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Sentenza — n. 35222/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35222/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35222/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello dell'Aquila, con sentenza del 12 febbraio 2021 ha confermato la decisione del Tribunale di Chieti del 26 aprile 2017 che aveva condannato Marilena Di Felice alla pena di giorni 20 di reclusione ed C 100,00 di multa relativamente al reato di cui all'art. 2, comma 1 e comma 1 bis d. I. 463/1983, omissione di pagamenti per C 26.532,87 relativamente ai mesi da settembre 2013 a gennaio 2014 e da maggio ad agosto 2014.

Regesto Legislator

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art. 649 cod. proc. pen, art. 81 cod. pen, art 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35222/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione di legge (art. 649 cod. proc. pen.) con riferimento alle omissioni per l'anno 2013. Per le omissioni da luglio 2010 a dicembre 2013 la ricorrente è stata già giudicata in altro giudizio (n. 6288/2014 RGNR del Tribunale di Chieti) con la condanna per gli anni 2011 e 2013, con la sentenza n. 678/2019 del 23 marzo 2019 della Corte di appello dell'Aquila irrevocabile il 16 luglio 2019. Si è violato, quindi, il divieto del ne bis in idem, sostanziale in quanto per lo stesso fatto la ricorrente è stata condannata due volte. 2.

Parole chiave

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inadempimento reiterato omissione del contribuente tardivo pagamento delle spese nozione di doppia imposizione delitto d'omissione omissione della contabilità

Disposizioni normative citate

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art. 649 cod. proc. pen
Violazione di legge (art. 649 cod. proc. pen.) con riferimento alle omissioni per l'anno 2013.
art. 81 cod. pen
Violazione di legge (art. 81 cod. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI FELICE MARILENA nato a VILLAMAGNA il 07/03/1955 avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello dell'Aquila, con sentenza del 12 febbraio 2021 ha confermato la decisione del Tribunale di Chieti del 26 aprile 2017 che aveva condannato Marilena Di Felice alla pena di giorni 20 di reclusione ed C 100,00 di multa relativamente al reato di cui all'art. 2, comma 1 e comma 1 bis d. I. 463/1983, omissione di pagamenti per C 26.532,87 relativamente ai mesi da settembre 2013 a gennaio 2014 e da maggio ad agosto 2014.

2. Ricorre in cassazione l'imputata, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (art. 649 cod. proc. pen.) con riferimento alle omissioni per l'anno 2013. Per le omissioni da luglio 2010 a dicembre 2013 la ricorrente è stata già giudicata in altro giudizio (n. 6288/2014 RGNR del Tribunale di Chieti) con la condanna per gli anni 2011 e 2013, con la sentenza n. 678/2019 del 23 marzo 2019 della Corte di appello dell'Aquila irrevocabile il 16 luglio 2019. Si è violato, quindi, il divieto del ne bis in idem, sostanziale in quanto per lo stesso fatto la ricorrente è stata condannata due volte. 2.

2. Violazione di legge (art. 81 cod. pen. e 2, comma 1 bis, legge 638/1983); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sull'accertamento di responsabilità. La responsabilità della ricorrente non risulta provata, tanto che la stessa accusa in primo grado aveva chiesto l'assoluzione. Considerato il ne bis in idem per l'anno 2013 viene meno la certezza del superamento della soglia di punibilità (di C 10.000,00) per il 2014. i Inoltre, la ricorrente aveva rateizzato il pagamento e già in primo grado aveva pagato oltre il 50 °AD delle somme dovute all'INPS, con un importo residuo al di sotto della soglia di punibilità.

Infine, in considerazione dei pagamenti doveva essere riconosciuta l'attenuante dell'art. 62 n. 6 cod. pen. I giudici di merito non hanno adeguatamente valutato l'elemento psicologico del reato, la ricorrente in un grave periodo di crisi aziendale ha voluto salvaguardare lo stipendio ai dipendenti, per poi spontaneamente pagare (anche se in ritardo) i contributi all'INPS. Ha chiesto, quindi, l'annullamento della decisione impugnata. CONSIDEFtATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta inammissibile poiché i motivi di ricorso sono generici e manifestamente infondati.

Inoltre, il ne bis in idem e la richiesta di attenuante ex art. 62 n. 6, cod. pen. non risultano richiesti nei motivi di appello. Non è deducibile per la prima volta davanti alla Corte di cassazione la violazione del divieto del ne bis in idem sostanziale, in quanto l'accertamento relativo alla identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti, intesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, implica un apprezzamento di merito, né è consentito alle parti produrre in sede di legittimità documenti concernenti elementi fattuali. (Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015 - dep. 20/05/2015, Aumenta, Rv. 263407;

Sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019 - dep. 03/05/2019, ZINDATO GAETANO ANDREA, Rv. 27612202; Sez. 3, n. 20885 del 15/04/2015 - dep. 20/05/2015, Calo', Rv. 264096; Sez. 2, n. 2662 del 15/10/2013 - dep. 21/01/2014, Galiano, Rv. 258593; in senso parzialmente difforme vedi Sez. 5, n. 2807 del 06/11/2014 - dep. 21/01/2015, Verde, Rv. 262586).4. Anche l'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen. non risulta richiesta nei motivi di appello e, comunque, non si configura nell'ipotesi di pagamenti parziali (e tardivi) dei contributi omessi ("Il risarcimento dei danni intervenuto tardivamente, pur non consentendo il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen., può essere positivamente valutato dal giudice al fine della concessione delle circostanze attenuanti generiche" Sez. 2, Sentenza n. 21511 del 07/04/2021 Ud., dep. 31/05/2021, Rv. 281233 - 01; per il pagamento rateale vedi Sez. 2, Sentenza n. 9877 del 12/02/2021 Ud., dep. 12/03/2021, Rv. 280725 - O).

5. La sentenza di primo grado e quella d'appello, in doppia conforme, affermano la responsabilità dell'imputata in relazione al reato contestatole nell'imputazione. Le due decisioni rilevano come dagli atti acquisiti, emerge la penale responsabilità della ricorrente per gli omessi versamenti (dai mod DM 10 e dalle testimonianze, di Biasone Giobvanni e di suo figlio dipendenti, emerge il pagamento delle retribuzioni) per la complessiva somma di euro 26.532,87. Del resto, i pagamenti successivi, con il piano di rateizzazione non incidono sulla soglia di punibilità in quanto i pagamenti, per escludere la responsabilità penale, dovrebbero intervenire nel termine dei tre mesi dalla diffida.

Nel ricorso in cassazione non ci si confronta con la motivazione della sentenza, ma si prospetta un vizio di motivazione e una violazione di legge non meglio specificate, anche sulla soglia di punibilità dei 10.000,00 euro prospettandosi solo un parziale pagamento delle rate che comunque non incide sulla soglia. Del resto, "Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. doppia conforme quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale" (Sez. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019 Ud. - dep. 06/09/2019 - Rv. 277218 - 01).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.