Sentenza — n. 34902/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FRISONE FULVIO nato a CARBONIA il 19/01/1966 parte offesa nel procedimento c/ FRISONE CARMELO nato a NAPOLI il 06/12/1969 FRISONE GAETANA nato a SIRACUSA il 03/10/1955 FRISONE GIUSEPPINA nato a CAGLIARI il 16/12/1957 avverso l'ordinanza del 24/03/2021 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG, VINCENZO SENATORE, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore di fiducia delle persone nei cui confronti si procede, AVV.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 410-bis cod. proc. pen, art. 111 Cost, art. 409 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34902/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) non è possibile impugnare un provvedimento con un mezzo diverso da quello espressamente previsto. E tuttavia, l'art. 111, comma settimo, Cost., consente sempre il ricorso per cassazione contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali. L'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., codifica il principio stabilendo, a sua volta, che sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'art.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FRISONE FULVIO nato a CARBONIA il 19/01/1966 parte offesa nel procedimento c/ FRISONE CARMELO nato a NAPOLI il 06/12/1969 FRISONE GAETANA nato a SIRACUSA il 03/10/1955 FRISONE GIUSEPPINA nato a CAGLIARI il 16/12/1957 avverso l'ordinanza del 24/03/2021 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG, VINCENZO SENATORE, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore di fiducia delle persone nei cui confronti si procede, AVV.
GIUSEPPE GULISANO, che ha concluso chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.RITENUTO IN FATTO 1.11 sig. Fulvio Frisone ricorre, quale persona offesa dal reato, per l'annullamento dell'ordinanza del 24/03/2021 del Tribunale di Catania che ha rigettato il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 410-bis, cod. proc. pen., avverso il provvedimento del 02/10/2020 del GIP del medesimo tribunale che ha decretato l'archiviazione del procedimento penale iscritto a carico dei sigg.ri Carmelo Frisone, Gaetana Frisone e Giuseppina Frisone. 1.1.Con unico motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 410-bis cod. proc. pen. e la violazione dell'art. 111 Cost.
Premette che il decreto di archiviazione era stato adottato senza fissare l'udienza camerale di cui all'art. 409 cod. proc. pen. nonostante avesse presentato rituale e tempestiva opposizione alla richiesta di archiviazione. L'ordinanza impugnata, invece di limitarsi a prendere atto della nullità del decreto, ha dichiarato l'atto di opposizione inammissibile per mancata indicazione delle indagini suppletive, salvo poi contraddittoriamente affermarne l'inconferenza, affermazione vieppiù illegittima se si considera che il PM non aveva svolto alcuna attività di indagine. 2.11 PG ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. 3.Con memoria trasmessa per via telematica, il difensore di fiducia dei sigg.ri Carmelo Frisone, Gaetana Frisone e Giuseppina Frisone, Avv.
Giuseppe Gulisano, ha notiziato la Corte di cassazione del decesso del sig. Carmelo Frisone, occorsa il 23/11/2020, ed ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché proposto avverso provvedimento non impugnabile. 2.0sserva il Collegio: 2.1.I'art. 410-bis cod. proc. pen., inserito dall'art. 1, comma 3, legge n. 103 del 2017, così recita: «/. Il decreto di archiviazione è nullo se è emesso in mancanza dell'avviso di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 408 e al comma 1-bis dell'articolo 411 ovvero prima che il termine di cui ai commi 3 e 3-bis del medesimo articolo 408 sia scaduto senza che sia stato presentato l'atto di opposizione. Il decreto di archiviazione è altresì nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità o dichiara l'opposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanza dell'articolo 410, comma 1.
2. L'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall'articolo 127, comma 5.
3. Nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.
4. Il giudice, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento oggetto di reclamo e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il provvedimento o dichiara inammissibile il reclamo, condannando la parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento e, nel caso di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1»; 2.2.1a natura squisitamente formale dei vizi che possono affliggere il decreto (o l'ordinanza) di archiviazione, i casi "tipici" di reclamo, l'esito decisorio in caso di ritenuta fondatezza del reclamo stesso (l'annullamento del provvedimento), la procedura 'de plano' all'esito della quale il tribunale decide, la non impugnabilità del provvedimento, persuadono del fatto che il tribunale non possa decidere sulla fondatezza, nel merito, della decisione del PM di non esercitare l'azione penale; 2.3.secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, inoltre, il provvedimento con cui il giudice decide, ex art. 410-bis cod. proc. pen., sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione è per espressa indicazione legislativa non impugnabile e, dunque, non ricorribile per cassazione (Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Rv. 277433 - 01;
Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Rv. 275723 - 01; Sez. 6, n. 20845 del 26/04/2018, Rv. 272956 - 01; Sez. 6, n. 17535 del 23/03/2018, Rv. 272717 - 01). 3.Residua l'ipotesi della abnormità dell'atto. 3.1.La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati. Così recita l'art. 568, comma 1, cod. proc. pen., che fissa il principio della tipicità e tassatività dei provvedimenti impugnabili e dei relativi mezzi di impugnazione, principio secondo il quale:
a) non è possibile impugnare un provvedimento se la legge non lo consente espressamente;
b) non è possibile impugnare un provvedimento con un mezzo diverso da quello espressamente previsto. E tuttavia, l'art. 111, comma settimo, Cost., consente sempre il ricorso per cassazione contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali. L'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., codifica il principio stabilendo, a sua volta, che sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'art.
28. La giurisprudenza di legittimità ne ha tratto argomento per dar corpo, già in costanza del precedente codice di rito, alla figura dei provvedimenti cd. abnormi, astrattamente non impugnabili in base al principio di tassatività e tipicità dei mezzi di impugnazione e tuttavia ricorribili per cassazione. 3.2.La figura dell'abnormità dei provvedimenti del giudice - spiega la Suprema Corte (Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, Tarantelli) - rappresenta il risultato di una lunga elaborazione giurisprudenziale con cui - a partire dall'entrata in vigore del codice del 1930 - è stata creata, accanto a quella tradizionale della invalidità, la categoria del provvedimento abnorme.
L'intento dichiarato di tale operazione di integrazione normativa è stato quello di introdurre un correttivo al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, nel senso che si è inteso apprestare il rimedio del ricorso per cessazione contro quei determinati provvedimenti che, pur non essendo oggettivamente impugnabili, risultino, tuttavia, affetti da anomalie genetiche o funzionali così radicali da non poter essere inquadrati in alcuno schema legale e da giustificarne la qualificazione dell'abnormità. Il ricorso per cassazione costituisce, pertanto, =tarEtz4 "lo strumento processuale utilizzabile per rimuovere gli effetti di un provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del suo contenuto, deve essere considerato avulso dall'intero ordinamento giuridico" (cfr.
Cass., Sez. Un., 9 maggio 1989, Goria). In mancanza di una definizione legislativa, la giurisprudenza della Suprema Corte ha configurato il paradigma del provvedimento abnorme ponendone in risalto i caratteri salienti nel fatto che esso si discosta e diverge non solo dalla previsione di determinate norme ma anche dall'intero sistema organico della legge processuale, tanto da porsi come atto insuscettibile di ogni inquadramento normativo e da risultare imprevisto e imprevedibile rispetto alla tipizzazione degli atti processuali compiuta dal legislatore (Cass., Sez.
III, 9 luglio 1996 P.M. in proc. Cammarata; Cass., I, 19 maggio 1993, La Ruffa ed altro, Cass., Sez., VI, 19 novembre 1992, Bosca; Cass., 22 giugno 1992, P.M. in proc. Zinno). In altre decisioni è stato precisato che è abnorme non solo il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell'ambito dell'ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (Cass. Sez. III, 21 febbraio 1997, Cazzaniga ed altro;
Cass., Sez. I, 11 giugno 1996, P.M. in proc. Settegrana; Cass., Sez. V, 13 gennaio 1994, P.M. in proc. Marino ed altro). Nella ricerca degli elementi qualificanti la figura del provvedimento abnorme è stato altresì stabilito che l'atto abnorme rappresenta un'evenienza del tutto eccezionale essendo emesso in assoluta carenza di potere, oltre che con radicale divergenza dagli schemi e dai principi ispiratori dell'ordinamento processuale (Cass., Sez. VI, 30 settembre 1993, Russo ed altro), e che l'abnormità inerisce soltanto a quei provvedimenti che si presentano avulsi dagli schemi normativi e non anche a quelli che, pur essendo emessi in violazione di specifiche norme processuali, rientrano tra gli atti tipici dell'ufficio che li adotta (Cass., Sez.
II, 10 aprile 1995, RM. in proc. Saraceno). Inoltre, è stato posto in luce che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché, per la sua singolarità, si pone fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando, pur non estraneo al sistema normativo, determina la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Cass., Sez. III, 14 luglio 1995, P.M. in proc. Beggiato ed altri; Cass., Sez. V, 11 marzo 1994, P.M. in proc. Luchino ed altro). L'assenza di criteri omogenei e uniformi di identificazione dei caratteri distintivi del provvedimento abnorme ha contribuito ad una progressiva estensione di tale categoria alla quale la giurisprudenza di legittimità ha fatto ricorso per rimuovere situazioni processuali "extra ordinem" - altrimenti non eliminabili - create da provvedimenti del giudice inficiati da anomalie genetiche o funzionali che ne impediscono l'inquadramento nei tipici schemi normativi e li rendono incompatibili con le linee fondanti del sistema processuale.
È opportuno, poi, osservare che il legislatore del 1988, pur prendendo atto del diritto vivente e della flessibilità inerente alla nozione di provvedimento abnorme, ha preferito astenersi da qualsiasi diretto intervento normativo, motivando la scelta dell'esclusione di una espressa previsione dell'impugnazione dei provvedimenti abnormi con «la rilevante difficoltà di una possibile tipizzazione e la necessità di lasciare sempre alla giurisprudenza di rilevarne l'esistenza e di fissarne le caratteristiche ai fini della impugnabilità. Se infatti, proprio per il principio di tassatività, dovrebbe essere esclusa ogni impugnazione non prevista, è vero pure che il generale rimedio del ricorso per cassazione consente comunque l'esperimento di un gravame atto a rimuovere un provvedimento non inquadrabile nel sistema processuale o adottato a fini diversi da quelli previsti dall'ordinamento» (Relazione al prog. prel., pag. 126).
Delineata nei termini sopra indicati la figura del provvedimento abnorme, e rilevato che uno dei suoi tratti essenziali è quello di sottrarsi ad una rigida tipizzazione classificatoria, deve porsi in evidenza che l'abnormità è stata considerata dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione come motivo di deroga al principio di tassatività delle impugnazioni e non anche come ragione che dispensi dall'osservanza delle forme e dei termini ordinari prescritti dalla legge processuale per l'ammissibilità del ricorso per cassazione. L'operatività dei normali termini di decadenza per l'impugnazione dei provvedimenti abnormi è stata affermata sia con riferimento alla disciplina dettata dagli artt. 190 e 199 del codice del 1930 (Cass., Sez.
I, 28 aprile 1987, Galloni; Cass., 25 novembre 1983, Corleone; Cass., Sez. IV, 11 novembre 1983, Gasparri; Cass., Sez. V, 22 giugno 1983, Podini; Cass., Sez. V, 18 dicembre 1968, Portanova) sia rispetto alla corrispondente normativa posta dagli artt. 569 e 585 del codice vigente (Cass., Sez. V, 3 dicembre 1996, Pavan; Cass., Sez. IV, 16 maggio 1995, ric. P.M.; Cass., Sez. I, 28 febbraio 1992, Macedonio) (così, in motivazione, Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, Tarantelli, cit.). 3.3.In sintesi: è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.
L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 17 del 10/12/1997 - dep. 1998 - Di Battista; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999 - dep. 2000 - Magnani). 3.4.Dunque, come autorevolmente ricordato in motivazione da Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, «non si può ricorrere alla categoria dell'abnormità quando l'atto o il provvedimento che si vuole rimuovere rientri nei poteri del Giudice che lo ha adottato, e cioè discende da un potere riconosciuto o attribuito dalla legge, dato che in tal caso nessuna estraneità al sistema può evidenziarsi.
Così è nell'ipotesi in cui si faccia valere l'inosservanza di norme che prevedono l'adozione di un determinato atto a date condizioni di fatto, e l'eventuale insussistenza delle stesse ne determina l'illegittimità ma non l'abnormità e, quindi, si tratterà di un provvedimento "contro norma" ma non "extra norma" (...) la configurazione di un atto abnorme non richiede verifica ulteriore rispetto a quella concernente l'assenza di potere del giudice di provvedere, con la conseguenza che il ricorso per cassazione con denuncia di abnormità non può autorizzare la verifica, in sede di legittimità, di un vizio di legge del provvedimento, ex art. 606 comma 1 lett.
c) C.P.P., "salvo eludere lo stesso fondamento del concetto di abnormità" e porre nel nulla il principio di tassatività delle impugnazioni» (nello stesso senso, già Sez. U, n. 4 del 31/01/2001, Romano, secondo cui «va peraltro ribadita la rigorosa affermazione giurisprudenziale (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 22.11.2000, P.M. in proc.Boniotti) per la quale il solo fatto che un provvedimento sia inficiato da una qualsivoglia violazione di legge non ne giustifica, di per sé, l'immediata ricorribilità per cassazione in nome della categoria dell'abnormità, la quale non può essere surrettiziamente utilizzata, dilatandone i confini, al fine di aggirare la preclusione correlata alla tipicità dei mezzi d'impugnazione secondo il dettato degli artt. 568 e 586 del codice di rito, insieme con il principio di tassatività delle nullità stabilito dall'art. 177 stesso codice»). 3.5.0rbene, l'ordinanza impugnata non è in alcun modo abnorme. 3.6.Rientra, infatti, nel potere del tribunale scrutinare la ammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, in tesi, non esaminata dal GIP.
Tanto si ricava dal fatto che l'inammissibilità dell'opposizione proposta senza indicare l'oggetto delle investigazioni suppletive e i relativi elementi di prova, non vizia il decreto che l'abbia trascurata, secondo quanto risulta dalla clausola di salvezza contenuta nell'ultimo paragrafo del primo comma dell'art. 410-bis cod. proc. pen.; del resto l'opposizione inammissibile non è idonea a creare in capo al giudice l'obbligo di tenerne conto. Di qui la persistente possibilità, anche del giudice del reclamo, di scrutinare l'ammissibilità dell'opposizione con la stessa formula procedimentale ('de plano') che avrebbe potuto utilizzare il GIP.
Il che è quanto avvenuto nel caso di specie, avendo il tribunale ritenuto inammissibile l'opposizione per motivi che non possono essere sindacati in questa sede (attesa, appunto, la non impugnabilità del provvedimento) e che non paiono essere totalmente irrazionali. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inam