Ordinanza — n. 35238/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza del 9.7.2020 del Tribunale della stessa città e preso atto dell'accordo concluso dall'imputato, previa rinuncia agli ulteriori motivi di appello ad eccezione di quelli relativi all'esclusione nella determinazione del trattamento sanzionatorio della continuazione interna, con il Procuratore Generale a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato in cinque anni di reclusione la pena inflitta a Laezza Salvatore per il reato di cui all'art. 8 d. Igs. 74/2000 relativo all'emissione negli anni di imposta 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 di una pluralità di fatture per operazioni inesistenti finalizzate a consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 81 cod. pen, art. 599 bis c.p, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35238/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., è inammissibile. Risulta dalla sentenza impugnata che il difensore di Laezza Salvatore ed il Procuratore Generale hanno dichiarato nel corso del giudizio di secondo grado di avere raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p., nel senso di un miglioramento del trattamento sanzionatorio applicato in primo grado all'imputato, che la Corte di Appello ha integralmente recepito, riducendo la pena negli esatti termini pattuiti, pari a cinque anni di reclusione, pena che ha ritenuto adeguata al reale disvalore dei fatti.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da LAEZZA SALVATORE, nato a Napoli il 5.5.1955 avverso la sentenza in data 25.3.2021 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza del 9.7.2020 del Tribunale della stessa città e preso atto dell'accordo concluso dall'imputato, previa rinuncia agli ulteriori motivi di appello ad eccezione di quelli relativi all'esclusione nella determinazione del trattamento sanzionatorio della continuazione interna, con il Procuratore Generale a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato in cinque anni di reclusione la pena inflitta a Laezza Salvatore per il reato di cui all'art. 8 d. Igs. 74/2000 relativo all'emissione negli anni di imposta 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 di una pluralità di fatture per operazioni inesistenti finalizzate a consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'aumento per la continuazione applicato in misura fissa in sei mesi per ogni annualità successiva alla prima rispetto alla pena base determinata per il reato più grave ravvisato in quello più risalente nel tempo; sostiene che invece alla pena base avrebbe dovuto essere applicato un unico aumento complessivo ai sensi dell'art. 81 cod. pen. così da determinare un trattamento sanzionatorio conforme al reato continuato attesa l'identità del disegno criminoso perseguito nelle annualità in contestazione e non invece, come era avvenuto nel caso di specie, alla meno favorevole disciplina del concorso formale di reati, incorrendo la Corte di Appello nella violazione del principio di legalità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., è inammissibile. Risulta dalla sentenza impugnata che il difensore di Laezza Salvatore ed il Procuratore Generale hanno dichiarato nel corso del giudizio di secondo grado di avere raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p., nel senso di un miglioramento del trattamento sanzionatorio applicato in primo grado all'imputato, che la Corte di Appello ha integralmente recepito, riducendo la pena negli esatti termini pattuiti, pari a cinque anni di reclusione, pena che ha ritenuto adeguata al reale disvalore dei fatti.
L'accoglimento della richiesta, in punto di determinazione della pena, negli stessi termini oggetto del concordato determina una definitiva preclusione processuale all'esperibilità di successive impugnative sul punto: secondo quanto già affermato da questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - dep. 25/06/2018, Casero, Rv. 273194).
Del resto, avendo il ricorrente rinunciato a tutti i motivi di gravame ad eccezione di quelli relativi alla determinazione del trattamento sanzionatorio, l'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non oggetto di rinuncia, con inequivoche ricadute sul giudizio di legittimità. Deve invero essere ribadito che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, MARINIELLO FABIO, Rv. 276102).
Ciò detto, l'aumento per la continuazione applicato nel caso di specie con riferimento ad ognuna delle singole annualità in contestazione fuoriesce dal concetto di pena illegale, riferito, come efficacemente sintetizzato dalle Sezioni Unite (in particolare, Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, Pittalà, Rv. 273934/01-273934/02, e Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Iazouli, Rv. 264205/01-264207/01, nonché Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019 - dep. 08/05/2019, PG c. Bonfiglio, Rv. 276509), alla pena che, per specie ovvero per quantità, non corrisponde a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale, o che, comunque, è stata determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato su una cornice edittale inapplicabile, perché dichiarata costituzionalmente illegittima o perché individuata in violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 15.7.2021 I