Sentenza — n. 35416/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 21 luglio 2020 il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha rigettato l'istanza di riesame presentata da Massimo Riggi avverso l'ordinanza in data 12 giugno 2020 con cui il Giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di cui all'art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, (capo L), e di cui agli art. 81 cpv, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, 80, comma 1, lett. b), in relazione all'art. 112, n. 2, cod. pen., d.P.R. n. 309 del 1990 (capo M).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35416/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa ha lamentato l'omessa risposta su alcuni profili. In realtà, ha proposto delle ricostruzioni alternative dei fatti disattese dai Giudici della cautela sulla base del cospicuo materiale a disposizione all'esito,. di un percorso argomentativo logico e razionale. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere in virtù della doppia presunzione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per il reato dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, e ha ulteriormente valorizzato a carico dell'indagato i precedenti penali, la misura di sicurezza personale, la necessità di recidere i contatti con ambienti malavitosi.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Riggi Massimo, nato a San Cataldo il 24/01/1978, avverso l'ordinanza in data 21/07/2020 del Tribunale di Caltanissetta, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito per il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per l'indagato l'avv. Gaetano Giunta, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 21 luglio 2020 il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha rigettato l'istanza di riesame presentata da Massimo Riggi avverso l'ordinanza in data 12 giugno 2020 con cui il Giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di cui all'art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, (capo L), e di cui agli art. 81 cpv, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, 80, comma 1, lett. b), in relazione all'art. 112, n. 2, cod. pen., d.P.R. n. 309 del 1990 (capo M).
2. Con il primo motivo di ricorso l'indagato deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati. Lamenta che il Tribunale del riesame, sovvertendo lo schema indiziario seguito dal Giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza custodiale, da un lato, non aveva risposto alle censure difensive mosse con le memorie depositate in sede di riesame, dall'altro, aveva utilizzato gli elementi indiziari di un reato per suffragare l'altro. Più in dettaglio, il Tribunale aveva confermato la misura custodiale in carcere in virtù del viaggio a Catania del 31 luglio 2019 in compagnia di Andrea Ferreri per comprare lo stupefacente da Sebastiano Tasco, degli esiti investigativi nell'ambito di altro procedimento, comprovanti l'appartenenza al sodalizio criminale gestito dal Ferreri, dell'episodio dell'Il agosto 2019 che aveva portato al sequestro della somma di C 4.400,00 ai danni di Luigia Bellomo, tutti elementi questi che il Giudice per le indagini preliminari aveva usato per motivare il grave quadro indiziario della partecipazione al traffico di stupefacenti e il Tribunale del riesame per motivare il grave quadro indiziario dello spaccio di stupefacenti.
Osserva che non erano state acquisite le intercettazioni tra lui e il Ferreri per provare il viaggio del 31 luglio 2020; che non erano emersi contatti con il presunto fornitore; che la trasferta del 3 luglio 2019 non era collegata all'approvvigionamento dello stupefacente. Lamenta il travisamento dei fatti quanto alle somme di denaro sequestrate a Luigia Bellomo e a Salvatore Strazzanti, rispettivamente 1'11 e il 22 agosto 2019, non a caso restituite, perché di origine lecita. Censura la decisione nella parte in cui il Tribunale aveva desunto il dolo del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 dal fatto di essere cognato dello Strazzanti, ossia del capo dell'organizzazione criminale, insieme al Ferreri.
Lamenta la lesione del diritto di difesa per il reato del capo M), perché le condotte erano state descritte in modo generico. Con il secondo denuncia il vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari. Lamenta che il Tribunale del riesame non aveva tenuto conto della tesi difensiva che evidenziava che i precedenti erano risalenti nel tempo e che il suo ruolo nella vicenda era stato marginale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato. L'ordinanza genetica è stata preceduta da una complessa attività investigativa, denominata "Ultra", che è stata il seguito dell'operazione "Kaulonia". Entrambe hanno portato a numerosi arresti per mafia, traffico di stupefacenti, estorsioni, armi, omicidio aggravato etc. Sulla base delle intercettazioni telefoniche e ambientali, del monitoraggio degli indagati tramite tecniche di positioning, delle acquisizioni dei servizi di osservazione, controllo e pedinamento (attività complessivamente riassunte in tre diverse informative, quella dei ROS del 9 gennaio 2020, denominata Ultra, quella del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Piazza Armerina del 4 dicembre 2019, denominata Rent a car, e quella del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Enna dell'Il novembre 2019, denominata Barradritta), gli inquirenti hanno ricostruito i rapporti tra la famiglia mafiosa di Pietraperzia e quella di Barrafranca.
Secondo l'Accusa, erano emersi due diversi sodalizi dediti al traffico di stupefacenti, il primo direttamente riconducibile ai capi, il secondo riconducibile invece ad Andrea Ferreri e Salvatore Strazzanti e ai loro accoliti, tra cui Luigia Bellomo, che gestivano la distribuzione degli stupefacenti al dettaglio, con una propria autonomia strutturale e finanziaria, tanto da essere un gruppo autonomo con un'organizzazione più snella, sempre legata però all'associazione mafiosa che procurava i canali di rifornimento e percepiva i proventi dell'attività illecita.
In generale, il comprensorio di Barrafranca costituiva il crocevia del traffico di stupefacenti e un punto di riferimento per l'intera provincia di Enna, grazie agli accordi stretti con i fornitori, esponenti della criminalità mafiosa catanese. Il Riggi - compagno di Rosetta Bellomo, sorella della moglie dello Strazzanti, Luigia - era partecipe del sodalizio dedito al traffico di droga diretto dallo Strazzanti e dal suo compare Ferreri. Dopo aver sinteticamente ripercorso le attività dell'associazione e indicato i ruoli dei principali partecipanti, con ampi riferimenti alla corposa ordinanza genetica, il Tribunale del riesame ha descritto il Riggi come un soggetto costantemente a disposizione del sodalizio, che non aveva bisogno di spiegazioni: quando chiamava il capo, rispondeva ed eseguiva il compito assegnato.
Il Riggi era perfettamente consapevole dell'attività dell'associazione, non solo per gli stretti rapporti con lo Strazzanti, di cui frequentava abitualmente la casa, ma anche per gli stretti rapporti con il Ferreri, la cui frequentazione era documentata dal 2016. Inoltre, in diverse occasioni aveva spacciato nella palazzina del Ferreri, in particolare quando questi e il figlio erano assenti. Quando il 31 luglio 2019 si era recato a Catania con i suoi sodali, aveva avuto l'accortezza di spegnere i cellulari per sottrarsi al controllo. In quella stessa data, era stato controllato insieme al Ferreri.
Nell'autovettura a bordo della quale viaggiavano era stata trovata la somma di euro 26.000, suddivisa in dieci diverse mazzette di denaro contante, confezionate in buste di plastica termo-sigillate e celate all'interno di un'intercapedine ricavata nel sedile posteriore. Plurimi elementi relativi ai contatti pregressi tra i due ed altri soggetti avevano indotto a ritenere che la cospicua somma servisse per l'acquisto dello stupefacente, affare questo temporaneamente congelato per l'elevato prezzo richiesto. LI 1 agosto 2019, il Riggi era stato controllato mentre viaggiava con le Bellomo e il nipote.
A bordo dell'auto era stato trovato uno zainetto con all'interno una mazzetta di denaro termosigillata, del valore complessivo di euro 4.400, che l'Autorità giudiziaria aveva restituito perché ritenuta di provenienza lecita. Tuttavia, il Tribunale del riesame ha affermato che la partecipazione del Riggi alla trasferta per la consegna del denaro, come corrispettivo della partita di droga acquistata, non era neutra, ma funzionale ad assicurare una copertura al viaggio, in caso di controllo occasionale, come già accaduto altre volte. Alla stregua delle considerazioni esposte, il Tribunale del riesame ha confermato il grave quadro indiziario, già delineato dal Giudice per le indagini preliminari, in ordine a entrambi i capi d'incolpazione provvisoria, formulati in modo sufficientemente dettagliato da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa.
La difesa ha lamentato l'omessa risposta su alcuni profili. In realtà, ha proposto delle ricostruzioni alternative dei fatti disattese dai Giudici della cautela sulla base del cospicuo materiale a disposizione all'esito,. di un percorso argomentativo logico e razionale. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere in virtù della doppia presunzione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per il reato dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, e ha ulteriormente valorizzato a carico dell'indagato i precedenti penali, la misura di sicurezza personale, la necessità di recidere i contatti con ambienti malavitosi.
Anche sotto questo profilo, l'ordinanza impugnata è immune da censure. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1