Cassation annuls appeal judgment for lack of critical analysis of defense arguments regarding contraband and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Second Instance judgment and remanded the case for a new trial. The appellant argued that the appellate court failed to critically evaluate his defense points regarding the nature of the seized tobacco and the application of sentencing aggravations. The court held that the appellate court merely referenced the first-instance arguments without addressing the substantive legal and factual issues raised by the defense, violating its duty to provide a critical assessment of the appeal's merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365, 366 c.p.p.; The Court of Appeal must critically analyze the defense's substantive arguments regarding facts and legal qualification, not merely reference the first-instance reasoning, to avoid a fatal defect in motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mello Francesco, nato a Napoli il 16-12-1960, avverso la sentenza del 01-12-2020 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Domenico Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Domenico Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'8 giugno 2020, il Tribunale di Napoli, all'esito di rito abbreviato, condannava Francesco Mello alla pena di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 85.533 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 291 bis comma 1 ter del d.P.R. n. 43 del 1973 (capo A), in esso assorbito il reato ex art. 67-70 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 292 del d.P.R. n. 43 del 1973 contestato al capo B, addebitandosi in particolare all'imputato di aver detenuto e trasportato a bordo dell'autovettura Lancia mod. Y targata FTP34FN a lui in uso, 25,66 kg di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, sottratti al pagamento dell'iva e dei diritti di confine, fatti accertati in Napoli il 12 maggio 2020.
Con sentenza del 1° dicembre 2020, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rideterminava la pena detentiva a carico dell'imputato nella misura di anni 2 di reclusione, confermando nel resto, mentre in seguito, con ordinanza del 15 dicembre 2020, veniva disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo, nel senso che la pena detentiva doveva ritenersi ridotta ad anni 1 e mesi 4 di reclusione.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, Mello, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi. Con il primo, la difesa eccepisce la nullità della sentenza per la violazione degli art. 125 e 597 cod. proc. pen., osservando che il ricorrente è stato condannato in primo grado alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, mentre in appello è stato condannato in anni 2 di reclusione, senza che vi sia stata impugnazione da parte del P.M., per cui è stato violato il divieto di reformatio in peius, a nulla rilevando il tenore della motivazione, risultata oltremodo sintetica.
Con il secondo motivo, il ricorrente contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza, rilevando che la Corte di appello si era limitata a valorizzare il contenuto dell'attività di perquisizione e sequestro, omettendo di verificare in concreto se il TLE sequestrato fosse di natura estera e dunque di contrabbando. I giudici di merito, in particolare, soffermandosi unicamente sul dato esteriore della vicenda, ovvero la mancanza del "bollino", avevano omesso di verificare in concreto l'effettiva provenienza delle sigarette sequestrate, non essendo affatto peregrina l'ipotesi che un soggetto acquisti sigarette da venditori autorizzati, ottenendo un prezzo di favore, per poi rivenderle guadagnandoci una piccola percentuale, il che avrebbe confinato la condotta in ambito amministrativo.
Del resto, la natura rudimentale del trasporto del TLE sequestrato faceva presumere un comportamento in buona fede da parte dell'imputato, atteso che le sigarette erano state trovate "in bella vista", essendo cioè appoggiate sul sedile posteriore dell'autovettura.Con il terzo motivo, viene censurata la valutazione sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 291 ter del d.P.R. n. 43 del 1973, mancando la prova della circostanza soggettiva della terzietà del mezzo di trasporto utilizzato. Nel caso di specie, Mello' era in possesso di un'auto noleggiata, dovendosi ritenere che il contratto di noleggio rende il noleggiatore e utilizzatore dell'auto proprietario di quel mezzo per tutto il tempo stabilito dal contratto.
Con il quarto motivo, oggetto di doglianza è il mancato riconoscimento della prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulla contestata aggravante di cui all'art. 291 ter comma 1 del d.P.R. n. 43 del 1973, evidenziandosi che l'applicazione delle attenuanti nella massima estensione, essendo stata peraltro esclusa la recidiva, era giustificata dalla marginalità della condotta tenuta dall'imputato, oltre che dal suo corretto comportamento processuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È fondato e assorbente il secondo motivo di ricorso.
1. E invero deve premettersi che, con l'appello, la difesa di Mello aveva censurato, con i primi tre motivi, la formulazione del giudizio di colpevolezza, contestando, richiamata la vicenda fattuale sottesa alle imputazioni, la qualificazione giuridica della condotta, anche rispetto alla configurabilità della contestata aggravante di cui all'art. 291 ter comma 1 del d.P.R. n. 43 del 1973. Orbene, le risposte fornite nella sentenza impugnata alle censure sollevate nell'atto di impugnazione non possono ritenersi esaustive, atteso che nella scarna valutazione dei motivi di appello proposti nell'interesse di Mello, la Corte territoriale si è limitata a un generico richiamo alla sentenza di primo grado, senza confrontarsi con il merito delle doglianze difensive, ovvero senza alcun riferimento al fatto delineato dall'istruttoria e alla sua qualificazione giuridica, a parte un rapidissimo cenno rispetto alla sussistenza dell'aggravante contestata.
In definitiva, nel limitarsi a richiamare (senza peraltro riportarle) le argomentazioni del Tribunale, la Corte di appello ha di fatto omesso di prendere in considerazione le deduzioni difensive, venendo meno all'onere di valutazione critica delle censure sollevate, anche rispetto ai temi giuridici sottoposti. Ciò determina un vizio motivazionale idoneo a determinare l'annullamento della sentenza e ad assorbire i restanti motivi di ricorso, dovendosi al riguardo richiamare la costante e condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 8947 del 16/02/2016, Rv. 265848), secondo cui il giudizio di appello ha la precisa funzione di garantire non solo il controllo della legittimità della progressione processuale e della tenuta logica della motivazione del primo giudice, ma estende il suo sindacato alla analisi del fatto, ovvero delle prove che accertano il fatto, ovviamente nei limiti del devoluto; la dimensione fattuale della vicenda processuale trova infatti la sua definizione ultima proprio nel giudizio di secondo grado, dato che nessuna ulteriore valutazione è consentita in sede di legittimità fuori della (invero residuale) area del travisamento della prova.
2. In conclusione, alla stregua di tali considerazioni, si impone l'annullamento della sentenza impugnata, con conseguente rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Così