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Sentenza — n. 35395/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35395/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35395/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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della sua omessa riconduzione nell'alveo della meno grave fattispecie di reato di cui all'art. 10-quater, d.lgs. n. 74 del 2000 (posto che il credito IVA generato dalle false fatture è stato utilizzato per compensare i debiti contributivi e fiscali della società); della mancata applicazione della circostanza attenuante di cui al comma terzo dell'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, applicabile 'ratione temporis' alle dichiarazioni relative all'anno di imposta 2010, nessuna delle quali superava la soglia di 154.937,07 di imposta evasa. 1.2.Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 521 cod. proc. pen., adducendo di essere stato condannato per un fatto diverso da quello contestato posto che il capo A della rubrica, che gli attribuisce la presentazione della dichiarazione fraudolenta relativa all'anno di imposta 2011, colloca la condotta incriminata non oltre il 31/12/2011, laddove la dichiarazione è stata presentata l'anno successivo. 1.3.Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 521 cod. proc. pen. adducendo che, mentre il capo B della rubrica gli attribuisce la condotta incriminata quale legale rappresentante della società «Marine Painting S.r.l.», nella sentenza di primo grado la condanna si fonda sulla sua qualità di legale rappresentante della società «Gamma Coating S.r.l.». 1.4.Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ribadita affermazione della sua penale responsabilità per i reati a lui ascritti desunta, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, esclusivamente in base alla sua qualifica formale di amministratore unico delle due società, benché avesse disimpegnato un ruolo meramente operativo. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.il primo motivo deduce una violazione di legge non devoluta in appello con conseguente inammissibilità delle relative censure che, per le ragioni di cui al capoverso che segue, sono comunque manifestamente infondate e non rilevabili d'ufficio (artt. 606, comma 3, 609, comma 2, cod. proc. pen.); 3.2.ed infatti:

Regesto Legislator

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art. 521 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35395/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 44008 del 28/09/2005, Rv. 232805 - 01; Sez. 5, n. 14101 del 05/10/1999, Rv. 215797 - 01; Sez. 6, n. 8639 del 26/04/1999,Rv. 214316 - 01; Sez. 6, n. 7957 del 14/05/1997, Rv. 209753 - 01); 3.4.il quarto motivo deduce questioni di fatto non proposte in appello il quale, in punto di contestazione della responsabilità dell'imputato, era assolutamente generico ed inammissibile non essendo stati indicati gli elementi di fatto e le ragioni di diritto a sostegno della richiesta di assoluzione, come del resto puntualmente osservato dalla Corte di appello a pag. 2 della sentenza non contestata sul punto. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.

Parole chiave

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frode all'imposta sul valore aggiunto fatture fittizie irregolarità finanziarie contraffazione di merci uso di un documento falso colpa del patrocinatore

Disposizioni normative citate

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art. 521 cod. proc. pen
pen., l'inosservanza dell'art. 521 cod.
art. 616 cod. proc. pen
4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DELL'AIRA MAURO nato a GENOVA il 28/03/1956 avverso la sentenza del 27/06/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 sig. Mauro Dell'Aira ricorre per l'annullamento della sentenza del 27/06/2019 della Corte di appello di Palermo che ha confermato la condanna alla pena (principale) di due anni di reclusione (oltre pene accessorie) inflitta dal Tribunale di Trapani con sentenza dell'8/05/2015, da lui impugnata, per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 2 e 8, d.lgs. n. 74 del 2000, perché, quale legale rappresentante della società «Gamma Coating S.r.l.», nelle dichiarazioni annuali della società relative agli anni di imposta 2010 (IVA e imposte dirette) e 2011 (IVA), al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, aveva indicato elementi passivi avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (capo A) e perché, quale legale rappresentante della società «Marine Painting S.r.l.», al fine di consentire ad altri l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, aveva emesso, nel corso dell'anno di imposta 2011, fatture per operazioni inesistenti (capo B). 1.1.Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A della rubrica sotto il duplice profilo:

1) della sua omessa riconduzione nell'alveo della meno grave fattispecie di reato di cui all'art. 10-quater, d.lgs. n. 74 del 2000 (posto che il credito IVA generato dalle false fatture è stato utilizzato per compensare i debiti contributivi e fiscali della società);

2) della mancata applicazione della circostanza attenuante di cui al comma terzo dell'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, applicabile 'ratione temporis' alle dichiarazioni relative all'anno di imposta 2010, nessuna delle quali superava la soglia di 154.937,07 di imposta evasa. 1.2.Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 521 cod. proc. pen., adducendo di essere stato condannato per un fatto diverso da quello contestato posto che il capo A della rubrica, che gli attribuisce la presentazione della dichiarazione fraudolenta relativa all'anno di imposta 2011, colloca la condotta incriminata non oltre il 31/12/2011, laddove la dichiarazione è stata presentata l'anno successivo. 1.3.Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 521 cod. proc. pen. adducendo che, mentre il capo B della rubrica gli attribuisce la condotta incriminata quale legale rappresentante della società «Marine Painting S.r.l.», nella sentenza di primo grado la condanna si fonda sulla sua qualità di legale rappresentante della società «Gamma Coating S.r.l.». 1.4.Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ribadita affermazione della sua penale responsabilità per i reati a lui ascritti desunta, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, esclusivamente in base alla sua qualifica formale di amministratore unico delle due società, benché avesse disimpegnato un ruolo meramente operativo. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.il primo motivo deduce una violazione di legge non devoluta in appello con conseguente inammissibilità delle relative censure che, per le ragioni di cui al capoverso che segue, sono comunque manifestamente infondate e non rilevabili d'ufficio (artt. 606, comma 3, 609, comma 2, cod. proc. pen.); 3.2.ed infatti:

a) tra il delitto di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, e quello di cui al successivo art. 10-quater, esiste un rapporto di eterogeneità posto che nel primo la condotta è integrata dalla presentazione della dichiarazione fraudolenta, nel secondo dall'omesso versamento delle somme dovute, sicché i due reati possono addirittura concorrere;

b) la applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 74 del 2000, comporta un accertamento di fatto non oggetto di specifico motivo di appello; 3.3.il secondo ed il terzo motivo deducono la violazione di una norma processuale non devoluta in appello e non più proponibile in questa sede; secondo il costante insegnamento di questa Corte, infatti, la violazione del principio di necessaria correlazione fra accusa e sentenza dà luogo ad una nullità non rientrante fra quelle assolute ed insanabili, ma a regime intermedio, sicché tale vizio non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità ove esso non sia stato denunciato nei motivi di appello (Sez. 5, n. 9281 del 08/01/2009, Rv. 243161 - 01;

Sez. 5, n. 44008 del 28/09/2005, Rv. 232805 - 01; Sez. 5, n. 14101 del 05/10/1999, Rv. 215797 - 01; Sez. 6, n. 8639 del 26/04/1999,Rv. 214316 - 01; Sez. 6, n. 7957 del 14/05/1997, Rv. 209753 - 01); 3.4.il quarto motivo deduce questioni di fatto non proposte in appello il quale, in punto di contestazione della responsabilità dell'imputato, era assolutamente generico ed inammissibile non essendo stati indicati gli elementi di fatto e le ragioni di diritto a sostegno della richiesta di assoluzione, come del resto puntualmente osservato dalla Corte di appello a pag. 2 della sentenza non contestata sul punto. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa del