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Sentenza — n. 35393/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35393/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35393/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 26 giugno 2020 il Tribunale di Palermo ha assolto Nicolò Lo Piccolo dal reato ascritto al capo 3) perché il fatto non sussiste e l'ha condannato alla pena di mesi due di arresto ed C 13.000,00 di ammenda, oltre spese processuali per i residui reati, cioè per l'abuso edilizio dell'art. 44 lett. c), d'P.R. n. 380 del 2001 (capo 1), per il reato paesaggistico di cui all'art. 181, "Irna 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004 (capo 2), per il reato di cui agli art. 110 cod. 'Peri', 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 4).

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 35393/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 44 lett. c), d'P.R. n. 380 del 2001 (capo 1), per il reato paesaggistico di cui all'art. 181, "Irna 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004 (capo 2), per il reato di cui agli art. 110 cod. 'Peri', 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 4).

Parole chiave

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divieto di demolizione effetto sospensivo della licenza edilizia violazione della licenza edilizia ricorso di annullamento infrazione privilegiata urbanizzazione particolare
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Testo completo

la seguente SENTENZA C sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Paler nel procedimento a carico di Lo Piccolo Nicolò, nato a Terrasini, il 01/02/1964, avverso la sentenza in data 26/06/2020 del Tribunale di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria dell'avv. Francesco Oddo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 26 giugno 2020 il Tribunale di Palermo ha assolto Nicolò Lo Piccolo dal reato ascritto al capo 3) perché il fatto non sussiste e l'ha condannato alla pena di mesi due di arresto ed C 13.000,00 di ammenda, oltre spese processuali per i residui reati, cioè per l'abuso edilizio dell'art. 44 lett. c), d'P.R. n. 380 del 2001 (capo 1), per il reato paesaggistico di cui all'art. 181, "Irna 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004 (capo 2), per il reato di cui agli art. 110 cod. 'Peri', 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 4).

2. Con un unico motivo di ricorso il Pubblico ministero presso la Corte di appello di Palermo deduce l'erronea applicazione della legge penale perché il Giudice aveva omesso di disporre la demolizione. Ricorda che, ai sensi dell'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, l'ordine di demolizione ha la natura di sanzione amministrativa accessoria. Ritiene errata la decisione del Giudice che aveva omesso di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusivamente realizzate. Chiede pertanto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, ordinando la demolizione delle opere abusivamente realizzate e subordinando il beneficio della pena sospesa all'esecuzione dell'ordine. In subordine chiede l'annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato. Ai sensi dell'art. 1, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 "Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita". La formulazione normativa è inequivoca nel senso che alla condanna per il reato edilizio si associa la sanzione accessoria della demolizione. All'omissione può ovviare la Corte di cassazione ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., ordinando la demolizione. Non ci sono invece i presupposti per subordinare la sospensione condizionale della pena all'esecuzione dell'ordine di demolizione, perché si tratta di una decisione discrezionale sulla base di parametri non emersi nel giudizio (Cass., Sez. 3, n. 38476 del 31/05/2019, Santoro, Rv. 276889-01). S'impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'omesso ordine di demolizione dell'immobile che va impartito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omesso ordine di demolizione dell'immobile, ordine che impartisce. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso Così deciso, il 13 gennaio 2021 Il Consiglie