Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 35408/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35408/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35408/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 23 giugno 2020, la Corte di appello di Bologna, per quanto in questa sede rileva, confermava la sentenza del 6 maggio 2019, con cui il G.U.P. del Tribunale di Piacenza, nell'ambito di un articolato procedimento penale in materia di stupefacenti, aveva condannato Bahri Abdellatif, Chadid Tarek, Fikri Said e Ennakack Fouad alle seguenti pene: il primo, anni 8, mesi 8 di reclusione ed euro 50.000 di multa; il secondo, anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 8.000 di multa; il terzo, anni 4, mesi 8 di reclusione ed euro 20.000 di multa; il quarto, anni 6, mesi 6 di reclusione ed euro 30.000 di multa.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 81 comma 2 cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 35408/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Parimenti immune da censure è infine il rigetto della richiesta volta al riconoscimento della continuazione esterna con i fatti oggetto della sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Lodi il 6 aprile 2018, avendo sul punto la Corte territoriale evidenziato, in maniera non irrazionale, l'esistenza di un medesimo disegno criminoso deliberato unitariamente ex ante, atteso che gli episodi contestati in questa sede risalgono al periodo da settembre 2016 al gennaio 2017, mentre i fatti giudicati dal Tribunale lodigiano risultano avvenuti da ottobre a dicembre 2015, peraltro in un contesto territoriale differente, ovvero a circa 70 chilometri di distanza dai luoghi oggetto dei reati de quibus.

Parole chiave

Generato dall'IA
detenzione di stupefacenti partecipazione al reato pericolo di traffico di stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti finanziamento del terrorismo coazione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 81 comma 2 cod. pen
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 81 comma 2 cod. pen.
art. 133 cod. pen
271269), secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Bahri Abdellatif, nato in Tunisia il 25-04-1973, Chadid Tarek, nato in Marocco il 23-08-1981, Fikri Said, nato in Marocco il 06-07-1985, Ennakack Fouad, nato in Marocco il 03-10-1989, avverso la sentenza del 23-06-2020 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Domenico Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dall'avvocato Giancarlo Tunno, difensore di fiducia di Bahri Abdellatif, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23 giugno 2020, la Corte di appello di Bologna, per quanto in questa sede rileva, confermava la sentenza del 6 maggio 2019, con cui il G.U.P. del Tribunale di Piacenza, nell'ambito di un articolato procedimento penale in materia di stupefacenti, aveva condannato Bahri Abdellatif, Chadid Tarek, Fikri Said e Ennakack Fouad alle seguenti pene: il primo, anni 8, mesi 8 di reclusione ed euro 50.000 di multa; il secondo, anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 8.000 di multa; il terzo, anni 4, mesi 8 di reclusione ed euro 20.000 di multa; il quarto, anni 6, mesi 6 di reclusione ed euro 30.000 di multa.

Le condanne erano in particolare riferite, quanto a Bahri, a 13 capi di imputazione (capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 16, 21, 30, 37 e 46) aventi ad oggetto una pluralità di episodi di cessione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti di varia natura, tra cui cocaina, eroina e hashish, mentre, quanto a Chadid, l'affermazione della penale responsabilità riguardava i capi 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 33, riferiti a vari episodi del reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Fikri è stato invece condannato in relazione ai capi 31 e 32, aventi ad oggetto la detenzione illecita di 1 kg. hashish e la cessione di cocaina, eroina e hashish nel Comune di Fidenza, mentre il giudizio di colpevolezza di Ennakack concerneva il capo 37, riferito a un'attività di spaccio riconducibile al cd. "gruppo dei pendolari", di cui l'imputato veniva ritenuto al vertice; tutti i fatti per cui si procede si assumono commessi tra il giugno 2016 e il giugno 2017, in Fiorenzuola D'Arda, Fidenza, Lugugnano Val d'Arda, Cadeo e Casalpusterlengo.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello felsinea, Fikri Said, Chadid Tarek, Bahri Abdellatif, ed Ennakack Fouad, tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione. 2.1 Fikri Said ha sollevato due motivi. Con il primo, la difesa censura l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato con riferimento al capo 31 della rubrica, osservando che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, le telefonate intercettate non avevano consentito di comprovare l'ipotesi accusatoria, emergendo in modo pacifico dalle intercettazioni che tra Bahri e Fikri non è intervenuta alcuna transazione, essendo altresì inconferente l'esistenza di una pregressa posizione debitoria tra Bahri e ad altro soggetto intercettato, tale Mostapha, persona di cui non erano neanche note le generalità e dalla dubbia attendibilità; peraltro, la stessa pronuncia impugnata ha evidenziato che, seppure in una conversazione Fikri avesse affermato di dover andare da un suo amico a prendere 1 kg di stupefacente, lo stesso si presentava all'incontro con Bahri senza la sostanza.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 81 comma 2 cod. pen. e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti oggetto della sentenza di patteggiamento del Tribunale di Lodi del 6 aprile 2018, avendo la Corte territoriale omesso di verificare se le condotte delittuose fossero della stessa indole e di identica matrice, e non avendo compiuto alcun giudizio idoneo a vagliare l'omogeneità dei fatti e la consequenzialità temporale degli stessi, succedutisi peraltro nel giro di qualche mese, non considerandosi altresì che le condotte furono commesse in luoghi distanti tra loro circa 70 km. 2.2.

Chadid Tarek ha sollevato un unico motivo, con cui la difesa contesta in primo luogo la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato, osservando che, eccezion fatta per i capi sub 19 e 33, in tutti gli altri casi le quantità oggetto di trattativa sono state frutto di una stima incerta, per cui per sette capi di imputazione su nove non era stato raggiunto il necessario standard probatorio, fermo restando che le condotte contestate erano riferite a una droga leggera, l'hashish, il che avrebbe giustificato il riconoscimento della fattispecie della lieve entità; quanto poi al trattamento sanzionatorio, la difesa si duole altresì sia del diniego delle attenuanti generiche, non essendo stato valorizzato il comportamento processuale di Chadid, che ha ammesso gli addebiti, sia del mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di causa e quelli giudicati dai Tribunali di Cremona e Bergamo, riguardanti condotte risalenti al 2013 che furono commesse con modalità analoghe in zone territorialmente limitrofe, sia della determinazione della pena, che ben poteva essere più mite. 2.3.

Bahri Abdellatd ha sollevato un unico motivo, con cui la difesa censura il trattamento sanzionatorio, lamentando l'eccessività della pena, ritenuta sproporzionata rispetto all'entità del fatto e alla personalità dell'imputato. 2.4. Ennakack Fouad ha sollevato un unico motivo, con cui la difesa contesta il diniego delle attenuanti generiche, dolendosi del fatto che la Corte territoriale si era limitata a postulare la pericolosità sociale dell'imputato, senza fornire alcun elemento concreto a supporto di tale affermazione e senza considerare che il ricorrente ha sempre presenziato alle udienze e ha redatto una dichiarazione scritta, nella quale ha ammesso di aver svolto l'attività illecita di spaccio, precisando di essere stato sempre assuntore ed esternando la volontà di curarsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono infondati.

1. Iniziando dalla posizione di Fikri Said e partendo dal primo motivo, deve rilevarsi che il giudizio di colpevolezza del ricorrente rispetto alla detenzione illecita di droga a lui ascritta al capo 31 (l'unico al quale sono riferite le doglianze difensive) non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede.1.1. E invero le due conformi sentenze di merito, le cui motivazioni sono destinate a integrarsi per formare un unico corpus argomentativo, hanno operato un'attenta disamina delle risultanze probatorie acquisite, valorizzando in particolare le conversazioni telefoniche intercorse tra il 19 e il 21 dicembre 2016 tra tale Mostapha, rimasto non identificato, Bahri Abdellatif e Fikri Said, la cui identificazione è scaturita da una serie di elementi convergenti, tra cui il fatto che egli veniva chiamato con il suo nome o quello della sua città di provenienza (Berchid), venendo poi definitivamente riconosciuto dagli acquirenti.

Dai dialoghi intercettati, in particolare, è emersa l'esistenza di una trattativa per la cessioni da parte di Fikri a Bahri di un chilo di hashish con l'intermediazione di Mostapha, trattativa non andata in porto perché l'acquirente non aveva tutto il denaro e il venditore Fikri non voleva cedere lo stupefacente a credito, nonostante Mostapha si fosse prestato come garante, dovendo il ricorrente rispondere ad altri soggetti sopra di lui; ora, nonostante che la trattativa si sia arenata, è tuttavia risultato comprovato che Fikri effettivamente deteneva lo stupefacente di cui parlava, desumendosi dalle intercettazioni richiamate nella sentenza impugnata (tra cui i progr. 339, 346 e 409) che la mancata conclusione della transazione è dipesa non dalla mancanza di disponibilità della droga da parte di Fikri, ma solo dalla carenza della liquidità necessaria da parte di Bahri.

In definitiva, la valutazione compiuta dalla Corte territoriale sulla configurabilità della condotta illecita e sulla sua conseguente ascrivibilità all'imputato, in quanto scaturita da una disamina razionale e coerente con gli elementi probatori acquisiti, resiste alle censure difensive, che si articolano essenzialmente, peraltro con frequenti richiami fattuali, nella proposta di una rilettura alternativa e invero parziale del materiale istruttorio acquisito, operazione questa che tuttavia non è consentita in sede di legittimità, essendo nella giurisprudenza di questa Corte pacifica l'affermazione (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. 1.2.

Anche le censure relative al trattamento sanzionatorio, al pari di quelle sollevate in punto di responsabilità, non sono meritevoli di accoglimento. Rispetto al diniego delle attenuanti generiche e della richiesta di Mitigare la pena inflitta in primo grado (anni 4, mesi 8 di reclusione ed euro 20.000 di multa), deve infatti ritenersi tutt'altro che illogico il richiamo della sentenza impugnata a una serie di elementi sfavorevoli all'imputato, costituiti sia dai precedenti penali specifici a suo carico, sia dal mancato contributo all'accertamento e alla 4 ff5 ricostruzione dei fatti, sia dall'entità delle condotte contestate, essendo cioè emerso che Fikri non rivestiva solo il ruolo di spacciatore al dettaglio, ma era in grado di movimentare anche grossi quantitativi di stupefacenti, come emerso dalla disamina dell'episodio di detenzione illecita droga contestato al capo 31.

Parimenti immune da censure è infine il rigetto della richiesta volta al riconoscimento della continuazione esterna con i fatti oggetto della sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Lodi il 6 aprile 2018, avendo sul punto la Corte territoriale evidenziato, in maniera non irrazionale, l'esistenza di un medesimo disegno criminoso deliberato unitariamente ex ante, atteso che gli episodi contestati in questa sede risalgono al periodo da settembre 2016 al gennaio 2017, mentre i fatti giudicati dal Tribunale lodigiano risultano avvenuti da ottobre a dicembre 2015, peraltro in un contesto territoriale differente, ovvero a circa 70 chilometri di distanza dai luoghi oggetto dei reati de quibus.

Alla stregua di tali elementi, i giudici di secondo grado hanno disatteso l'istanza difensiva, rilevando che si era al più in presenza di un soggetto dedito in via abituale allo spaccio di stupefacenti, da cui traeva il proprio sostentamento. Tale conclusione appare del resto coerente con la, costante affermazione di questa Corte (Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, Rv. 260896), secondo cui, in tema di reato continuato, la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita, o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sé l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen.

2. Passando alla posizione di Chadid, devono parimenti ritenersi infondate le doglianze in punto sia di responsabilità che di trattamento sanzionatorio. 2.1. Sotto il primo aspetto, occorre rilevare che il ricorso non si confronta con la puntuale ricostruzione dei fatti operata nelle due conformi sentenze di merito, nelle quali sono state richiamate, per ciascuna imputazione, le conversazioni intercettate, da cui si evince che il ricorrente era il principale fornitore di hashish di Lofti Nabil, che a sua volta manteneva stretti legami anche con altri coimputati, risultando inoltre l'imputato coinvolto, tra il gennaio e il febbraio 2017, in una pluralità di episodi di cessione di hashish, comprovati anche dalle sommarie informazioni degli assuntori, facendo uso di termini criptici (nei dialoghi captati la droga viene chiamata "scarpe", "pagnotte", "cosa" ecc.).

Ulteriore conferma del ruolo di primo piano di Chadid è scaturita, inoltre, dalla disamina del capo 33, essendo cioè emerso che il 28 febbraio 2017 venivano arrestati due corrieri della droga, Hamzaoui e Sarir, trovati in possesso di circa un chilo di hashish, che è risultato essere destinato proprio a Chadid, il quale peraltro è stato sorpreso mentre si avvicinava in bicicletta al luogo dell'arresto.Anche la qualificazione delle Condotte illecite ascrivibili a Chadid non presenta criticità, avendo i giudici di merito ragionevolmente ritenuto non configurabile la fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, essendo risultato il ricorrente inserito nella gestione di un'attività di spaccio non certo trascurabile, protrattasi per anni, con cadenza quasi quotidiana destinata a una pluralità di acquirenti, potendo contare su un numero elevato di fornitori, a nulla rilevando a fronte di ciò il fatto che la droga trafficata fosse di tipo "leggero".

Il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990 si pone dunque in piena sintonia con il costante orientamento di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529 e Sez. 3, n. 6871 dell'08/07/2016, Rv. 269149), secondo cui, in tema di stupefacenti, la valutazione dell'offensività della condotta non deve essere ancorata al solo dato della quantità di volta in volta ceduta, ma deve essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva, avuto riguardo, in particolare, alle concrete capacità di azione del soggetto e alle sue relazioni con il mercato di riferimento, all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine. 2.2.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha escluso la possibilità di mitigare la pena inflitta in primo grado all'imputato (anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 8.000 di multa), valorizzando in maniera non illogica l'oggettività gravità degli episodi di spaccio, aventi ad oggetto quantitativi non irrisori, essendo l'imputato una persona che non era certo all'ultimo livello della catena distributiva, avendo al contrario Chadid dato prova, mediante l'utilizzo di linguaggi criptici e l'adozione di varie precauzioni nella consegna della droga, di possedere una certa scaltrezza nella gestione delle trattative e dei traffici illeciti.

In base ai principi richiamati nella parte finale del punto 1.2., deve ritenersi altresì legittimo il rigetto della richiesta di applicazione della continuazione tra i fatti oggetto di questo procedimento e quelli giudicati sia dal G.U.P. di Cremona con la sentenza del marzo 2014, sia dal Tribunale di Bergamo il 29 novembre 2017, stante la significativa distanza temporale dei fatti, risalenti quelli per cui si procede al 2017, quelli giudicati dal G.U.P. di Cremona al 2013 e quelli decisi dal Tribunale di Bergamo agli anni 2011-2013, per cui, anche in considerazione della diversità dei luoghi di commissione delle condotte illecite, a venire in rilievo, più che una deliberazione unitaria dei delitti, era invece un ben preciso stile di vita.

Di qui l'infondatezza del ricorso di Chadid.

3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi rispetto alla posizione di Bahri Abdellatif: al riguardo, la Corte territoriale, nel disattendere le censure difensive, rivolte al solo trattamento sanzionatorio, ha ritenuto congrua la pena inflitta in primo grado (anni 8, mesi 8 di reclusione ed euro 50.000 di multa), rimarcando l'assenza di elementi suscettibili di positiva considerazione ai fini della eventuale mitigazione della pena, essendo il ricorrente peraltro gravato da numerosi precedenti penali anche specifici, fermo restando che l'aumento per la continuazione (fissato in anni 2 e mesi 2) non può essere ritenuto eccessivo, non potendo lo stesso essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave, ai sensi dell'art. 81 ultimo comma cod. pen., stante la contestata (e applicata) recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. Con le pertinenti e razionali considerazioni della sentenza impugnata, il ricorso non si confronta adeguatamente, per cui non vi è spazio per il suo accoglimento.

4. Anche il ricorso di Ennakack Fouad è infondato. Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, la sentenza impugnata ha sottolineato l'assenza di elementi meritevoli di positivo apprezzamento, non avendo l'imputato collaborato e non avendo dimostrato di voler prendere le distanze dal mondo dei traffici illeciti di stupefacenti in cui era inserito, essendosi il ricorrente avvalso della facoltà di non rispondere; quest'ultima circostanza peraltro non può ritenersi superata dal rilievo della partecipazione costante alle udienze dell'imputato, aspetto questo di per sé neutro, mentre, quanto alla dichiarazione scritta nella quale l'imputato avrebbe ammesso l'attività di spaccio, precisando di essere sempre stato assuntore di stupefacenti ed esternando la volontà di curarsi, non può farsi a meno di rimarcare il difetto di autosufficienza del ricorso, al quale non risulta allegata la dichiarazione richiamata dalla difesa, il che impedisce di coglierne la valenza, sia rispetto al suo reale contenuto confessorio, sia in ordine alla tempistica in cui la stessa è stata presentata.

In ogni caso, deve aggiungersi che la Corte territoriale ha altresì ritenuto non decisiva la documentata attività lavorativa svolta in carcere dall'imputato, non essendo la stessa certamente sintomatica di un definitivo mutamento di vita, assumendo piuttosto rilievo, ma in senso sfavorevole al ricorrente, la circostanza che Ennakach, dopo i fatti per cui si procede, si è reso autore, nel marzo 2018, di altri episodi di spaccio, come risulta dalla condanna definitiva del Tribunale di Pavia, rispetto alla quale era stato invano sollecitato nel giudizio di appello il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva.

Alla stregua di tali argomentazioni, non manifestamente illogiche, il diniego delle attenuanti generiche appare dunque immune da censure, dovendosi in proposito richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.È stato inoltre precisato (cfr. ex multis Sez. 4, n. 20115 del 04/04/2018, Rv. 272747 e Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Rv. 270339) che la condotta processuale dell'imputato che mantenga un atteggiamento "non collaborativo", pur essendo espressione del legittimo esercizio del diritto di difesa, può giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, rientrando tale profilo tra gli elementi idonei a fondare la valutazione in tal senso richiesta.

In quanto coerente con tali premesse interpretative, la sentenza impugnata resiste dunque alle obiezioni difensive, invero non adeguatamente specifiche.

5. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, i ricorsi proposti nell'interesse di Fikri, Bahri, Ennakack e Chadid devono essere rigettati, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod