Cassation appeal dismissed; investigation acts valid despite late prosecutor registration of suspect's name.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request to invalidate investigation acts. The appellant argued that investigation documents were unusable because the prosecutor formally registered her name in the criminal record only after the six-month deadline had expired. The court rejected this claim, ruling that the mere existence of indicia of guilt prior to formal registration does not retroactively invalidate subsequent investigative actions. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 407, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 415, cod. proc. pen.: The expiration of the preliminary investigation term calculated from the date of the suspect's formal registration in the criminal record does not render subsequent investigative acts inadmissible, even if indicia of guilt existed earlier.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PANTALEA INGROSSO ANNA nattà, a VERNOLE il 03/09/1965 avverso l'ordinanza del 09/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO: "Inammissibilità del ricorso".
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Lecce, in sede di riesame, con ordinanza del 9 febbraio 2021 rigettava l'istanza di riesame proposta da Ingrosso Anna Pantaleo avverso il sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Lecce il 19 gennaio 2021 avente ad oggetto un immobile ubicato nel territorio del Comune di Vernole in relazione ai reati di cui agli art. 44 lettera C d.P.R. 380/01 e 181 d. Igs 42 del 2004, 2. Ricorre in cassazione Ingrosso Anna Pantalea, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.
1. Violazione di legge (art. 405, 415, 407, comma 3, e 191 cod. proc. pen.); inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di sei mesi dalla registrazione della notizia di reato. Nell'autunno del 2018 la Procura della Repubblica di Lecce indagava su un incendio di vaste dimensioni sviluppatosi nella zona di Vernole, località Strada Bianca, con l'apertura del procedimento RGNR 9650/2018, mod 21, per il reato di cui all'art. 423 cod. pen. a carico di Moctar Diouf e altri. La Procura delegava i Carabinieri ad acquisire tutti i progetti relativi ad insediamenti turistici commerciali nella zona oggetto dell'incendio, per eventualmente collegare l'incendio a tali iniziative edilizie.
Il 5 febbraio 2019 i Carabinieri presentavano l'informativa sugli accertamenti compiuti. Riferivano di aver analizzato 5 progetti di insediamenti turistici nella zona, oltre ad una iniziativa edile di un privato (ristrutturazione di un corpo di guardia, abbandonato), con variazione d'uso, da rurale a civile abitazione (permesso di costruire 67/15/9168 del 26 ottobre 2015), con la descrizione in dettaglio del progetto. Il P.M. il 25 giugno 2019 disponeva uno stralcio del fascicolo con la creazione di una nuova iscrizione per il reato di cui all'art. 323 vis,-vkia;a:e cod. pen. (diversa indagine, per reato diverso da quello iniziale di cui all'art. 423 cod. pen., o 423 bis cod. pen.).
Successivamente i Carabinieri, il 14 dicembre 2020, trasmettevano l'annotazione n. 1158/2020 come "seguito a delega di indagine RGNR 9650/2018 del 13/11/2018". Nella stessa giornata del 14 dicembre 2020 il P.M. disponeva che il procedimento aperto a carico di ignoti per il reato di abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen., con termini id indagini scadute senza richiesta di archiviazione o di proroga delle indagini) venisse iscritto nei confronti di Anna Pantaleo Ingrosso per i reati di cui agli art. 44 d.P.R. 38/2001 - reati accertati il 3 dicembre 2020, come dall'informativa depositata il 14 dicembre 2020 -.
Il P.M. utilizzava indagini di un procedimento ormai con i termini di indagini scaduti, senza nessuna richiesta di proroga o di archiviazione. Rispetto all'informativa del 4 febbraio 2019 la nuova annotazione conteneva solo un aggiornamento sullo stato dei lavori autorizzati con il permesso di costruire del 26 novembre 2018. Il 16 dicembre 2020 il P.M. incaricava l'Ing. Silvia Tunno per una consulenza sullo stato dei luoghi. Consulenza depositata l'8 gennaio 2021 che portava al sequestro preventivo disposto in via d'urgenza dal P.M., oggi in contestazione.
Quando si procede contro ignoti l'art. 415 cod. proc. pen. il P.M. entro sei mesi o chiede l'archiviazione o una proroga dei termini, per consentire il controllo del Giudice sull'eventuale obbligo di iscrizione nominativa nel registro degli indagati, art. 355 cod. proc. pen. (valutazione giurisdizionale della correttezza dell'azione dell'accusa). Gli atti compiuti dopo la scadenza dei termini di indagini risultano inutilizzabili (vedi Sez. 1, Sentenza n. 11168 del 18/02/2019 Ud. - dep. 13/03/2019- Rv. 274996 - 0) ex art. 407, comma 3, cod. proc. pen.; nel caso in giudizio tutti gli atti di indagine sono successivi alla scadenza dei termini.
Il P.M. avrebbe dovuto nel termine di sei I- mesi dall'iniziale iscrizione (4 luglio 2019, contro ignoti) chiedere l'archiviazione o la proroga del termine per le indagini (art. 415 cod. proc. pen.). I carabinieri avevano notiziato la Procura della Repubblica dal 5 febbraio 2019 dell'esistenza di un permesso di costruire rilasciato 4 anni prima, di autorizzazione alla modifica della destinazione d'uso dell'immobile. Il P.M. ha continuato a svolgere le indagini senza nessuna proroga o richiesta di archiviazione, con la logica conseguenza dell'inutilizzabilità di tutti gli elementi acquisiti, compresa la consulenza tecnica posta a base del sequestro preventivo).
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. La ricorrente sostiene che gli atti di indagini (in particolare la consulenza disposta dal P.M. che ha comportato poi il sequestro preventivo della costruzione ritenuta abusiva) compiuti dopo la scadenza del termine delle indagini siano inutilizzabili. Il termine delle indagini, tuttavia, inizia a decorrere solo ed esclusivamente dalla data di iscrizione del nome dell'indagata nell'apposito registro. Infatti, "Il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al giudice per le indagini preliminari sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407, comma 3, cod. proc. pen., fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del pubblico ministero che abbia ritardato l'iscrizione" (Sez. 6, Sentenza n. 4844 del 14/11/2018 Ud. - dep. 30/01/2019 - Rv. 275046 - 01; vedi anche Sez.
U, Sentenza n. 40538 del 24/09/2009 Cc. - dep. 20/10/2009 - Rv. 244376 - 01). Sostanzialmente la ricorrente, al fine dell'inutilizzabilità degli atti di indagine, prospetta la retrodatazione dell'iscrizione, non quando effettivamente avvenuta (il 14 dicembre 2020, immediatamente dopo il deposito dell'annotazione n. 1158/2020 dei Carabinieri, che individuava con precisione i fatti e il nome della ricorrente, collegato all'abuso edilizio in accertamento), ma al momento precedente, quando già emergevano indizi di reità a suo carico (I carabinieri avevano notiziato la Procura della Repubblica dal 5 febbraio 2019 dell'esistenza di un permesso di costruire rilasciato 4 anni prima, di autorizzazione alla modifica della destinazione d'uso dell'immobile).
Tuttavia, il ricorso sul punto risulta generico, in quanto non evidenzia elementi di fatto concreti per dimostrare la certa individuazione della ricorrente e dei reati da lei commessi, in data precedente a quella dell'iscrizione formale. Comunque, l'omessa iscrizione (anche se ci fossero gli elementi concreti per l'esatta individuazione dell'autore del reato - indizi di reità -) non comporterebbe nessuna conseguenza sulla validità (utilizzabilità) delle indagini compiute dopo la formale iscrizione, e tale sistema normativo è stato considerato anche conforme alle previsioni costituzionali degli art. 3, 24 e 111, con la dichiarazione di manifesta infondatezza della relativa questione: "È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., degli artt. 335 e 407, commi secondo e terzo, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono l'inutilizzabilità degli atti compiuti oltre la scadenza del termine delle indagini preliminari computato non dal giorno di iscrizione del nominativo dell'indagato nell'apposito registro, bensì dal giorno in cui - emergendo a suo carico indizi di reità -, tale iscrizione avrebbe dovuto avere luogo. (Sez. 6, Sentenza n. 2261 del 04/12/2009 Cc. - dep. 19/01/2010 - Rv. 245850 - 01).Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa