Sentenza — n. 35221/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA • • sul ricorsa proposts da: BARTOLI ERALDO nato a ROMA il 23/12/1950 avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio quanto all'aumento della continuazione limitatamente alla pena di mesi 1 di reclusione ed euro 300 di multa da eliminare. udito il difensore, AVV.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35221/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Bartoli (tempestivamente proposto il 27/11/2020) è inammissibile perché manifestamente infondato. 4.1.11 ricorrente è stato definitivamente condannato per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per aver, in più occasioni, ceduto sostanza stupefacente a terze persone. La qualificazione del fatto in termini di lieve entità aveva indotto la Corte di cassazione ad annullare la precedente sentenza di condanna del 28/05/2013 della medesima Corte di appello al solo fine di adeguare il trattamento sanzionatorio alla sopravvenuta trasformazione della norma da circostanza attenuante speciale in reato autonomo.
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la seguente SENTENZA • • sul ricorsa proposts da: BARTOLI ERALDO nato a ROMA il 23/12/1950 avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio quanto all'aumento della continuazione limitatamente alla pena di mesi 1 di reclusione ed euro 300 di multa da eliminare. udito il difensore, AVV.
ANGELO STANISCIA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1.11 sig. Eraldo Bartoli ricorre, con due distinti atti, per l'annullamento della sentenza del 18/09/2020 della Corte di appello di Roma che, decidendo in sede rescissoria, in riforma della sentenza del 27/11/2012 del GUP del Tribunale di Roma, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, ha rideterminato la pena nella misura, già ridotta per il rito, di un anno e quattro mesi di reclusione e 3.600,00 euro di multa, ha revocato le pene accessorie e ha confermato nel resto la condanna per il reato di cui agli artt. 81, cpv, cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 1.1.L'Avv.
Angelo Staniscia deduce, con unico motivo, l'erronea determinazione della pena osservando, al riguardo, che in relazione agli otto reati per i quali è stato condannato, l'aumento per la continuazione è stato applicato per un numero di reati superiore a quelli oggetto di condanna. 1.2.L'Avv. Giampaolo Balzarelli deduce, con unico motivo, il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 ricorsi sono inammissibili. 3.11 ricorso a firma dell'Avv. Staniscia è tardivo. 3.1.La sentenza impugnata è stata pubblicata, mediante lettura del dispositivo, il 18/09/2020; la Corte di appello ha indicato il termine di trenta giorni per il deposito della motivazione che è stato tempestivamente effettuato il 13/10/2020. 3.2.11 termine per proporre ricorso decorreva, pertanto, dal 18/10/2020 (art. 585, comma 2, lett. c, cod. proc. pen.) e scadeva il quarantacinquesimo giorno successivo (il 2/12/2020; art. 585, comma 1, cod. proc. pen.); il ricorso, invece, è stato depositato il 23/12/2020. 3.3.La natura non illegale della pena complessivamente applicata (non superiore al triplo della violazione più grave) osta all'esame d'ufficio delle questioni dedotte. 4.11 ricorso a firma dell'Avv.
Bartoli (tempestivamente proposto il 27/11/2020) è inammissibile perché manifestamente infondato. 4.1.11 ricorrente è stato definitivamente condannato per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per aver, in più occasioni, ceduto sostanza stupefacente a terze persone. La qualificazione del fatto in termini di lieve entità aveva indotto la Corte di cassazione ad annullare la precedente sentenza di condanna del 28/05/2013 della medesima Corte di appello al solo fine di adeguare il trattamento sanzionatorio alla sopravvenuta trasformazione della norma da circostanza attenuante speciale in reato autonomo.
Il giudice rescisso, infatti, aveva determinato la pena applicando l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nella previgente formulazione che qualificava la lieve entità del fatto alla stregua di una circostanza attenuante del reato. La pena era stata determinata nella misura finale di due anni di reclusione e 6000,00 euro di multa, così calcolata: pena base, per la cessione del 21/05/2011, due anni di reclusione e 5000,00 euro di multa, aumentata a tre anni di reclusione e 9.000,00 euro di multa a titolo di continuazione con le altre cessioni, definitivamente ridotta di un terzo per la scelta del rito. 4.2.La Corte di appello, pronunciando in sede rescissoria, ha rideterminato la pena indicando come più grave il medesimo reato del 21/05/2011 e quantificando la pena-base nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione e 3.000,00 euro di multa; ha operato l'aumento a titolo di continuazione nella misura di un mese e 300,00 euro di multa per ogni cessione, così da pervenire alla pena complessiva di due anni di reclusione e 5.400,00 euro di multa, diminuita, per la scelta del rito, a un anno e quattro mesi di reclusione e 3.600.00 di multa.
La commisurazione della pena per il reato più grave è stata giustificata dalla Corte di appello in considerazione della tipologia di sostanza ceduta ("droga pesante") e della sua quantità (definita "non proprio modesta"). 4.3.11 ricorrente deduce l'incomprensibilità del ragionamento della Corte di appello e lamenta, al riguardo, che lo scostamento rispetto al minimo edittale è proporzionalmente superiore rispetto alla pena-base quantificata dal giudice rescisso; aggiunge che la pena applicata a titolo di continuazione è stata ridotta di soli quindici giorni per ogni singolo episodio. 4.4.L'invocato criterio proporzionale di tipo aritmetico da tempo è stato ripudiato da questa Corte di cassazione quale metodo vincolante da applicare in sede di annullamento con rinvio a seguito, in particolare, della reviviscenza dei parametri edittali della legge Iervolino-Vassalli.
E' stato costantemente affermato, al riguardo, che il giudice d'appello o quello di rinvio, nel caso debba decidere in relazione ad una sentenza pronunziata in materia di traffico di droghe leggere prima della sentenza n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale, nel rideterminare la pena a seguito della reviviscenza dei parametri edittali della legge Iervolino-Vassalli, ha il solo obbligo di rimodularla nell'ambito della nuova cornice edittale secondo gli ordinari criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. e non è tenuto a seguire un criterio proporzionale di tipo aritmetico correlato alla pena calcolata prima della declaratoria di incostituzionalità (Sez. 6, n. 3481 del 22/10/2019, Rv. 278132 - 01;
Sez. 2, n. 29431 del 08/05/2018, Rv. 273809 - 01; Sez. 6, n. 6850 del 09/02/2016, Rv. 266105 - 01; Sez. 3, n. 36357 del 19/05/2015, Rv. 264880 - 01). Tale principio è applicabile, "mutatis mutandis", anche nei casi in cui, come quello in esame, la rideternninazione della pena è imposta dalla sopravvenuta riqualificazione di un fatto da circostanza attenuante a fattispecie autonoma di reato, con conseguente sovvertimento di ogni improponibile paragone con le valutazioni precedenti. La qualificazione del medesimo fatto quale reato autonomo toglie sostanza logica, prima ancora che giuridica, alla invocata applicazione del criterio aritmetico-proporzionale che, in qualche modo, presuppone l'omogeneità dei termini di paragone. 4.5.La Corte di appello ha spiegato le ragioni della quantificazione della pena-base ed ha mantenuto la pena complessivamente irrogata, al netto della riduzione per il rito e tenuto conto dell'aumento a titolo di continuazione, al di sotto della media edittale astrattamente prevista per una singola cessione dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (la media edittale del reato è di due anni e tre mesi di reclusione; cfr. sul punto, Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 - 01, secondo cui la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo). 4.6.E' stato costantemente affermato che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;
Sez. 5, n. 46412 del 05/11/2015, Scarannozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Nel caso di specie, come detto, la Corte di appello non si è limitata ad affermare la adeguatezza della pena ma a spiegarne positivamente le ragioni della sua commisurazione in base alla gravità oggettiva del reato. 4.7.Risulta insuperato l'insegnamento di Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252, secondo cui è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi (così, in motivazione, anche Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo; si veda anche Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013, La Selva). 5.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.
Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so