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Sentenza — n. 35409/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35409/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35409/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 22 settembre 2020, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone, del 1° febbraio 2018, con la quale l'imputata era stata condannata per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 44, comma 1, lettera b) , 64, 65, 71, 93, 94, 95, per avere realizzato una serie di immobili, in mancanza di permesso di costruire e senza gli adempimenti richiesti dalla normativa antisismica e sul cemento armato, in terreni di sua proprietà.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35409/2021 — snpen · Corte di Cassazione: d) in relazione allo svolgimento di attività di materiale vigilanza sull'esecuzione dei lavori, in sentenza si dà atto del fatto che al momento della verifica gli immobili erano ultimati e concessi in locazione. Non si sarebbe considerata, inoltre, la destinazione economica degli immobili stessi, non riconducibile al ménage familiare, ma ad un interesse economico imprenditoriale esclusivo del marito dell'imputata.

Parole chiave

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costruzione abusiva abitazione familiare trascuranza degli obblighi di mantenimento responsabilità del locatore pigione abusiva immobile occupato

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gullà Francesca, nata a Isola di Capo Rizzuto in Romania il 26/04/1970 avverso la sentenza del 22/09/2020 dalla Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico A. R. Seccia, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22 settembre 2020, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone, del 1° febbraio 2018, con la quale l'imputata era stata condannata per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 44, comma 1, lettera b) , 64, 65, 71, 93, 94, 95, per avere realizzato una serie di immobili, in mancanza di permesso di costruire e senza gli adempimenti richiesti dalla normativa antisismica e sul cemento armato, in terreni di sua proprietà.

2. Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con una prima doglianza, si deducono vizi della motivazione in relazione alla prova della responsabilità penale. La Corte d'appello avrebbe valorizzato il fatto che l'imputatek è proprietaria di un vasto appezzamento di terreno sin dal 2006 e che gli immobili realizzati sul terreno sono di non scarsa consistenza e sono gestiti da una società rappresentata dal marito dell'imputata, il quale aveva sottoscritto i contratti di locazione; né vi è prova di una cessione del suolo della donna al marito, mentre le opere sono state realizzate con l'impiego di risorse economiche non esigue del bilancio familiare.

In questo quadro, secondo la Corte d'appello, il contratto di locazione valorizzato dalla difesa non prova che il committente esclusivo delle opere edilizie sia stato il marito all'insaputa dell'imputata; né risulta dirimente in questo senso il fatto che, in occasione del sequestro, i carabinieri interloqussero con il marito che gestiva i servizi alberghieri offerti. La difesa sostiene che tale motivazione è contraddittoria nella parte in cui non prende in considerazione la prospettazione secondo la quale l'edificazione abusiva giovava al marito dell'imputata e non all'imputata stessa, che non aveva alcun interesse economico in tal senso.

Del resto - aggiunge la difesa - la responsabilità del proprietario per la realizzazione di costruzioni abusive deve essere ricostruita sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, desumibili anche dalla disponibilità giuridica e di fatto del suolo e dal suo interesse specifico alla realizzazione delle opere abusive. E non potrebbe essere valorizzata in senso contrario la circostanza che l'imputata aveva accettato di essere nominata custode di manufatti abusivi. 2.2. In secondo luogo, si lamentano vizi della motivazione in relazione all'esame delle doglianze contenute nell'atto d'appello circa l'estraneità dell'imputata ai fatti a lei ascritti.

In particolare la difesa afferma:

a) con riguardo all'interesse specifico a realizzare le costruzioni, che esso era emerso unicamente in capo alla società che aveva concesso in locazione quegli immobili;

b) con riguardo alla presenza in loco della proprietaria, questa non risultava ad alcun atto di indagine, ed anzi la stessa risiedeva lontano rispetto ai terreni oggetto dell'imputazione;

c) quanto alla cointeressenza manifestata nella presentazione di istanze a organi comunali ed altre autorità, non risulta alcuna istanza a firma dell'imputata;

d) in relazione allo svolgimento di attività di materiale vigilanza sull'esecuzione dei lavori, in sentenza si dà atto del fatto che al momento della verifica gli immobili erano ultimati e concessi in locazione. Non si sarebbe considerata, inoltre, la destinazione economica degli immobili stessi, non riconducibile al ménage familiare, ma ad un interesse economico imprenditoriale esclusivo del marito dell'imputata.

3. La difesa ha depositato memoria, con la quale replica alle conclusioni del procuratore generale, ribadendo quanto già sostenuto nel ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso - i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, perché attengono entrambi alla prova della partecipazione dell'imputata alla commissione dei reati contestati - è inammissibile. Deve premettersi che ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento (ex plurimis, Sez 5, n. 19318 del 20/01/2021, Rv. 281105).

E va preliminarmente ribadito che, qualora le censure attengano al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata e rispetto alla quale non si ravvisi alcuna manifesta illogicità della motivazione, essa non può dirsi sindacabile in questa sede. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (ex multis, Sez. 4, n. 49761 del 09/12/2019).

È pacifico, insomma, che i motivi così riproposti devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2 n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425; Sez. 6 n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838). Va, a tale riguardo, rammentato che, a fronte di un corretto procedimento probatorio e della logicità del discorso argomentativo, non rileva, quale vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

A ciò si aggiunga che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocull, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché le ragioni del convincimento siano spiegate in modo logico e adeguato (ex plurimis, Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U. n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944). Tali considerazioni si attagliano pienamente al caso di specie, in cui le censure articolate dalla difesa - la quale non contesta la materialità del fatto, né l'accertato carattere abusivo degli immobili - si appalesano generiche e delineano una tesi alternativa, rispetto alla statuizione di secondo grado, che non può essere presa in considerazione, in quanto fondata sul mero apprezzamento, elaborato dalla parte, dei dati fattuali acquisiti durante il processo.

Sul punto, la sentenza impugnata, in linea con quella di primo grado, risulta adeguatamente motivata, giacché i giudici del gravame hanno riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, sono giunti alla medesima conclusione in ordine alla responsabilità penale. La Corte territoriale ha specificato le ragioni della decisione ed ha correttamente vagliato le risultanze probatorie, evidenziando che:

a) l'imputata è proprietaria dei terreni sui quali erano stati realizzati gli immobili abusivi, trovati ultimati e concessi in locazione tramite un contratto sottoscritto tra il marito dell'imputata, quale legale rappresentante di una società di servizi alberghieri, e i terzi locatari;

b) il terreno di proprietà dell'imputata è vasto e sullo stesso è stata realizzata una pluralità di immobili di grande consistenza;

c) l'imputata è l'unica proprietaria del terreno e la difesa non ha prospettato né provato una cessione del suolo al marito;

d) il soggetto che amministra gli immobili è il marito dell'imputata e gli stessi stati realizzati con risorse economiche dei coniugi, che fanno presumere un accordo fra i due;

e) il contratto di locazione stipulato dalla società del marito non prova che questo fosse l'unico committente degli immobili, ma solo colui che li sfruttava economicamente;

f) la circostanza che in sede di sequestro si fosse interagito con il marito e non con l'imputata ha valenza neutra, perché quest'ultima aveva esibito il titolo di proprietà ed aveva accettato l'incarico di custode degli immobili;

g) il fatto che immobili di tale consistenza e valore fossero stati realizzati ad insaputa dell'imputata risulta manifestamente inverosimile. A fronte di una tale motivazione, le critiche della difesa si risolvono in una ricostruzione alternativa dei fatti che prende in considerazione dati meramente astratti, quali quelli riportati nel secondo motivo di ricorso, che non sono stati posti a fondamento delle decisioni di primo e secondo grado, che si basano, invece, su elementi univoci e incontrovertibili.2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000