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Sentenza — n. 34929/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34929/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34929/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 21 gennaio 2020 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del 12 gennaio 2010 del Tribunale di Roma, ha tra gli altri rideterminato in anni tre di reclusione ed euro undicimila di multa la pena inflitta a Hugues Recchia e Carmine Spada per il reato di cui agli artt. 56, 112 n. 1 e 2 cod. pen., 73, comma 1 d.P.R..9 ottobre 1990, n. 309 (capo C); nonché in anni sette di reclusione ed euro ventisettemila di multa la pena inflitta a Ruggero Paniconi per il reato di cui agli artt. 112 cod. pen., 73, comma 1 d.P.R. 309 del 1990 (capo D).

Regesto Legislator

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artt. 112 cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34929/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa del ricorrente Spada ha dimesso memoria di replica, ribadendo la censura per la mancata risposta della Corte territoriale all'invocata qualificazione del fatto a termini del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309 cit., anche in considerazione dell'omessa indicazione del principio attivo della partita di stupefacente.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti scemata imputabilità partecipazione al reato traffico di canapa dipendenza da sostanze tentativo nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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artt. 112 cod. pen
309 (capo C); nonché in anni sette di reclusione ed euro ventisettemila di multa la pena inflitta a Ruggero Paniconi per il reato di cui agli artt. 112 cod. pen., 73, comma 1 d.P.R.
art. 133 cod. pen
Sì che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA .sui ricorsi proposti da 1. Recchia Hugues, nato in Francia il 07/10/1950 2. Paniconi Ruggero, nato a Roma il 26/03/1963 3. Spada Carmine, nato a Roma il 05/04/1967 avverso la sentenza del 20/01/2020 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi udito per l'imputato Spada l'avv. Angelo Staniscia, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 gennaio 2020 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del 12 gennaio 2010 del Tribunale di Roma, ha tra gli altri rideterminato in anni tre di reclusione ed euro undicimila di multa la pena inflitta a Hugues Recchia e Carmine Spada per il reato di cui agli artt. 56, 112 n. 1 e 2 cod. pen., 73, comma 1 d.P.R..9 ottobre 1990, n. 309 (capo C); nonché in anni sette di reclusione ed euro ventisettemila di multa la pena inflitta a Ruggero Paniconi per il reato di cui agli artt. 112 cod. pen., 73, comma 1 d.P.R. 309 del 1990 (capo D).

2. Avverso la predetta decisione sono stati proposti separati ricorsi per cassazione. Recchia ha formulato due motivi di impugnazione; la difesa di Spada ha depositato due ricorsi, ciascuno con due motivi di impugnazione; Paniconi ha dedotto parimenti due motivi di censura.

3. Ricorso Recchia 3.1. Col primo motivo il ricorrente, quanto agli elementi costitutivi del reato, ha osservato che era stata ritenuta l'esistenza dell'illecito solamente dalla pattuizione di un appuntamento, fatto coincidere con una cessione di stupefacente, senza che al riguardo ci fossero stati ulteriori riscontri. Né in proposito erano stati operati ulteriori controlli, sì da fornire risposta motivazionale congrua. 3.2. Col secondo motivo, quanto alla determinazione della pena, il ricorrente ha lamentato che l'unico criterio tenuto presente dalla sentenza era stato legato all'entità ponderale della sostanza, omesso ogni ulteriore riferimento a quanto previsto dall'art. 133 cod. pen., e senza alcun passaggio argomentativo tale da giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

4. Ricorsi Spada 4.1. Col primo motivo del ricorso proposto dall'avvocato Staniscia, in relazione all'omessa valutazione della richiesta di riconoscimento della fattispecie tentata di lieve entità e alla violazione dei criteri di valutazione probatoria sul grado di responsabilità concorsuale, il ricorrentè ha censurato la mancata disamina circa la corretta qualificazione giuridica della fattispecie, relativamente alla marginalità del ruolo dell'imputato e all'assenza di relazioni con la rete degli acquirenti, all'assenza di strumenti idonei allo spaccio ovvero alla rete personale.

In proposito aveva così fatto difetto l'esame della memoria difensiva, nell'ambito della quale era stato sollevato il problema della qualificazione giuridica del fatto. Era stata in proposito operata una valutazione equiordinata delle posizioni dei coimputati Spada e Recchia, laddove ciò era smentito dalle acquisizioni istruttorie atteso il ruolo ben più cospicuo del secondo, il quale era in contatto con circuiti criminali organizzati. Sì che l'esclusione dell'ipotesi meno grave relativamente al Recchia non poteva di per sé comportare pregiudizio per il ricorrente, così come tale esclusione non poteva peraltro ricollegarsi solamente al dato ponderale dello stupefacente, di cui peraltro neppure era noto il principio attivo, bensì a tutti gli indici previsti dalla legge.4.2.

Col secondo motivo, quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, il ricorrente ha ribadito di non avere svolto alcun ruolo nelle trattative e di non avere avuto contatti con la rete organizzativa, sì che l'individualizzazione della pena non era garantita dalla parità di trattamento col Recchia. Le attenuanti generiche andavano concesse per il ruolo marginale, così come la pena doveva determinarsi nel minimo edittale. 4.3. Col primo motivo del ricorso proposto dall'avvocato Giraldi è stato sottolineato che la responsabilità del ricorrente era stata tratta solamente dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, che non assurgevano al rango di prove.

Tant'è che, a differenza degli operanti, solamente i Giudici del merito avevano dedotto un concorso del ricorrente nell'acquisto dello stupefacente, mentre l'ipotesi investigativa aveva dato conto di un acquisto di droga dal Recchia, così confermando la molteplicità di interpretazioni al riguardo, e l'esistenza di sole congetture circa l'ipotesi di responsabilità, affidate al contenuto di tre telefonate. • Secondo il ricorrente il deficit di chiarezza delle telefonate non era stato pertanto colmato, e non vi era stata esclusione di ipotesi alternative, mentre la Corte territoriale aveva omesso di motivare al riguardo, in modo da superare il dubbio. 4.4.

Col secondo motivo è stata censurata la sentenza sotto il profilo della ricorrenza degli estremi del concorso di persone, atteso il venir meno della prova circa il contributivo organizzativo e concertativo del ricorrente nel reato contestato, dal momento che la mera conoscenza tra i soggetti ovvero l'adesione morale, nonché l'assistenza inerte non realizzavano la fattispecie concorsuale.

5. Ricorso Paniconi 5.1. Col primo motivo il ricorrente ha dedotto l'illogicità della motivazione tesa a valutare il compendio intercettativo, quanto ad un asserito appuntamento nella mattinata del 6 gennaio 2003 e all'identificazione di un preteso commercialista quale soggetto fornitore dello stupefacente. 5.2. Col secondo motivo è stata altresì censurata - unitamente all'omessa motivazione relativamente all'inflizione di pena superiore al minimo edittale - l'assenza di congrua giustificazione in ordine al mancato riconoscimento delle invocate attenuanti generiche, atteso il mero richiamo al valore ponderale della sostanza in sequestro e all'esistenza di precedenti, senza tenere conto che si trattava di un solo fatto, tra l'altro assai risalente nel tempo.

6. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi.

7. La difesa del ricorrente Spada ha dimesso memoria di replica, ribadendo la censura per la mancata risposta della Corte territoriale all'invocata qualificazione del fatto a termini del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309 cit., anche in considerazione dell'omessa indicazione del principio attivo della partita di stupefacente.

8. E' stata depositata istanza di restituzione del fascicolo alla Corte territoriale, attesa l'omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza d'appello all'avvocato Giosuè Bruno Naso difensore del Paniconi, nelle more nominato mediante deposito dell'atto eseguito tramite l'invio di pec alla Cancelleria della Corte romana. Analogamente l'avvocato Naso ha così eccepito la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza avanti a questa Corte, non notificato al predetto difensore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

9. I ricorsi sono inammissibili.

10. Ricorso Recchia 10.1. Per quanto concerne il primo motivo di impugnazione, in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni e altri, Rv. 259516).

Ciò posto, il ricorrente si è limitato a generiche considerazioni, per vero non contestando in modo puntuale la ricostruzione fattuale operata dai Giudici del merito, le cui concordanti valutazioni vanno quindi lette in strumentale e coerente reciproca connessione circa l'interpretazione attribuita ai contatti telefonici tra il ricorrente e lo Spada, nonché in relazione all'attività di osservazione dei movimenti dello stesso Recchia e dei suoi contatti con terzo soggetto, attività che infine aveva condotto la polizia giudiziaria al sequestro di circa un chilogrammo di cocaina "arrivata da Roma".

Tutto ciò, ha ricordato la sentenza impugnata, senza che sia stata proposta alcuna differente chiave di lettura in ordine agli avvenimenti così analizzati dalle due pronunce, e nell'alternativo improbabile riconoscimento di un concatenarsi di eventi del tutto casuale, tale da assurdamente comportare l'interruzione di altro distinto e autonomo traffico di sostanza stupefacente. 10.2. In ordine al secondo motivo di censura, ed alle doglianze ivi formulate, va in primo luogo ricordato che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena (tra l'altro, in specie, in riduzione rispetto al primo giudizio) al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288).

Con la conseguenza che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243).

Sì che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283). In specie, è stata infine inflitta al ricorrente la pena, espressamente ritenuta equa, di armi tre di reclusione ed euro undicimila di multa, abbondantemente sotto la media edittale in considerazione che la forbice edittale relativa'al delitto tentato va in specie da anni due (massima riduzione di due terzi rispetto al minimo di anni sei di reclusione) ad anni tredici e mesi quattro di reclusione (minima riduzione di un terzo rispetto al massimo di anni venti di reclusione).

Del pari la pena pecuniaria di undicimila euro di multa è pressoché contigua al minimo di 8667 euro, mentre il massimo è determinato in euro 173.333. 10.2.1. per ciò che riguarda il rigetto delle attenuanti generiche, è nozione consolidata che in specie il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

Al riguardo, la Corte territoriale - con motivazione del tutto sufficiente - ha inteso così ricordare i precedenti dell'appellante nonché la gravità del fatto (a quest'ultimo proposito, ad es. Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi e altri).

11. Ricorsi Spada 11.1. In relazione al primo motivo formulato dall'avvocato Staniscia, è stato lamentato l'omesso esame della domanda di riqualificazione del fatto a norma del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309 cit.. Al riguardo, e fatto salvo quanto osservato in fra, deve considerarsi inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281).

Ciò posto in via preliminare, la necessità di valutare in modo non atomistico "mezzi, modalità e circostanze" di commissione dei singoli reati, ai fini del riconoscimento della lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, consente invero di valorizzare le peculiarità delle singole condotte, la comunanza di elementi significativi e le loro eventuali reciproche correlazioni al fine di ricostruire una cornice complessiva, in concreto idonea ad escludere un giudizio di lieve entità rispetto ai fatti contestati (Sez. 3, n. 13115 del 06/02/2020, Suriano, Rv. 279657).

Da un lato la sentenza impugnata ha in tal modo inteso sottolineare la significativa gravità dei fatti richiamandosi al rilevante profilo ponderale delle sostanze sequestrate (in tal modo già escludendo ogni possibilità di riconduzione del fatto nell'ambito dell'ipotesi di lieve entità, tenuto conto che si è trattato del tentato acquisto di quasi un chilogrammo di cocaina), dall'altro - proprio in ragione delle particolari modalità della condotta siccome ricostruita, ed in considerazione degli elementi che ex lege devono essere valutati ai fini del riconoscimento della lieve entità - non sussisteva ab origine alcuna possibilità di altrimenti qualificare il fatto.

Quanto al primo profilo, e proprio in ragione dell'elevato valore ponderale della cocaina, l'ipotesi della lieve entità - correttamente esclusa dai Giudici del merito - avrebbe dovuto postulare un principio attivo talmente irrisorio che non avrebbe in alcun modo giustificato la complessa organizzazione posta in essere e i successivi passaggi della partita di stupefacente, che ben più di una persona aveva interessato. In ogni caso, anche a tacere di simile argomento di ragione ma a detto rilievo facendo comunque coerente riferimento, ai fini del riconoscimento o meno della fattispecie del fatto di lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e della conseguente determinazione della pena da infliggere in concreto in misura proporzionale all'offesa, il giudice, al fine di consentire alla Corte di cassazione il sindacato che le è proprio, deve fornire un'adeguata valutazione complessiva del fatto (in particolare mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza, con riferimento alla percentuale di purezza della stessa)(Sez. 6, n. 38606 del 08/02/2018, Sefar e altro, Rv. 273823).

Col corollario che la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto cit. può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 23945 del 29/04/2015, Xhihani, Rv. 263651).

In proposito, la descrizione delle modalità di trasporto dello stupefacente, con l'intervento di più persone e di più autovetture, la precedente preparazione della consegna, il comune impegno a regolare in seguito il controvalore della partita ha quindi indotto la Corte territoriale alla piena conferma della prima sentenza e quindi la pari collocazione dello Spada rispetto al concorrente, non potendo ravvisarsi - alla stregua dei rilievi che precedono - alcun riconoscimento di minima offensività nella condotta del ricorrente. Al riguardo, la Corte territoriale ha altresì preso posizione (con la quale il ricorrente non si confronta specificamente) in relazione a dichiarazioni testimoniali dei verbalizzanti escussi, allegando che si trattava di iniziali ipotesi investigative circa una diversificazione dei ruoli tra Recchia e Spada, cui non avevano fatto seguito sviluppi investigativi. 11.2.

Per ciò che riguarda il secondo motivo di impugnazione, in tema di ricorso per cassazione non può essere considerato come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (cfr. Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, La Penna e altri, Rv. 264020; Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, Giovane e altri, Rv. 252880). In specie, il percorso argomentativo non appare viziato da irragionevolezza oppure da valutazibni fuori dall'ordine delle cose, laddove comunque - quanto alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e ai preponderanti elementi presi in considerazione - possono integralmente richiamarsi i rilievi di cui al punto 10.2., del tutto replicabili anche in relazione alla posizione dello Spada. 11.3.

In relazione poi al primo motivo del ricorso proposto dall'avvocato Giraldi, esso ripropone le considerazioni circa l'interpretazione delle intercettazioni telefoniche (cfr. sub 10.1.), nonché le doglianze circa le pretese difformità interpretative intervenute tra organi inquirenti e successive valutazioni giudiziarie. Né, per vero, il ricorso specifica dove riposi la pretesa arbitrarietà dell'interpretazione alla stregua dei richiamati principi in ordine alle residue valutazioni di pertinenza del Giudice di legittimità, tenuto altresì conto che l'impugnazione non si confronta con gli evidenziati contenuti delle telefonate - quanto all'impossibilità di parlare per telefono, alle riflessioni sul pagamento de Vargent, all'attesa di un qualcosa che doveva giungere da Roma, al tono del tutto paritario intrattenuto dagli imputati - nonché con i rilievi della Corte territoriale riguardanti la valutazione delle stesse deposizioni dei verbalizzanti. 11.4.

Del pari, quanto alla sussistenza degli elementi del concorso di persone, la sentenza impugnata - ben lungi dall'accertamento di un'adesione meramente inerte dello Spada all'iniziativa solitaria del recchia - ha dato ampio e non equivoco conto del contributo del ricorrente a rafforzare il proposito criminoso del correo, proprio in ragione dei contenuti, non illogicamente valutati, delle intercettazioni.

12. Ricorso Paniconi 12.1. In via del tutto preliminare, quanto alla memoria depositata dall'avvocato Naso circa l'omissione dell'avviso del deposito della sentenza d'appello al predetto difensore, nominato nelle more del deposito del provvedimento con atto trasmesso via Pec, e quindi del mancato avviso dell'udienza avanti a questo Giudice di legittimità, questa Corte ha già osservato che la trasmissione della nomina del difensore di fiducia a mezzo posta elettronica certificata, pur individuabile, al pari del telegramma o del telefax, come strumento attraverso il quale detta dichiarazione può essere fatta pervenire alla autorità procedente, comporta l'onere per l'interessato di assicurarsi che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice e sia stato tempestivamente portato all'attenzione di quest'ultimo (Sez. 2, n. 21683 del 15/01/2019, Ferrara, Rv. 277014).

Del pari, è in ogni caso nozione risalente che l'omissione dell'avViso di deposito di sentenza (nella specie, di appello) depositata fuori termine è sanata se l'imputato personalmente o altro suo difensore propongono l'impugnazione, in quanto il diritto ad impugnare dell'imputato ha natura unitaria e fa capo esclusivamente all'interessato anche quando la facoltà del suo esercizio è attribuita al difensore (Sez. 6, n. 50332 del 12/06/2013, Barba, Rv. 258494). In particolare, l'omesso avviso del deposito della sentenza di appello ad uno dei due codifensori non ha alcun rilievo nell'ipotesi in cui l'imputato abbia ritualmente proposto impugnazione, in quanto, in tal caso, l'eventuale nullità, conseguente all'omissione di detto avviso, deve ritenersi sanata, considerato che l'interessato si è avvalso della facoltà al cui esercizio l'atto omesso ed eventualmente nullo era preordinato (Sez. 2, n. 48302 del 15/10/2004, Derosas, Rv. 231274; cfr. altresì Sez. 1, n. 2613 del 20/12/2004, dep. 2005, Bolognino ed altri, Rv. 230534, secondo cui appunto la nullità derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado a uno dei difensori è sanata dalla circostanza che l'imputato proponga personalmente impugnazione - tutto ciò naturalmente in periodo anteriore alla novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 - a che a tanto provveda l'altro difensore, in quanto il diritto dell'imputato ad impugnare ha natura unitaria e fa capo esclusivamente all'interessato, anche se al difensore è attribuita facoltà di esercitarlo). 12.1.1.

In specie, la nomina del difensore risulterebbe inviata in data 6 maggio 2020, il deposito della sentenza, pronunciata il 21 gennaio 2020, è avvenuto il 28 luglio 2020, mentre con atto datato "Gela 22 settembre 2020" l'avvocato Flavio Sinatra, nella dichiarata qualità di "difensore di fiducia" di Ruggero Paniconi, ha proposto ricorso per cassazione nei termini che sono stati riassunti supra, in cui si è dato atto dell'avvenuta notificazione della sentenza al difensore in data 24 agosto 2020, in quanto depositata fuori termine. 12.1.2. E' altresì documentato che nel fascicolo d'ufficio esiste una copia non fascicolata dell'atto di nomina dell'avvocato Naso, senza alcun timbro di depositato ovvero ulteriori attestazioni di cancelleria circa l'avvenuta eventuale presentazione. 12.1.3.

Ciò posto, va infine comunque osservato che, in caso di omesso avviso di fissazione udienza ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato, si configura una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita in udienza dal difensore presente, sicché la mancata proposizione dell'eccezione sana la nullità, a prescindere dal fatto che l'imputato, regolarmente citato, sia presente o meno (Sez. 5, n. 55800 del 03/10/2018, Intoppa, Rv. 274620). 12.1.4. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, da un canto non vi è alcuna certezza documentale circa l'avvenuta formale presentazione della dichiarazione di nomina del nuovo difensore, tenuto conto delle rappresentate modalità di invio e dell'assenza di riscontri da parte dell'Ufficio, a prescindere dal mero anonimo inserimento nel fascicolo di foglio di nomina ed anche in ragione dell'assenza di iniziative al riguardo da parte del legale; per altro verso il preteso codifensore non ha osservato alcunché all'udienza avanti a questa Corte, ed anzi risulta essere stato notiziato al riguardo dalla stessa Corte solamente in udienza. 12.2.

Per quanto concerne pertanto il primo motivo di impugnazione, la Corte territoriale ha inteso parzialmente discostarsi dalle valutazioni del primo Giudice in relazione all'identificazione del "commercialista" dal quale avrebbero dovuto recarsi Recchia e Paniconi il 6 gennaio 2003, ma - con ragionamento non manifestamente illogico - ne ha svalutato il rilievo processuale, atteso che in definitiva non è stata prospettata alcuna ipotetica ricostruzione alternativa, in grado di fornire altra esegesi rispetto a quanto somministrato dalla sentenza impugnata avuto riguardo al contenuto delle intercettazioni telefoniche e ai successivi coerenti sviluppi fattuali, che avevano condotto all'arresto del Recchia in esito ad attività investigativa, che aveva coerentemente letto anche le captazioni con l'odierno ricorrente. 12.3.

In ordine al secondo motivo di censura, la pena determinata in sette anni di reclusione è pressoché contigua al minimo edittale e largamente al di sotto della dosimetria mediana determinata in anni tredici di reclusione (v. supra, tenuto conto del range compreso tra sei e venti anni di reclusione), laddove infine - in relazione al mancato riconoscimento delle invocate attenuanti generiche - la Corte territoriale ha non illogicamente attribuito rilievo preminente a peso ponderale della sostanza e ai precedenti dell'imputato.

13. La manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione non può che comportare l'inammissibilità dei proposti ricorsi. 13.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000