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Sentenza — n. 35396/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35396/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35396/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALMI MOHCIN nato il 16/12/1990 avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. n

Regesto Legislator

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art. 8 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35396/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2.11 ricorso è infondato. 3.Dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che il giorno 7 aprile 2019 i Carabinieri di Parma erano stati informati da una fonte confidenziale che una coppia di nazionalità marocchina dimorante nella provincia di Bologna avrebbe effettuato un traporto di sostanza stupefacente partendo da Brescia a bordo di un'autovettura di colore scuro. Individuate le possibili strade che l'autovettura avrebbe potuto percorrere per raggiungere Bologna ed effettuati mirati servizi di appostamento, l'autovettura era stata intercettata alle ore 18,50 in Bondeno (MN) mentre viaggiava in direzione Reggiolo (RE) e veniva quindi controllata e fermata proprio in Reggiolo.

Parole chiave

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traffico di cocaina reati qualificati contro gli stupefacenti riciclaggio internazionale di denaro partecipazione al reato reato di poca entità competenza transfrontaliera

Disposizioni normative citate

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art. 8 cod. proc. pen
pen., l'erronea applicazione dell'art. 8 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALMI MOHCIN nato il 16/12/1990 avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. n

RITENUTO IN FATTO

1.11 sig. Salmi Mochin ricorre per l'annullamento della sentenza del 12/06/2020 della Corte di appello di Bologna che ha confermato la condanna alla pena (principale) di quattro anni e tre mesi di reclusione e 19.000,00 euro di multa irrogata con sentenza del 21/11/2019 del Tribunale di Reggio Emilia, da lui impugnata, per il reato di cui agli artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (trasporto, in concorso con altri, di 496,40 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina - capo A - e illecita detenzione, a fine di cessione a terzi, di 78,406 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish - capo B) commesso in Reggiolo (capo A) e in Crevalcore (capo B) il 07/04/2019. 1.1.Con unico motivo reitera l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Emilia, a favore di quello di Brescia o, in alternativa, di quello di Mantova, e, premessa la natura permanente del delitto contestato al capo A (la sostanza, sostiene, non è mai stata ceduta a nessuno ed il trasporto è iniziato a Brescia), deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 8 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è infondato. 3.Dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che il giorno 7 aprile 2019 i Carabinieri di Parma erano stati informati da una fonte confidenziale che una coppia di nazionalità marocchina dimorante nella provincia di Bologna avrebbe effettuato un traporto di sostanza stupefacente partendo da Brescia a bordo di un'autovettura di colore scuro. Individuate le possibili strade che l'autovettura avrebbe potuto percorrere per raggiungere Bologna ed effettuati mirati servizi di appostamento, l'autovettura era stata intercettata alle ore 18,50 in Bondeno (MN) mentre viaggiava in direzione Reggiolo (RE) e veniva quindi controllata e fermata proprio in Reggiolo.

A seguito di perquisizione veicolare, veniva rinvenuta in macchina la sostanza oggetto di contestazione al capo A della rubrica. 3.1.Nel disattendere l'eccezione di incompetenza territoriale già rigettata dal Tribunale, la Corte di appello, richiamato il principio affermato da Sez. 6, n. 16253 del 17/02/2003, Rv. 225628, e da Sez. 7, n. 2851 del 19/10/2017, Rv. 271950, ha affermato che «la precisa localizzazione della sostanza non può che essere avvenuta in Reggiolo, luogo in cui gli operanti hanno avuto sicura contezza della detenzione illecita della cocaina contenuta nella borsa della compagna dell'imputato.

Il corpus del possesso è dunque stato compiutamente accertato a Reggio/o, luogo che rientra nella competenza territoriale del Tribunale di Reggio Emilia». 4.Tanto premesso, il Collegio osserva quanto segue: 4.1.1a condotta di trasporto di sostanza stupefacente di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, ha in comune con quella di detenzione la disponibilità di fatto della sostanza tanto che questa Corte ha avuto modo di affermare che qualora il soggetto detenga la droga per uso personale e contestualmente la porti con sé, il trasporto resta assorbito nella condotta lecita di detenzione a fini individuali (Sez. 3, n. 28919 del 20/02/2013, Rv. 255592 - 01); 4.2.se ne è tratta l'ulteriore conseguenza che, avendo l'art. 73, d.P.R. n. 309 cit., natura giuridica di norma a più fattispecie, deve escludersi il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dal medesimo soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente, purché le differenti azioni tipiche non siano distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico (Sez. 6, n. 22549 del 28/0372017, Rv. 270266 - 01;

Sez. 3, n. 7404 del 15/01/2015, Rv. 262421 - 01; Sez. 6, n. 9477 dell'11/03/2009, dep. 2010, Rv. 246404 - 01; Sez. 4, n. 17626 del 05/02/2004, Rv. 228181 - 01); 4.3.11 reato di trasporto di sostanze stupefacenti ha dunque natura permanente in quanto si perfeziona con l'inizio della detenzione della sostanza da trasportare e si protrae sino a quando è in essere la relazione di disponibilità della sostanza in capo al trasportatore che la detiene ('ex multiplis', in materia di detenzione, Sez. 4, n. 34332 del 03/06/2009, Rv. 245200 - 01); 4.4.trattandosi di reato permanente, competente per territorio è il giudice del luogo nel quale ha avuto inizio la consumazione (art. 8, comma 3, cod. proc. pen.); in mancanza, rileva l'ultimo luogo nel quale è avvenuta una parte dell'azione (art. 9, comma 1, cod. proc. pen.); 4.5.nel caso di specie, l'inizio della consumazione del reato non può essere individuato nel circondario di Brescia perché la relativa informazione era stata fornita alla polizia giudiziaria da una fonte confidenziale ed era spendibile solo ai fini delle indagini volte alla acquisizione della notizia di reato (cfr., al riguardo, Sez. 4, n. 2849 del 05/11/2019, dep. 2020, Rv. 278030 - 01), frutto - quest'ultima - dell'autonoma attività investigativa posta in essere dalla polizia giudiziaria e supportata dagli unici elementi di prova spendibili nel processo acquisiti direttamente dalla stessa polizia giudiziaria;4.6.resta dunque il dato dell'avvistamento dell'autovettura (ignoto il luogo di partenza) e del suo successivo controllo;

è certo, però, che il luogo del primo avvistamento non si identifica né con quello nel quale era iniziato il trasporto, né con l'ultimo luogo nel quale era avvenuta una parte dell'azione, identificandosi quest'ultimo in quello di effettivo accertamento del reato e di cessazione della permanenza della condotta; 4.7.solo in quest'ultimo preciso momento e luogo, infatti, la polizia giudiziaria ha potuto accertare un reato la cui effettiva sussistenza e consistenza temporale e spaziale costituivano fino ad allora una mera ipotesi di lavoro, non emersa da alcun atto tipico di indagine; sicché retroagire, ai fini della competenza territoriale, gli effetti dell'operazione di polizia al momento in cui l'autovettura era stata intercettata in provincia di Modena equivale ad attribuire all'informazione confidenziale la valenza probatoria che essa non poteva avere: l'accertamento del reato, in questo caso, non costituiva riscontro ad un'informazione non spendibile nel processo, bensì il mezzo attraverso il quale è stata portata alla luce, per la prima volta, la "azione" giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 9, cod. proc. pen., siccome astrattamente integrante una ben precisa ipotesi di reato (cfr., al riguardo, quanto affermato da Sez. 4, n. 8084 del 15/11/2013, dep. 2014, Rv. 259315 - 01, che ha ritenuto competente il tribunale nel cui circondario insisteva l'area di servizio ove l'imputato, dopo essere stato seguito, era stato fermato dalla polizia stradale e sottoposto al test alcolimetrico siccome ultimo luogo nel quale era avvenuta una parte dell'azione il cui inizio era ignoto, sebbene l'inseguimento fosse iniziato in un altro circondario); 4.8.non vi sono pertanto ragioni che ostano alla applicazione, anche nel caso di specie, del principio affermato da Sez. 6, n. 16253 del 17/02/2003, Rv. 225628, secondo cui in tema di competenza territoriale nel settore dei reati riguardanti sostanze stupefacenti, le condotte tipiche previste dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (acquisto, detenzione, raffinazione, trasporto, cessione), ponendosi tra loro in rapporto di alternatività formale, perdono la loro individualità quando si riferiscano alla stessa sostanza stupefacente e siano indirizzate a un unico fine, senza un'apprezzabile soluzione di continuità.

Ne consegue che, per determinare, in tal caso, la competenza, rileva esclusivamente la localizzazione della sostanza stupefacente ossia il 'corpus del possesso' (in senso conforme, già Sez. 6, n. 1809 del 21/12/1994, Rv. 200896 - 01, secondo cui in tema di illecita detenzione di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio, agli effetti della determinazione della competenza territoriale occorre ricercare ove naturalisticamente si sia realizzato la condotta-reato: a tal fine rileva esclusivamente la localizzazione della sostanza ossia del "corpus" del possesso e l'esistenza di una base operativa in luogo diverso per la confezione della droga, non è idonea a spostare la competenza; cfr., altresì, Sez. 7, n. 2851 del 19/10/2017, Rv. 271950 - 01, secondo cui è immune da censure la sentenza che aveva determinato la competenza per territorio in relazione al luogo in cui l'imputato era stato sorpreso in possesso della sostanza, ed escluso la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria del luogo indicato dall'imputato come luogo di acquisto del possesso dello stupefacente, non ritenendo accertato il luogo di inizio della condotta illecita, in ragione dell'inaffidabilità e della reticenza delle dichiarazioni dell'imputato).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i