Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 35225/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35225/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35225/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 25/02/2019, il Tribunale di Milano, pronunciando nei confronti degli attuali ricorrenti, aveva dichiarato, condannandoli alle pene ritenute di giustizia: Bianchi Alberto Maria Salvatore responsabile dei reati di cui ai capi A) limitatamente alle fatture successive al 16.9.2011, C) limitatamente all'annualità 2010 ed H) limitatamente alle annualità 201,2011,2012 e 2013; Maderno Aldo responsabile del reato di cui al capo E) limitatamente alle fatture successive al 16.9.2011; Pappagallo Caterina responsabile del reato di cui al capo F) limitatamente alle fatture successive al 16.9.2011; Bianchi Edoardo Maria Francesco responsabile del reato di cui al capo G) limitatamente alle fatture successive al 16.9.2011; Con sentenza del 16/09/202, la Corte di appello di Milano, in riforma della predetta sentenza, concedeva a Pappagallo Caterina i doppi benefici della sospensione condizionale della condanna e non menzione della condanna e a Bianchi Edoardo Maria Francesco il beneficio della non menzione della condanna, confermando nel resto.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 cod.pen, artt. 133 cod.pen, art. 69 cod.pen, art. 81 cod. pen, art. 133 c.p; Sentenza — n. 35225/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E' manifestamente infondato il quinto motivo del ricorso di Bianchi Alberto Maria Salvatore. L'art. 13 bis, d.lgs. n. 74 del 2000, in tema di circostanze, prevede che: "fuori dai casi di non punibilità", il riconoscimento di una diminuzione di pena fino alla metà "per i delitti di cui al presente decreto" e la non applicazione delle pene accessorie indicate nell'articolo 12 "se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie".

Parole chiave

Generato dall'IA
fatture fittizie omissione della contabilità false indicazioni su attività commerciali prestazioni indebitamente riscosse colpa del patrocinatore compenso legato al risultato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod.pen
Con il sesto motivo deducono violazione di legge in relazione all'art. 133 cod.pen.
artt. 133 cod.pen
Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 133 cod.pen.
art. 69 cod.pen
d) soggetta al bilanciamento ex art. 69 cod.pen.
art. 81 cod. pen
art. 133 c.p
Con il sesto motivo deducono violazione di legge in relazione all'art. 133 cod.pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 39048/2007
Sez. 5, n. 39048/2007, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Bianchi Alberto Maria Salvatore, nato a Milano il 03/06/1936 Maderno Aldo, nato a Casteggio il 23/09/1936 Pappagallo Caterina, nato a Milano il 03/03/1966 Bianchi Edoardo Maria Francesco, nato a Milano il 16/10/1991 avverso la sentenza del 16/09/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; lette per gli imputati Bianchi Alberto Maria, Bianchi Edoardo e Maderno Aldo le conclusioni scritte degli avv.ti Lara Pellegrini e Pietro Porciani, che hanno concluso chiedendo, in accoglimento dei motivi proposti, l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25/02/2019, il Tribunale di Milano, pronunciando nei confronti degli attuali ricorrenti, aveva dichiarato, condannandoli alle pene ritenute di giustizia: Bianchi Alberto Maria Salvatore responsabile dei reati di cui ai capi A) limitatamente alle fatture successive al 16.9.2011, C) limitatamente all'annualità 2010 ed H) limitatamente alle annualità 201,2011,2012 e 2013; Maderno Aldo responsabile del reato di cui al capo E) limitatamente alle fatture successive al 16.9.2011; Pappagallo Caterina responsabile del reato di cui al capo F) limitatamente alle fatture successive al 16.9.2011; Bianchi Edoardo Maria Francesco responsabile del reato di cui al capo G) limitatamente alle fatture successive al 16.9.2011; Con sentenza del 16/09/202, la Corte di appello di Milano, in riforma della predetta sentenza, concedeva a Pappagallo Caterina i doppi benefici della sospensione condizionale della condanna e non menzione della condanna e a Bianchi Edoardo Maria Francesco il beneficio della non menzione della condanna, confermando nel resto.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Bianchi Alberto Maria Salvatore, Maderno Aldo, Pappagallo Caterina e Bianchi Edoardo Maria Francesco, a mezzo dei difensori di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati. Bianchi Alberto Maria Salvatore, Maderno Aldo e Bianchi Edoardo Maria Francesco, articolano nove motivi di ricorso. Con il primo motivo deducono violazione di legge in relazione agli artt. 2 e 8 d.lgs 74/2000. Argomentano che la Corte di appello aveva ritenuto integrati i reati contestati valutando che, pur fondandosi le fatture su accordo economico intervenuto tra l'imputato Alberto Bianchi, quale amministratore della New Publigest e la società Publitalia 80 (contratto di agenzia avente ad oggetto l'incarico di promuovere contratti di vendita di spazi pubblicitari sulle reti televisive del Gruppo Mediaset), le predette fatture si riferivano a prestazioni non effettivamente erogate in relazione ad alcuni clienti e, quindi, ad operazioni oggettivamente inesistenti; tale valutazione era basata su un travisamento dei fatti, in quanto l'accordo economico prescindeva dal numero dei contatti con il cliente e valorizzava un pacchetto clienti sul quale quantificare l'emolumento da corrispondere a Bianchi.

Con il secondo motivo deducono vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di tutte le fatture di cui al capo a) dell'imputazione.Argomenta che la Corte territoriale si era limitata ad affermare che nel periodo oggetto di contestazione le operazioni fatturate non erano state mai svolte dal Bianchi, non valutando che vi erano anche clienti procacciati dal Bianchi in epoca precedente in relazione ai quali l'agente avrebbe dovuto maturare una provvigione ex art. 1748 cod.civ; le relative fatture, quindi, non potevano essere considerate relative ad operazioni oggettivamente inesistenti.

Con il terzo motivo deducono vizio di motivazione in relazione al dolo di evasione delle condotte contestate al capo a) dell'imputazione, lamentando che la Corte di appello aveva ritenuto sussistente il dolo di evasione non considerando che la Publitalia aveva effettivamente saldato le fatture emesse dalla New Publigest senza percepire alcun ritorno in nero, così evidenziando la finalità di pagare il collaboratore. Con il quarto motivo deducono vizio di motivazione in relazione ai reati di cui ai capi C) ed H) dell'imputazione, lamentando che la Corte di appello avevano affermato la fittizietà delle fatture che sarebbero state utilizzate dal Bianchi senza alcun reale approfondimento istruttorio; in particolare, quanto alle fatture emesse da Maderno Aldo, il predetto era stato erroneamente qualificato come "austista" del Banichi mentre le risultanze della prova testimoniale comprovano che il predetto era, in realtà, un collaboratore del Bianchi.

Con il quinto motivo si deduce violazione di legge in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 13 bis d.lgs 74/2000, pur in presenza della prova che Publitalia 80 aveva definito il proprio contenzioso con l'Erario, circostanza oggettiva non considerata dai Giudici di appello. Con il sesto motivo deducono violazione di legge in relazione all'art. 133 cod.pen. ed all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Contestano la individuazione quale reato più grave di quello contestato al capo H, in quanto l'ammontare delle fatture era inferiore a quello relativo alle fatture del capo A); lamentano che le circostanze attenuanti generiche non erano state applicate sui reati satelliti e, dunque, l'eccessività della pena irrogata.

Con il settimo motivo deducono vizio di motivazione in ordine ai fatti di cui al capo E) contestato all'imputato Aldo Materno, lamentando che l'affermazione di responsabilità era stata basata su una superficiale ricostruzione fattuale e senza considerare che le risultanze istruttorie comprovavano che il Maderno era un collaboratore del coimputato Alberto Bianchi e che le fatture erano relativi a pagamenti di prestazioni di collaborazione. Con l'ottavo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio per Maderno Aldo ed al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena; si lamenta l'eccessività della pena in relazione alla mancata considerazione dell'età dell'imputato, al numero delle fatture emesse ed alla cessazione della condotta ben due anni prima dell'incriminazione nonchè una motivazione carente in ordine alla richiesta dei doppi benefici.

Con il nono motivo si deduce vizio di motivazione in ordine al reato contestato al capo G) a Bianchi Edoardo Maria Francesco ed eccessività del trattamento sanzionatorio, lamentando che i Giudici di merito avevano espresso in ordine alla sussistenza del reato una motivazione carente e, quanto al trattamento sanzionatorio, non avevano considerato la giovanissima età dell'imputato, il fatto che vivesse a casa con il padre Alberto e la modesta entità delle somme di cui alle fatture contestate. Pappagallo Caterina articola tre motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta oggettiva inesistenza di tutte le fatture di cui al capo f), lamentando che la Corte di appello aveva fondato la valutazione di tale circostanza in contrasto con le risultanze istruttorie e, in particolare, con le dichiarazioni testimoniali rese in dibattimento dai verificatori della Guardia di Finanza.

Con il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione in relazione al dolo di evasione delle condotte contestate al capo f) dell'imputazione, lamentando che la società New Progest Srl era stata ritenuta una società "cartiera" e che in sentenza non veniva specificato quale fosse stata la necessità di richiedere e ricevere le presunte fatture oggettivamente inesistenti dall'imputata Pappagallo; richiama il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio che avrebbe dovuto imporre una motivazione razionale e non contraddittoria. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 133 cod.pen. e 12 dlgs 74/2000 in relazione al trattamento sanzionatorio ed all'applicazione delle pene accessorie, lamentando che la Corte di appello aveva concesso i doppi benefici all'imputata senza valutare la misura della pene accessorie applicate dal primo giudice.

Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi primo, secondo, terzo, quarto, settimo e nono (nella parte relativa alla contestazione dell'accertamento della sussistenza del reato) del ricorso proposto da Bianchi Alberto Maria Salvatore, Maderno Aldo e Bianchi Edoardo Maria Francesco ed i primi due motivi del ricorso di Pappagallo Caterina, tutti afferenti all'affermazione di responsabilità, sono inammissibili. I motivi in questione non soltanto ripropongono i medesimi motivi articolati con l'atto di appello, e motivatamente respinti dalla Corte territoriale, senza alcun confronto argomentativo con la sentenza impugnata (ex plurimis, Sez. 3, n. 31939 del 16/04/2015, Falasca Zamponi, Rv. 264185;

Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasern, rv. 259456), ma propongono, in sostanza, doglianze eminentemente di fatto, riservate al merito della decisione I ricorrenti, attraverso una formale denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, infatti, richiedono sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali. Nei motivi in esame si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr.

Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508). Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559;

Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081;Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989;

Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722). Nella specie, nel ribadire che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, come si desume da una lettura sistematica degli artt. 606 e 619 cod.proc.pen., ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà, non sindacabile in questa sede ( pag da 20 a 33 della sentenza impugnata).

2. E' manifestamente infondato il quinto motivo del ricorso di Bianchi Alberto Maria Salvatore. L'art. 13 bis, d.lgs. n. 74 del 2000, in tema di circostanze, prevede che: "fuori dai casi di non punibilità", il riconoscimento di una diminuzione di pena fino alla metà "per i delitti di cui al presente decreto" e la non applicazione delle pene accessorie indicate nell'articolo 12 "se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie".

Questa Corte ha affermato che, in tema di reati tributari commessi da più persone in concorso fra loro, ove uno solo dei concorrenti abbia provveduto all'integrale pagamento degli importi dovuti all'Erario, la circostanza attenuante di cui all'art. 13-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, come sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, partecipando dei caratteri dell'attenuante comune di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen., non si estende ai compartecipi, a meno che essi non manifestino una concreta e tempestiva volontà riparatoria, consistente nel contribuire, anche parzialmente, all'adempimento del debito tributario (Sez.7,n.25227 del 10/03/2017,Rv.270669 - 01).

Si è osservato, in particolare, che l'effetto premiale che discende dal disposto dell'art. 13-bis si configura come:

a) una circostanza attenuante speciale, rispetto a quella comune di cui all'art. 62, n. 6, prima parte, c.p.;

b) ad effetto speciale (originariamente ad effetto speciale, poi resa ad effetto comune con l'art. 2, comma 36-vicies semel, lett. i), del d.I.13 agosto 2011, n. 138 conv., con modif., in L. 14 settembre 2011, n. 148, ora riconfigurata ad effetto speciale), in quanto comporta la diminuzione della pena sino alla metà;

c) estrinseca, poiché è integrata da un comportamento diverso e temporalmente successivo rispetto a quello caratterizzante il fatto di reato;

d) soggetta al bilanciamento ex art. 69 cod.pen. nel caso di concorso eterogeneo. Ai fini, peraltro, dell'applicazione della stessa in caso di concorso di persone del reato, partecipando l'attenuante de qua ai caratteri dell'attenuante comune di cui all'art. 62, n. 6 cod.pen., non possono non valere i rilievi operati dalle Sezioni Unite di questa Corte al proposito, in particolare essendosi affermato che in tema di concorso di persone nel reato, ove un solo concorrente abbia provveduto all'integrale risarcimento del danno, la relativa circostanza attenuante non si estende ai compartecipi, a meno che essi non manifestino una concreta e tempestiva volontà di riparazione del danno (Sez.

U, n. 5941 del 22/01/2009 - dep. 11/02/2009, Pagani e altro, Rv. 242215). Come infatti ben osservato dal Supremo Collegio, è canone interpretativo comune delle norme penali che le condotte in esse previste, salvo eccezioni espressamente indicate, debbano essere connotate da volontarietà e che vada osservato e conservato nel concreto, nel suo profilo assiomatico, il valore della locuzione impiegata legislatore. E quindi il "sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti", riferito ai debiti tributari, cui si riferisce il primo comma dell'art. 13-bis, per integrarsi, non può consistere solo nella sussistenza dell'evento, ma deve comprendere una volontà riparatoria.

Nella specie, la Corte territoriale, in linea con il suesposto principio di diritto, ha correttamente rilevato che la definizione delle pretese tributarie da parte di Publitalia 80 non poteva estendere i suoi effetti anche a favore di Bianchi Alberto Maria Salvatore, in difetto di una concreta e tempestiva volontà riparatoria del predetto in termini di contribuzione al pagamento del debito tributario. 3.E' manifestamente infondato il sesto motivo del ricorso di Bianchi Alberto Maria Salvatore. Nella determinazione della pena, la Corte territoriale, nell'applicare la diminuzione di pena per le circostanze attenuanti generiche, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, in tema di reato continuato, il giudizio di comparazione fra circostanze trova applicazione con riguardo al fatto considerato come violazione più grave sicché, e con riferimento alle sole aggravanti ed attenuanti che allo stesso specificamente si riferiscono, sicchè delle circostanze riguardanti ciascuno dei reati satellite si deve tener conto esclusivamente ai fini dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. ( Sez 3,n.26340 del 25/03/2014, Rv.260057 - 01); le contestazioni mosse dal ricorrente sono finalizzate ad una inammissibile rivalutazione del trattamento sanzionatorio, atteso che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez.3, n.1182 del 17/10/2007, dep.11/01/2008, Rv.238851;Sez.5, n.5582 del 30/09/2013, dep.04/02/2014, Rv.259142).4.

E' manifestamente infondato l'ottavo motivo del ricorso di Maderno Aldo. La Corte territoriale ha confermato la valutazione di congruità della pena inflitta al Maderno con motivazione adeguata e logica, condividendo le valutazioni del Tribunale che, considerato il ruolo secondario svolto dal predetto in relazione ai fatti di cui all'imputazione, ha irrogato una pena base nella misura del minimo edittale ed applicato le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. Del pari adeguata e logica è la motivazione relativa al diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

I Giudici di appello hanno congruamente motivato le ragioni del diniego di concessione dei richiesti benefici, richiamando i diversi precedenti penali dell'imputato. Va ricordato che, in tema di sospensione condizionale della pena, il Giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez.5, n.57704 del 14/09/2017, Rv.272087; Sez.3,n.35852 del 11/05/2016, Rv.267639; Sez.2, n.37670 del 18/06/2015, Rv.264802;

Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Rv. 263534, Sez. 3 n. 6641 del 17/11/2009, Rv. 246184; Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Rv. 260136) e che tale principio regola anche la valutazione di concedibilità del beneficio della non menzione della condanna ( Sez.4, n.34380 del 14/07/2011, Rv.251509; Sez.3, n.35731 del 26/06/2007, Rv.237542; Sez.1, n.560 del 22/11/1994, dep20/01/1995, Rv.20002).

5. E' manifestamente il nono motivo del ricorso di Bianchi Edoardo Maria Francesco, relativo al trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all'art. 133 c.p., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena; la Corte territoriale riguardo alla pena ha richiamato il ruolo marginale svolto dall'imputato, così che ha ritenuto la pena irrogata adeguata al fatto; va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

Ciò vale, "a fortiori", anche per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (Sez. 4, 04 luglio 2006, n. 322909.

6. Il terzo motivo di ricorso di Pappagallo Caterina è inammissibile. La ricorrente lamenta genericamente l'omessa motivazione in ordine alla dosimetria delle pene accessorie, parametrate alla pena principale irrogata in misura pari al minimo edittale, senza evidenziare alcun elemento di concretezza al riguardo. Il motivo, quindi, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett.

c) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett.

c) cod.proc.pen., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087).

7. I ricorsi, pertanto, vanno dichiarati inammissibili.

8. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in