni poteva essere strumentale all'elusione delle indagini. Non illogicamente i Giudici hanno osservato che alcune spiegazioni lecite delle proprie condotte erano state studiate dal Vaccari proprio come copertura del suo importante ruolo di ufficiale di collegamento con personaggi mafiosi di importante caratura.

E' ineccepibile pertanto la motivazione in ordine al quadro indiziario formatosi sul reato del capo A). Quanto ai reati dei capi I) e 3), il compendio indiziario è costituito dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, dal monitoraggio degli indagati tramite tecniche di positioning, dalle acquisizioni dei servizi di osservazione, controllo e pedinamento, attività queste complessivamente riassunte in tre diverse informative, quella dei ROS del 9 gennaio 2020 (denominata Ultra), quella del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Piazza Armerina del 4 dicembre 2019 (denominata Rent a car), quella del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Enna dell'Il novembre 2019 (denominata Barradritta).

Secondo l'Accusa, erano emersi due diversi sodalizi dediti al traffico di stupefacenti, il primo direttamente riconducibile ai capi, il secondo riconducibile invece ad Andrea Ferreri e Salvatore Strazzanti e ai loro accoliti, che gestivano la distribuzione degli stupefacenti al dettaglio, con una propria autonomia strutturale e finanziaria, tanto da essere un gruppo autonomo con un'organizzazione più snella, ma che si riforniva sempre tramite i canali attivati dall'associazione mafiosa a cui riversava i suoi proventi. In generale, era emerso che il comprensorio di Barrafranca costituiva il crocevia del traffico di stupefacenti e un punto di riferimento per l'intera provincia di Enna, grazie soprattutto agli accordi con i fornitori, esponenti della criminalità mafiosa catanese.

In questo contesto, il Vaccari rivestiva un ruolo di primo piano all'interno del sodalizio e si muoveva in modo disinvolto nel traffico degli stupefacenti. Dalle investigazioni erano emersi inoltre rilevanti contatti tra gli esponenti della famiglia mafiosa di Barrafranca e alcuni soggetti collegati alla criminalità mafiosa catanese, per ottenere lo stupefacente. Il Tribunale del riesame ha ripercorso i vari episodi significativi che hanno coinvolto il Vaccari e ne ha tratto la non illogica conclusione che egli costituiva un fondamentale punto di riferimento per allacciare e coltivare le relazioni necessarie all'approvvigionamento dello stupefacente.

L'agenzia delle pratiche auto del ricorrente era il punto nodale d'incontro e scambio. Ritiene il Collegio che la motivazione dell'ordinanza impugnata sia solida e razionale e che la difesa non abbia addotto argomenti idonei a disarticolare il percorso motivazionale. Quanto alle esigenze cautelari, oltre alla doppia presunzione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., i Giudici hanno motivatamente confermato la custodia in carcere, unica misura idonea a neutralizzare il Vaccari che aveva un ruolo di primo piano nel sodalizio criminoso, aveva dato ampia prova delle sue qualità nella gestione delle relazioni utili al traffico di stupefacenti, non aveva dato alcun segno di resipiscenza.

Anche sotto questo profilo, la motivazione resiste alle censure sollevate. 4 L'/1 Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94