Sentenza — n. 35397/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 25 giugno 2020 (depositata in data 1 luglio 2020) ha riformato la decisione emessa dal GIP del Tribunale di quella città il 9 gennaio 2020 a seguito di giudizio abbreviato ed appellata da Mario Grimaldi, il quale rinunciava a tutti i motivi di appello ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena originariamente inflitta in Ordine al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti (eroina ed hashish) di cui all'art. 73, d.P.R. 309/90 che, come specificato nel dispositivo riportato in calce alla sentenza, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, indicava in anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 20.000 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 133 cod. pen, art. 605 cod. proc. pen, art. 69, comma 4 cod. pen; Sentenza — n. 35397/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Infatti, nel caso in esame, la Corte di appello, dopo aver sommariamente indicato gli esiti del giudizio di primo grado, i dati fattuali considerati dal GIP, i motivi di appello e le conclusioni delle parti, ha proceduto alla disamina del motivo di gravame oggetto rinuncia, attinente alla riqualificazione dell'originaria contestazione nella meno grave ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309\90, senza tenere conto di tale scelta difensiva, specificando le ragioni per le quali tale diversa qualificazione non si riteneva possibile.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRIMALDI MARIO nato a SALERNO il 24/04/1966 avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso chiedendo udito ilil difciasefc Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 25 giugno 2020 (depositata in data 1 luglio 2020) ha riformato la decisione emessa dal GIP del Tribunale di quella città il 9 gennaio 2020 a seguito di giudizio abbreviato ed appellata da Mario Grimaldi, il quale rinunciava a tutti i motivi di appello ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena originariamente inflitta in Ordine al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti (eroina ed hashish) di cui all'art. 73, d.P.R. 309/90 che, come specificato nel dispositivo riportato in calce alla sentenza, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, indicava in anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 20.000 di multa.
All'imputato era stata contestata la recidiva specifica reiterata ed il primo giudice aveva riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti, determinando la pena, previa riduzione per il rito, in anni 5 di reclusione ed euro 20.000 di multa. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, avv. Antonietta Cennamo, deducendo i motivi di seguito enunciati.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge, lamentando la difformità tra il dispositivo letto in udienza e quello allegato alla sentenza impugnata, rilevando come in quello letto all'esito del giudizio di appello la Corte territoriale rideterminava la pena nella misura di anni 4 di reclusione ed euro 16.000 di multa, con riserva di 30 giorni per il deposito della sentenza, mentre, nel dispositivo allegato alla sentenza impugnata, la pena irrogata risulta quella di 4 anni e 4 mesi di reclusione ed euro 20.000 di multa, con riserva di deposito della motivazione nei termini ordinari. Da tale evenienza, aggiunge, conseguirebbe la nullità assoluta della sentenza impugnata.
3. Con un secondo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in quanto la sentenza non spiegherebbe il percorso logico argomentativo seguito per giungere alla decisione finale.
4. Con un terzo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione, rilevando che le la rideterminazione della pena i giudici del gravame non avrebbero dato conto dei criteri seguiti in violazione quindi dell'articolo 133 cod. pen.
5. Con un quarto motivo di ricorso deduce la mancanza di motivazione nella parte della sentenza in cui i giudici dell'appello hanno rigettato la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. Lamenta, a tale proposito, che la Corte di appello, nell'applicare le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, avrebbe omesso, ancora una volta, ogni valutazione in ordine ai criteri che avrebbero condotto a tale esito. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Alla requisitoria del Procuratore generale ha replicato il ricorrente con conclusioni scritte con le quali ha osservato, quanto ai primi due motivi, come la difesa avesse evidenziato non solo la discrasia tra il dispositivo letto in udienza e quello posto in calce alla sentenza impugnata, ma la mancanza ed illogicità della motivazione della sentenza, sul rilievo che il dispositivo trascritto in calce alla pronuncia impugnata fosse diverso dalla decisione adottata dalla Corte Territoriale, mentre, quanto al terzo ed al quarto motivo, che le censure fossero relative a doglianze sulle quali la Corte Territoriale non aveva fornito alcuna motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è in parte fondato ed i motivi di impugnazione, considerato il loro contenuto, possono essere unitariamente esaminati.
2. Occorre preliminarmente dare atto del fatto che il dispositivo letto in udienza reca il seguente, testuale, contenuto: "letto l'art. 605 cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale di Salerno in data 9-1-2020 ed appellata da Grimaldi Mario, ridetermina la pena in quella di anni quattro (4) di reclusione ed euro 16.000,00 di multa; conferma nel resto la sentenza. Motivi in giorni 30". Nel dispositivo riportato in calce alla sentenza impugnata si legge, invece: "letto l'art.605 cod. proc. pen.; a modifica della sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale di Salerno in data 9.1.2020, ed appellata da Grimaldi Mario, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, ridetermina la pena in quella di anni 4, mesi 4 ed euro 20.000 di multa". Sussiste, dunque, una effettiva discrasia tra il dispositivo letto in udienza e quello riportato in sentenza.
3. Ciò posto, va ricordato che la regola generale, suscettibile di eccezioni, è nel senso che, nel caso di difformità tra dispositivo e motivazione, il primo prevale sulla seconda, in quanto il dispositivo costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, mentre la motivazione ha una funzione esplicativa della decisione adottata (Sez. 2, n. 15986 del 07/01/2016, Marzico, Rv. 266717 - 01; Sez. 3, n. 37849 del 19/05/2015, D.G., Rv. 265183 - 01). Questo principio, come anticipato, è suscettibile di essere derogato in quanto, secondo un condivisibile e consolidato orientamento, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione non contestuali, il carattere unitario della sentenza, in conformità al quale l'uno e l'altra, quali sue parti, si integrano naturalmente a vicenda, non sempre determina l'applicazione del principio generale della prevalenza del primo in funzione della sua natura di immediata espressione della volontà decisoria del giudice; invero, laddove nel dispositivo ricorra un errore materiale obiettivamente riconoscibile, il contrasto con la motivazione è meramente apparente, con la conseguenza che è consentito fare riferimento a quest'ultima per determinare l'effettiva portata del dispositivo, individuare l'errore che lo affligge ed eliminarne gli effetti, giacché essa, permettendo di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente la volontà del giudice, conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni fondanti la decisione (v., ex pl., Sez. 3, Sentenza n. 3969 del 25/9/2018 (dep. 2019), B., Rv. 275690;
Sez. 2, Sentenza n. 13904 del 9/3/2016, Palumbo, Rv. 266660; Sez. F, n. 47576 del 9/9/2014, Savini, Rv. 26140201. V. anche Sez. 2, n. 23343 del 1/3/2016, Ariano e altri, Rv. 267082; Sez. 4, n. 43419 del 29/9/2015, Forte, Rv. 26490901). Questa deroga opera, quindi, a condizione che effettivamente la motivazione consenta di ricostruire la volontà del giudice, rendendo immediatamente riconoscibile un errore materiale, e non invece quando, come nel caso di specie, ciò non sia possibile.
4. Infatti, nel caso in esame, la Corte di appello, dopo aver sommariamente indicato gli esiti del giudizio di primo grado, i dati fattuali considerati dal GIP, i motivi di appello e le conclusioni delle parti, ha proceduto alla disamina del motivo di gravame oggetto rinuncia, attinente alla riqualificazione dell'originaria contestazione nella meno grave ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309\90, senza tenere conto di tale scelta difensiva, specificando le ragioni per le quali tale diversa qualificazione non si riteneva possibile.
Subito dopo, dando atto che l'imputato aveva consegnato alla polizia giudiziaria, nel corso di una perquisizione domiciliare, lo stupefacente detenuto, omettendo però di consegnare l'altro materiale poi sequestrato, i giudici dell'appello hanno evidenziato come tale condotta fosse da ritenersi ostativa al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, unitamente ai precedenti penali specifici. In seguito, la Corte di merito ha dato atto della rinuncia a tutti i motivi di gravame ad eccezione di quelli attinenti al trattamento sanzionatorio ed alla applicazione delle attenuanti generiche prevalenti, senza dunque considerare che, poco prima, il motivo rinunciato era stato esaminato ritenendolo infondato, così come era stata già affrontata la questione del bilanciamento tra circostanze.
La Corte di appello ha aggiunto, poi, il seguente ultimo periodo: "invero l'appellante consegnava sua sponte all'atto dell'inizio della perquisizione lo stupefacente illecitamente detenuto, e, pertanto, partendo da una pena base di anni 6 e mesi 6, a cui va aggiunta la diminuente per il rito, può ritenersi equa la pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 20.000 di multa". Segue il dispositivo, in precedenza testualmente riprodotto.
5. I giudici dell'appello, dunque, dopo aver inutilmente esaminato un motivo di impugnazione che era stato oggetto di rinuncia e negato la prevalenza sulla recidiva delle già riconosciute attenuanti non tanto in ragione della deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento di cui all'art. 69, comma 4 cod. pen., bensì in ragione dei precedenti penali gravanti sull'imputato e ritenendo anche insufficiente la spontanea consegna dello stupefacente alla polizia giudiziaria, essendo stato poi rinvenuto altro materiale per il confezionamento ed il taglio (così, almeno, sembra ricavarsi dalla sintesi da quanto riportato nella sentenza sul giudizio di primo grado), hanno rideterminato la pena valorizzando questa volta, a quanto pare, la spontanea consegna dello stupefacente prima ritenuta non rilevante, individuando così una pena base ridotta poi per il rito.
Invece, nel pedissequo dispositivo ossia in quello trascritto a seguito della motivazione della sentenza, la Corte territoriale ha mancato di indicare la riduzione per il rito ed ha invece menzionato "la concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti" che in motivazione, come si è detto, era stata negata, non trascrivendo la pena espressa nel dispositivo letto in udienza ma quella indicata nella motivazione della sentenza. Ne consegue che il dispositivo trascritto in calce alla motivazione non corrisponde, come pure si è specificato in precedenza, a quello letto in udienza che riporta una pena finale inferiore ed indica anche un termine per il deposito (30 giorni) che la motivazione ed il dispositivo in calce non menzionano.
Ciò posto, l'estensore della sentenza non può sostituire il dispositivo letto in udienza con un altro dispositivo, sia esso o meno coerente con la motivazione della sentenza, perché, in tal caso, il dispositivo contrastante con quello pubblicato mediante la pubblica lettura è tamquam non esset.
6. Ciò premesso, nel valutare la coerenza della motivazione della sentenza impugnata con il dispositivo letto in udienza, è certamente lineare il giudizio attraverso il quale è stata espressa l'equivalenza delle attenuanti generiche con la recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. A questo proposito è sufficiente considerare come la giurisprudenza di legittimità abbia stimato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in 'condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522 - 01).
Ne consegue che, come evidenziato in precedenza, le riconosciute circostanze attenuanti generiche non potevano essere ritenute prevalenti rispetto alla recidiva secondo quanto disposto dall'art. 69, comma 4 cod. pen., il che evidenzia, da un lato, la manifesta infondatezza e la conseguente inammissibilità del quarto motivo di ricorso e, dall'altro, la corretta quantificazione della pena effettuata nel dispositivo letto in udienza, che costituisce peraltro immediata espressione della volontà decisoria del giudice e deve ritenersi sostitutivo rispetto a quello riportato in calce alla sentenza e prevalente sulla motivazione, nelle parti in cui quest'ultima risulti incoerente con il dispositivo letto in udienza.
Le ulteriori, pure sussistenti, antinomie tra motivazione della sentenza e dispositivo letto in udienza escludono che la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio, per la semplice ragione che il giudice del rinvio non potrebbe applicare al ricorrente una pena inferiore a quella indicata nel dispositivo (quanto alla pena detentiva, nell'impossibilità' di ritenere la prevalenza delle attenuanti generiche, la pena applicata corrisponde al minimo edittale, senza la possibilità, per il divieto di refornnatio in peius, di aumenti per la continuazione, stante la detenzione di sostanza stupefacenti appartenenti a diverse tabelle, eroina ed hashish, mentre la pena pecuniaria contiene un aumento minimo per la continuazione e in misura comunque inferiore alla pena pecuniaria disposta in primo grado).
Deve, pertanto, farsi applicazione del principio fissato nell'art. 620, comma 1, lettera I), cod. proc. pen. con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rideterminazione della pena finale nella misura indicata nel dispositivo letto in udienza (anni 4 di reclusione ed euro 16.000 di multa) e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio