Sentenza — n. 35224/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 25/06/2020, la Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza emessa in data 18/07/2019, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi nei confronti di Boeti Davide, riqualificava il fatto contestato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e rideterminava la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 35224/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Boeti Davide, nato a Polestena il 21/07/1991 avverso la sentenza del 25/06/2020 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25/06/2020, la Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza emessa in data 18/07/2019, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi nei confronti di Boeti Davide, riqualificava il fatto contestato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e rideterminava la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Boeti Davide, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale deduce assoluta mancanza di motivazione con riferimento alle statuizioni relative alla determinazione della pena. Lamenta che la Corte di appello aveva condiviso le ragioni difensive afferenti all'inquadramento della condotta nel perimetro applicativo dell'art. 73, comma 5, dpr n. 309/1990, ma, pur a fronte di motivo di appello con il quale si chiedeva un trattamento sanzionatorio più lieve con prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva, non aveva indicato le ragioni poste alla base della determinazione dell'entità della pena e della conferma del giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 motivo di ricorso è inammissibile per genericità.
2. Va ricordato che in tema di ricorso per cassazione, i relativi motivi non possono limitarsi al semplice richiamo "per relationem" ai motivi di appello, allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazione della sentenza che si intende impugnare. Requisito, infatti, dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame. Conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep.25/02/2014, Rv.258962; Sez.6,n.21858 del 19/12/2006, dep.05/06/2007, Rv.236689;Sez.2, n.27044 del 29/05/2003, Rv.225168).
3. Nella specie, il ricorrente deduce l'omessa motivazione in ordine al motivo di appello afferente al trattamento sanzionatorio, limitandosi a richiamare per relationem tale motivo, senza specificarne il contenuto nè le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggevano tale richiesta. La doglianza proposta, pertanto, è priva della necessaria specificità e comporta, come anticipato, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d