Cassation court dismisses appeal against copyright infringement sentence reduction and accessory fines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the cassation appeal filed by Diop Ousmane against the Second Instance Court of Catania's decision to reduce his sentence for copyright infringement. The appellant argued that the appellate court improperly increased the penalty by adding internal continuation aggravating circumstances that were absent in the first instance judgment. The court ruled that the appeal was unfounded because the final sentence was significantly lighter than the original one, and the recognition of continuation did not negate the overall reduction in sanctions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 171-ter, comma 2, della legge 22 aprile 1941 n. 633; The appellate court's modification of the penalty quantification and the recognition of internal continuation do not constitute a violation of the principle of ne bis in idem or result in an unjustified aggravation when the final sentence remains lighter than the first instance ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Diop Ousmane, nato a Saint Louis (Senegal) il 24/05/1971 avverso la sentenza del 10/06/2020 della Corte di Appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consi gliere Claudio Cerroni ; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo il ri getto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10 giugno 2020 la Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza del 26 settembre 2014 del Tribunale di Catania resa in esito a giudizio abbreviato, ha rideterminato in mesi dieci di reclusione ed euro duemila di multa la pena inflitta a Ousmane Diop per i reati di cui a gli artt. 171- ter, comma 2, lett.
a) e 171-ter, comma 1, lett.
d) della le gge 22 aprile 1941, n. 633 (così infine riqualificata la detenzione per la vendita di supporti abusivamente riprodotti), altresì riducendo le sanzioni accessorie già irrogate.
2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione con un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente ha osservato che in sede di appello erano stati inflitti due aumenti per la continuazione interna, l'uno per la duplicazione dei supporti e l'altro per la detenzione ai fini di vendita di tali supporti indebitamente duplicati. Tutto ciò mentre il Tribunale, che aveva complessivamente inflitto una pena di anni uno mesi quattro di reclusione, aveva fatto riferimento ad una condotta unitaria senza procedere ad alcun aumento per continuazione interna. In tal senso, secondo il ricorrente, era stata di fatto svalutata l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 171-ter comma 2 lett.
a) cit. in punto di dosimetria della pena.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato. 4.1. In ordine alla censura formulata, si osserva che in primo grado l'odierno ricorrente era stato ritenuto responsabile - a norma dell'art. 171-ter, comma 2 lett.
a) legge 633 cit. - di avere abusivamente riprodotto, duplicato e detenuto per la vendita circa 7400 supporti cd e dvd concernenti opere musicali e cinematografiche tutelate dal diritto di autore, contraffatb e non contrassegnati col marchio Siae. In tal senso, e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, il Tribunale aveva inflitto la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro tremila di multa, in esito alla riduzione di un terzo, per la scelta del rito, della pena base di anni due di reclusione ed euro 4500 di multa. 4.1.1. A propria volta la Corte territoriale, ritenuto che la mera detenzione per la vendita rappresentava condotta non compresa nella previsione di cui alla norma indicata, ma solo come elemento per determinare la dosimetria della pena a norma dell'art. 171-ter, comma 1, lett.
d) della legge, ha quantificato la pena base in anni uno di reclusione ed euro 2700 di multa per la riproduzione abusiva, aumentata a titolo di continuazione di mesi due di reclusione ed euro duecento di multa per la duplicazione e mesi uno di reclusione e cento euro di multa per la detenzione a fini di vendita, con successiva riduzione del terzo per il giudizio abbreviato e quindi con una pena finale di mesi dieci di reclusione ed euro duemila di multa. 4.1.2. Ciò posto, il ricorrente lamenta l'avvenuta applicazione, in sede di appello, di due aumenti per la continuazione interna, l'uno per la duplicazione e l'altro per la detenzione alla vendita, assumendo che in primo grado non era stata disposta una diversificazione delle condotte ma fatto riferimento ad una condotta unitaria non avendo mai individuato varie fattispecie e quindi non avendo provveduto ad aumenti per continuazione interna. 4.2.
Ciò complessivamente ricordato, l'impugnazione non merita accoglimento. 4.2.1. Come è stato ricordato sub 4.1., il Tribunale di Catania ebbe a condannare l'imputato assumendo che il 16 aprile 2014 quest'ultimo aveva abusivamente riprodotto, duplicato e detenuto per la vendita circa 7400 supporti cd e dvd contenenti opere musicali e cinematografiche tutelate dal diritto di autore, palesemente contraffatti e non contrassegnati col marchio Siae. 4.2.2. In sede d'appello l'imputato contestò in primo luogo l'applicabilità della norma di cui all'art. 171-ter, comma 2, della legge 633 cit. assumendo che doveva esserci almeno uno specifico atto di vendita dei supporti; oltre a ciò, veniva richiesta l'assoluzione dal reato di cui all'art. 171-ter, comma 2, lett. d) (rectius, comma 1, lett. d, attesa l'inesistenza altrimenti della norma richiamata), quanto alla contestata detenzione di opere coperte dal diritto di autore.
In via subordinata era invocata l'attenuante di cui all'art. 171-ter, comma 3 della legge 633 cit.. 4.2.3. La Corte territoriale ha risposto nei sensi di cui al punto 4.1.1. quanto a pena base, continuazione e riduzione per il rito, cui ha fatto seguito il ricorso per cassazione avente l'oggetto richiamato sub 4.1.2. 4.2.4. Al riguardo, peraltro, va ricordato in primo luogo che i fatti di cui all'art. 171-ter, secondo comma, della legge 22 aprile 1941 n. 633 integrano ipotesi autonome di reato e non già circostanze aggravanti dei delitti di cui al primo comma dello stesso articolo (Sez. 3, n. 39415 del 03/10/2007, Ndiaye, Rv. 237953; cfr. ad es. altresì Sez. 3, n. 13844 del 12/02/2008, Di Martino, Rv. 239691).
Mentre allo stesso tempo il Tribunale aveva espressamente annotato la consumazione di riproduzione, duplicazione e detenzione per la vendita. 4.3. Atteso ciò, la doglianza ha ad oggetto la quantificazione della pena, ancorché il ricorrente abbia omesso anzitutto di confrontarsi con l'avvenuta ampia riduzione del trattamento sanzionatorio, da anni uno mesi quattro di reclusione ed euro tremila di multa (Tribunale) a mesi dieci di reclusione ed euro duemila di multa (Corte d'Appello). In ordine ai disposti aumenti per continuazione, il ricorrente si è limitato a sostenere che in primo grado era stato fatto riferimento ad una condotta unitaria senza aumenti per continuazione interna, e che in tal modo era stata sì esclusa l'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 171-ter, ma dall'altra "ha aumento, sminuendo di fatto l'esclusione dell'aggravante in punto di dosimetria della pena" (così il passo del ricorso, dove appare radicarsi l'interesse all'impugnazione).4.3.1.
In tal senso i rilievi del ricorrente non si presentano in concreto fondati, atteso che l'esclusione dell'aggravante di cui al comma 2 cit. (anche a prescindere dalla qualificazione della condotta, v. supra) non aveva comunque affatto comportato alcun aumento di pena, ma anzi vi era stata una complessiva sensibile riduzione del trattamento sanzionatorio. D'altronde il ricorrente non ha mai contestato la sussistenza in sé di continuazione interna, limitandosi ad osservare che il Tribunale non aveva mai provveduto alcunché in proposito. Tutto ciò mentre la Corte territoriale, in definitiva, ha inteso espressamente riconoscere la continuazione, tra l'altro comunque ampiamente alleggerendo la sanzione finale (cfr. ad es.
Sez. 6, n. 30164 del 02/04/2019, D'Antuono, Rv. 276229, quanto ai vincoli sanzionatori in tema di specificazione in appello di singoli aumenti di pena in continuazione non disposti in primo grado).
5. L'infondatezza dell'impugnazione non può che comportare il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così d