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Sentenza — n. 35235/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35235/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35235/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza resa il 10 settembre 2020, il G.I.P. del Tribunale di Agrigento convalidava i provvedimenti del Questore di Agrigento del 5 settembre 2020, notificati il successivo 7 settembre, con i quali, per quanto in questa sede rileva, era stato disposto il divieto di accesso su tutto il territorio nazionale ai luoghi dove si svolgono manifestazioni delle squadre di calcio, nei confronti di Vincenzo Fallea e di Damiano Vincenzo Principato, a carico dei quali veniva altresì imposto l'obbligo di presentarsi, presso l'Ufficio competente delle Forze dell'ordine, in occasione dello svolgimento di tutte le partite di calcio della "A.S.D. Akragas 2018" (Principato) o dell' "USD Pro Favara" (Fallea).

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35235/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Né infine alla prescrizione di presentarsi presso gli Uffici di Polizia in occasione delle partite di calcio può ritenersi in sé ostativa l'emergenza sanitaria in corso, avendo quest'ultima limitato ma non escluso lo svolgimento delle gare sportive, rendendo dunque non del tutto superate le connesse esigenze di ordine pubblico.4. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, i ricorsi proposti nell'interesse di Fallea e Principale devono essere rigettati, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Parole chiave

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diritto dello sport divieto di dissimulare il proprio viso provvedimento pedagogico terapeutico restrizioni accessorie nozione di misure restrittive inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, i ricorsi proposti nell'interesse di Fallea e Principale devono essere rigettati, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Fallea Vincenzo, nato in Germania il 01-10-1988, Principato Damiano Vincenzo, nato ad Agrigento il 26-09-1986, avverso l'ordinanza del 10-09-2020 del G.I.P. presso il Tribunale di Agrigento; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa il 10 settembre 2020, il G.I.P. del Tribunale di Agrigento convalidava i provvedimenti del Questore di Agrigento del 5 settembre 2020, notificati il successivo 7 settembre, con i quali, per quanto in questa sede rileva, era stato disposto il divieto di accesso su tutto il territorio nazionale ai luoghi dove si svolgono manifestazioni delle squadre di calcio, nei confronti di Vincenzo Fallea e di Damiano Vincenzo Principato, a carico dei quali veniva altresì imposto l'obbligo di presentarsi, presso l'Ufficio competente delle Forze dell'ordine, in occasione dello svolgimento di tutte le partite di calcio della "A.S.D. Akragas 2018" (Principato) o dell' "USD Pro Favara" (Fallea).

2. Avverso l'ordinanza del G.I.P. girgentino, Fallea e Principato, tramite il loro comune difensore di fiducia, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione. 2.1. Fallea ha sollevato un unico e articolato motivo, con cui la difesa deduce il difetto di motivazione del decreto di convalida del G.I.P., che avrebbe effettuato un controllo meramente formale del provvedimento del Questore, senza valutare la pericolosità del ricorrente, né gli indizi a suo carico, senza altresì formulare alcuna considerazione in ordine sia alla durata dell'obbligo di presentazione alla P.G., sia alle ragioni eccezionali di necessità e urgenza sottese a tale durata, con violazione del principio di gradualità della sanzione.

Inoltre, il G.I.P. avrebbe omesso di confrontarsi con le tesi difensive esposte nella memoria difensiva, nella quale era stato evidenziato, tra l'altro, che Fallea non era stato in grado di poter chiarire la sua posizione, pur avendo avanzato tempestiva istanza per l'accesso agli atti, non corrispondendo al vero l'affermazione del G.I.P. secondo cui alcuna richiesta era stata presentata. 2.2. Principato ha sollevato cinque motivi. Con il primo, è stata dedotta la violazione del diritto di difesa, risultando documentalmente provato che il ricorrente, venuto a conoscenza il 29 giugno 2020 dell'avvio del procedimento amministrativo per l'applicazione del "Daspo", ha tempestivamente formulato, tramite il difensore, richiesta di accesso agli atti per prendere visione dei documenti, ma la Questura, il 14 luglio 2020, ha comunicato il diniego, trattandosi di documentazione sottratta al diritto di accesso, in quanto costituita da atti di P.G. trasmessi all'Autorità giudiziaria.

Dunque, non corrisponde al vero l'affermazione del G.I.P. secondo cui alcuna richiesta di accesso agli atti era stata presentata, mentre in realtà la difesa il 10 settembre 2020 aveva depositato una memoria alla Cancelleria del G.I.P., memoria tuttavia mai visionata e dunque considerata nell'ordinanza impugnata. Con il secondo motivo, la difesa contesta il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, non avendo il G.I.P valutato in concreto sia la sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza del provvedimento del Questore, 2 fè) sia il quid pluris di pericolosità sociale richiesto ai fini della prescrizione aggiuntiva dell'obbligo di comparizione del ricorrente presso l'Ufficio di P.G.

Con il terzo motivo, il ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'applicazione del "Daspo" senza il preventivo accertamento giudiziale di un reato, trattandosi di prescrizioni idonee a compromettere grandemente le libertà costituzionali. Con il quarto motivo, la difesa lamenta la carenza dell'attualità e/o prossimità temporale delle competizioni sportive, essendo circostanza nota che, a causa del diffondersi della pandemia da Covid-19, le gare sportive sono disputate a porte chiuse, senza la partecipazione delle singole tifoserie. Con il quinto motivo, infine, oggetto di doglianza è violazione di legge e l'eccesso di potere per il mancato rispetto del principio di gradualità della sanzione, risultando eccessivamente rigorosa, oltre che non adeguatamente motivata, la durata della prescrizione (anni 9) imposta al ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono infondati.

1. Premesso che i ricorsi sono suscettibili di trattazione unitaria, perché concernenti temi tra loro sostanzialmente sovrapponibili, occorre osservare che l'ordinanza impugnata non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede.

2. In primo luogo, deve rilevarsi che alcuna violazione procedimentale risulta ravvisabile, atteso che i provvedimenti emessi dal Questore sono stati notificati agli interessati il 7 settembre 2020 e la convalida è intervenuta il 10 settembre 2020, per cui, in conformità con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), risulta rispettato il termine di 48 ore a disposizione dei destinatari del provvedimento per esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida.

Del resto, come attestato dal G.I.P., Fallea ha depositato deduzioni difensive, mentre, quanto a Principato, dalle allegazioni difensive non si evince se la memoria difensiva sia stata o meno depositata, risultando solo che la stessa, recante la data del 10 settembre 2020, la stessa dell'ordinanza del G.I.P., risulta tardiva, perché successiva alle 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile. Quanto poi alle interlocuzioni con la P.A. da parte degli interessati, se non può ritenersi corretta (almeno rispetto a Fallea, che aveva depositato memoria con la ricostruzione dell'iter procedimentale) l'affermazione del G.I.P. secondo cui "non risulta istanza di accesso agli atti indirizzata alla P.A. ex art. 7 L. 241/90", deve altresì osservarsi che gli scambi intervenuti tra i ricorrenti e la Questura prima dell'emissione dell'ordinanza impugnata non sono tali da inficiarne la validità, atteso che le eventuali censure difensive avverso la mancata esibizione di alcuni atti procedimentali dovevano essere sollevate dinanzi al giudice amministrativo.3.

Ciò posto, deve osservarsi che il G.I.P. ha operato un'adeguata disamina dei presupposti applicativi della misura imposta dal Questore, confrontandosi pure con i principali temi esposti nella memoria proposta nell'interesse di Fallea. In particolare, sono state richiamate le risultanze investigative cristallizzate nelle annotazioni di servizio della Digos, confluite nell'informativa del 18 marzo 2020 della Questura di Agrigento, da cui è emerso che, in data 10 marzo 2020, in occasione dell'incontro di calcio tra le squadre della USD Pro Favara e l'ASD Akragas 2018, disputatosi presso lo stadio comunale di Favara, si verificavano disordini tra le opposte tifoserie, degenerate in talune manifestazioni violente.

In particolare, attraverso l'esame dei fotogrammi delle riprese effettuate nel corso della partita, veniva individuato, tra i tifosi della Pro Favara, Vincenzo Fallea, il quale si rendeva autore di un lancio di sassi all'indirizzo della tifoseria avversaria, mentre, tra i supporter dell'Akragas, veniva immortalato Damiano Vincenzo Principato intento a porre in essere atti di violenza nei confronti di un operatore della Polizia di Stato, strattonato e spintonato fino alla recinzione del rettangolo di gioco, rendendosi il ricorrente protagonista altresì di un lancio di sassi in direzione della Curva Nord, occupata dalla tifoseria della squadra di casa.

Al rilievo dell'oggettiva gravità dei fatti, il G.I.P. ha poi aggiunto considerazioni riferite alla personalità dei due indagati, essendo stato Fallea in precedenza (ovvero nel 2010) destinatario di un avviso orale da parte del Questore, che evidentemente non ha avuto efficacia deterrente, mentre, quanto a Principato, è stato rilevato che lo stesso ha già subito in passato l'applicazione di altro Daspo. Sono state pertanto ritenute congrue la durata e le modalità di esecuzione della prescrizione dell'obbligo di presentarsi presso i rispettivi Uffici di Polizia competenti, avuto riguardo alla qualificata pericolosità sociale dei ricorrenti, i quali hanno compiuto gesti violenti nell'impianto sportivo senza essere dissuasi né dai provvedimenti precedentemente emessi a loro carico, né tantomeno dalla massiccia presenza di esponenti di Forze dell'ordine all'interno dello stadio.

Orbene, in quanto sorretta da argomentazioni non illogiche, la motivazione del provvedimento del G.I.P. non presta il fianco alle censure difensive, dovendosi solo precisare che, nell'ambito del controllo di legalità richiesto nel procedimento di convalida delle prescrizioni questorili, non occorre l'accertamento definitivo delle condotte illecite poste alla base del provvedimento amministrativo, ben potendo tali condotte essere desunte anche dalle indagini compiute dalla P.G. nell'immediatezza dei fatti, tanto più ove le stesse, come nella vicenda in esame, non siano oggetto di contestazioni specifiche da parte della difesa.

Né infine alla prescrizione di presentarsi presso gli Uffici di Polizia in occasione delle partite di calcio può ritenersi in sé ostativa l'emergenza sanitaria in corso, avendo quest'ultima limitato ma non escluso lo svolgimento delle gare sportive, rendendo dunque non del tutto superate le connesse esigenze di ordine pubblico.4. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, i ricorsi proposti nell'interesse di Fallea e Principale devono essere rigettati, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagam