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Sentenza — n. 35405/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35405/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35405/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI SIRACUSAnel procedimento a carico di: BOSCO DANIELA nato a SIRACUSA il 01/06/1981 avverso la sentenza del 17/11/2020 del TRIBUNALE di SIRACUSAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 del D.L. N.137/20.RITENUTO IN FATTO E

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 35405/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, Sanna); 3.5.ne consegue che la prescrizione maturerà, in assenza di ulteriori sospensioni, il 04/09/2021.

Parole chiave

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termini legali dichiarazione fiscale tardiva relazione annuale durata dell'infrazione intervenuta prescrizione assenza prolungata
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI SIRACUSAnel procedimento a carico di: BOSCO DANIELA nato a SIRACUSA il 01/06/1981 avverso la sentenza del 17/11/2020 del TRIBUNALE di SIRACUSAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 del D.L. N.137/20.RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

LI! Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa ricorre per l'annullamento della sentenza del 17/11/2020 del medesimo Tribunale che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della sig.ra Daniela Bosco per essere il reato (art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000) estinto per prescrizione. 1.1.Con unico motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 2, comma 36- vicies semel, d.l. 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14/09/2011, n. 148, che, aggiungendo il comma 1-bis all'art. 17, d.lgs. n. 74 del 2000, ha elevato di un terzo i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del medesimo d.lgs. n. 74 del 2000. 2.11 ricorso è fondato. 3.0sserva il Collegio: 3.1.all'imputata è contestato il delitto di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, perché, quale legale rappresentante della società «Comec S.r.l.», al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, non aveva presentato la dichiarazione annuale relativa all'anno di imposta 2011; il fatto è contestato come commesso il 31/12/2012; 3.2.il Tribunale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata perché il reato era estinto per prescrizione prima del deposito in segreteria del decreto di citazione diretta a giudizio, deposito effettuato il 03/04/2019, successivamente, cioè, al termine di sei anni previsto dall'art. 157, comma primo, cod. pen., ritenuto applicabile al caso di specie in virtù del massimo edittale della pena (tre anni di reclusione) vigente alla data di consumazione del reato; 3.3.il Tribunale non ha considerato che, in conseguenza dell'intervento legislativo evocato dal pubblico ministero ricorrente, per i reati di cui agli articoli da 2 a 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 commessi dopo l'entrata in vigore della legge n. 148 del 2011, i termini di prescrizione sono elevati di un terzo; nel caso in esame, trattandosi del delitto di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il 31/12/2012, il termine di prescrizione era di otto anni e maturava, in assenza di termini interruttivi, il 31/12/2020; 3.4.il decreto di citazione diretta a giudizio è stato depositato il 03/04/2019, ben prima dello scadere del tempo necessario a prescrivere; dalla suddetta data decorrono ulteriori due anni cui devono aggiungersi ulteriori 127 giorni a causa della sospensione del dibattimento (sessantatre giorni, dal 03/12/2019 al 04/02/2020, per adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria; sessantaquattro giorni, ai sensi dell'art. 83, comma 2, di. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, trattandosi di processo inizialmente fissato il 05/05/2020;

Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, Sanna); 3.5.ne consegue che la prescrizione maturerà, in assenza di ulteriori sospensioni, il 04/09/2021.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Siracusa in diversa persona fisica. Così deciso in R