Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific reasoning on sentencing discretion under Italian Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the appellate court's sentencing decision was sufficiently motivated. The appellant argued the sentence was disproportionate and lacked specific reasoning regarding the penalty's calculation, focusing only on recidivism. The court rejected this, stating that a general motivation confirming the sentence's adequacy relative to the crime and the offender's personality satisfies the legal requirement for discretion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appellate court fulfills its duty of motivation when it confirms a sentence below the average statutory range by affirming its adequacy to the crime's gravity and the offender's personality, without needing to detail every favorable or unfavorable element.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SYLLA CliKHOUNA, nato in Senegal il 30.4.1995 avverso la sentenza in data 11.9.2020 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Felicetta Marinelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 11.9.2020 la Corte di Appello di Torino ha integralmente confermato la pena di otto mesi reclusione ed C 800,00 di multa inflitta dal giudice di primo grado all'esito di rito abbreviato a Sylla Cheikhouma in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, quinto comma d.P.R. 309/1990 per aver ceduto un quantitativo imprecisato di eroina al prezzo di 10 euro e 0,40 grammi di cocaina ricevendo a titolo di corrispettivo 30 euro in data 15.1.2020.
2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta la mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio di cui aveva con l'atto di appello richiesto la diminuzione: evidenzia come le argomentazioni spese dai giudici del gravame fossero esclusivamente incentrate sull'applicabilità della recidiva, tralasciando integralmente il profilo relativo alla dosimetria della pena fissata dal primo giudice in misura corrispondente al doppio del minimo edittale, e dunque con evidente sproporzione rispetto al contenuto disvalore del fatto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nessuna lacuna motivazionale è rinvenibile nella sentenza impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio nella misura inflitta dal primo giudice che la Corte distrettuale ha ritenuto di confermare in assenza di ragioni che rendessero l'imputato, così come si legge nel provvedimento censurato, meritevole di maggiore benevolenza. Invero, a fronte della puntuale motivazione resa dal Tribunale in ordine al discostamento della pena dal minimo edittale, in cui si è conferito valore preponderante alla diversa tipologia delle sostanze cedute e alla negativa personalità del prevenuto desunta dai gravi precedenti anche specifici a suo carico, tali da evidenziarne il radicamento nel settore del commercio degli stupefacenti, la genericità delle censure articolate dalla difesa con l'atto di appello, focalizzate esclusivamente sull'esiguità del dato ponderale e sulla modesta somma di danaro trovata in possesso dell'imputato e dunque volte a contestare, tralasciando gli elementi evidenziati dalla sentenza impugnata, l'esercizio del potere discrezionale conferito al giudicante nella dosimetria della pena, non consentono di ravvisare alcun deficit argomentativo nella conferma ad opera della Corte sabauda della quantificazione del trattamento sanzionatorio eseguita all'esito del primo grado di giudizio.
Se invero, in linea generale, il giudice di merito non è tenuto, allorquando la pena si assesti al di sotto della media edittale, ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti non essendo in tal caso richiesta una specifica e dettagliata motivazione, nella specie peraltro compiutamente argomentata, posto che è la stessa contenuta quantificazione del trattamento sanzionatorio la cifra del corretto esercizio del potere discrezionale, frutto di una valutazione rapportata alla complessiva considerazione del fatto ed alla personalità dell'imputato (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), ciò vale a fortiori per il giudice del gravame, il cui obbligo motivazionale deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena al di sotto della media edittale ed in assenza di puntuali confutazioni degli elementi evidenziati nella decisione gravata, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva: trattasi infatti di una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice, in una visione globale di ogni particolarità del caso, circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, che dimostra che egli ha considerato, sia pure complessivamente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello (Cass.
Sez. 6, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989, Rv 181825). Ad ogni buon conto, la diffusa motivazione resa dalla Corte distrettuale in ordine alla conferma della recidiva, nella quale viene ulteriormente messa in risalto la negativa personalità del prevenuto che, incurante delle precedenti condanne specifiche, non ha mai mutato il proprio stile di vita continuando a svolgere un ruolo quanto mai attivo nel settore del traffico degli stupefacenti, costituisce conferma ésia1irit2a delle valutazioni rese dal Tribunale nella quantificazione della pena.
All'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 9.7.2021