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Sentenza — n. 35236/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35236/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35236/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 5 febbraio 2021, il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame proposta dall'interessata avverso il decreto, emesso il 14 gennaio 2021, dal Gip del medesimo Tribunale, con il quale era stato convalidato il sequestro di urgenza operato dalla polizia giudiziaria, nonché disposto il sequestro preventivo di una struttura edilizia, in relazione ai reati di abuso edilizio ed occupazione illecita di suolo pubblico.

Regesto Legislator

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art. 635 cod. pen; Sentenza — n. 35236/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'ordinanza l'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, l'erronea applicazione dell'art. 635 cod. pen., nonché vizi della motivazione, perché il reato in contestazione sarebbe quello di danneggiamento, di cui a tale ultima disposizione, e non quello di occupazione abusiva di suolo pubblico; e in relazione al reato di danneggiamento non sussisterebbe alcun periculum in mora, essendo l'azione ormai conclusa.

Parole chiave

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azione di manutenzione occupazione immobile occupato sequestro di beni immobili permesso di abitabilità costruzione abusiva

Disposizioni normative citate

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art. 635 cod. pen
Avverso l'ordinanza l'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, l'erronea applicazione dell'art. 635 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA 3 5E1 2021 i i sul ricorso proposto da -,SPER O Racca Daniela, nata a Napoli il 06/12/1974 avverso l'ordinanza del 05/02/2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5 febbraio 2021, il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame proposta dall'interessata avverso il decreto, emesso il 14 gennaio 2021, dal Gip del medesimo Tribunale, con il quale era stato convalidato il sequestro di urgenza operato dalla polizia giudiziaria, nonché disposto il sequestro preventivo di una struttura edilizia, in relazione ai reati di abuso edilizio ed occupazione illecita di suolo pubblico.

2. Avverso l'ordinanza l'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, l'erronea applicazione dell'art. 635 cod. pen., nonché vizi della motivazione, perché il reato in contestazione sarebbe quello di danneggiamento, di cui a tale ultima disposizione, e non quello di occupazione abusiva di suolo pubblico; e in relazione al reato di danneggiamento non sussisterebbe alcun periculum in mora, essendo l'azione ormai conclusa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato. Sebbene nel provvedimento del Tribunale del riesame di Napoli si rinvenga più volte l'erroneo riferimento al reato di cui all'art. 635 cod. pen., dalla motivazione del provvedimento stesso si desume con sufficiente chiarezza che il sequestro è stato confermato, con rigetto della richiesta di riesame, per l'uso e l'occupazione illegittima di un bene pubblico, essendo stato evidenziato che la permanenza del reato continua fino a quando sussiste - come nel caso di specie - l'occupazione illegittima. Si precisa, infatti, che l'opera edilizia abusiva consiste di una struttura «poggiante e fissata sul lastrico solare di proprietà del Comune di Napoli». Il reato posto a fondamento del sequestro, non è, dunque, quello di cui all'art. 635, ma quello ci cui al precedente art. 633 cod. pan., avente natura permanente.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11/05/2021. Il Consigliere estens