Italian Court dismisses appeal against tobacco smuggling conviction citing organized crime evidence and partial confession.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for smuggling foreign-made tobacco. The appellant argued for acquittal based on the small quantity found and a partial confession, while the prosecution highlighted evidence of an organized criminal network. The court rejected these claims, noting the facts indicated a structured illegal activity rather than an isolated incident, rendering the appeal without merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals based on partial confessions or small quantities are inadmissible when evidence proves an organized criminal scheme, as the conduct indicates habitual illegality rather than isolated intent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cerbone Carmine, nato a Napoli il 23/03/1977, avverso la sentenza in data 09/07/2020 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 9 luglio 2020 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 8 febbraio 2019 del GUP di Napoli Nord che aveva condannato Carmine Cerbone alle pene di legge per il reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 291-bis, comma 1, d.P.R. n. 43 del 1973, per la detenzione di kg 11,540 di tabacchi lavorati esteri, in Afragola il 6 novembre 2018.
2. Il ricorrente presenta due motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per l'omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. Evidenzia in suo favore l'esiguo quantitativo rinvenuto di tabacchi lavorati esteri, la confessione, il ridotto danno e la condotta non abituale. Con il secondo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la confessione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in censure già vagliate e disattese con adeguati argomenti giuridici dai Giudici di merito. In particolare, la Corte di appello ha escluso la possibilità di applicare l'art. 131-bis cod. pen. in ragione delle modalità della condotta, indicative di un'attività illecita non isolata e svolta in forma organizzata, come dimostrato dal denaro rinvenuto, dagli appunti scritti e dalla presenza di altri soggetti in funzione di controllo dell'attività, in particolare di Salvatore Caccavale, nella cui disponibilità era stato trovato un rilevante quantitativo di tle.
Le deduzioni del ricorrente, in merito alla ricostruzione della vicenda, sono generiche e mirano ad accreditare una versione alternativa dei fatti che non vale a disarticolare il ragionamento condotto nella sentenza impugnata. Del pari immune da censure è la motivazione relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, considerata la confessione parziale finalizzata a ridimensionare le proprie responsabilità e a scagionare i due coimputati (si veda sul punto, Cass., Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Rv. 271454-01, che ha ritenuto corretta la motivazione in un caso sovrapponibile a quello in esame), e l'assenza di elementi positivamente apprezzabili.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 13 luglio 2021 Il Consigliere es