Sentenza — n. 34898/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 5 febbraio 2021, il Tribunale di Taranto ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata da Spartera Girolamo, come legale rappresentante della Fata Morgana Se -vice s.r.I., società terza che affermava di avere diritto alla restituzione di un terreno che era stato oggetto di sequestro, con decreto del 15 gennaio 2011 2021, dei Gip del Tribunale di Taranto, in relazione ad una pluralità di reati ascritti allo stesso Spartera. Il Tribunale ha rilevato la mancanza di una procura speciale conferita al difensore dalla società ricorrente, perché questo era soltanto munito della procura conferitagli da Spartera in proprio e non quale legale rappresentante della società stessa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 576 cod. proc. pen, art. 322 cod. proc. pen, art. 576 cod. proc. pen, art. 100 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34898/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa ha depositato memoria, con la quale insiste in quanto già dedotto, e precisa, in particolare, che l'art. 322 cod. proc. pen. conferisce, sia all'imputato, sia autonomamente al difensore, il diritto di proporre richiesta di riesame, dovendosi individuare certamente in capo all'imputato - e all'indagato che deve ritenersi a questo in tutto e per tutto equiparato - un interesse all'impugnazione.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Spartera Girolamo, nato a Taranto il 05/08/1949 avverso l'ordinanza del 05/02/2021 del Tribunale di Taranto visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato sia annullato senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 5 febbraio 2021, il Tribunale di Taranto ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata da Spartera Girolamo, come legale rappresentante della Fata Morgana Se -vice s.r.I., società terza che affermava di avere diritto alla restituzione di un terreno che era stato oggetto di sequestro, con decreto del 15 gennaio 2011 2021, dei Gip del Tribunale di Taranto, in relazione ad una pluralità di reati ascritti allo stesso Spartera. Il Tribunale ha rilevato la mancanza di una procura speciale conferita al difensore dalla società ricorrente, perché questo era soltanto munito della procura conferitagli da Spartera in proprio e non quale legale rappresentante della società stessa.
2. Avverso l'ordinanza l'indagato Spartera Girolamo ha proposto, tramite difensore, ricorso per cassazione, deducendo:
1) la violazione degli artt. 322 e 324 cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti per il sequestro e al mancato rilievo della circostanza che la richiesta di riesame era stata sottoscritta dallo stesso Spartera, unitamente al difensore, non solo in veste di indagato, ma anche quale possessore del bene sequestrato, quale persona interessata alla restituzione del bene medesimo, quale legale rappresentante della Fata Morgana Service s.r.I.;
2) la violazione degli artt. 309, 322, 324, 571 cod. proc, pen, e vizi della motivazione, per la mancata considerazione del fatto che l'indagato deve ritenersi sempre legittimato a proporre richiesta di riesame, senza che il suo difensore debba necessariamente essere munito di procura speciale;
3) la violazione degli artt. 576 cod. proc. pen., 83 e 182 cod. proc. civ., sul rilievo che il Tribunale avrebbe dovuto rimettere in termini il ricorrente, allo scopo di consentirgli di munirsi di procura speciale.
3. La difesa ha depositato memoria, con la quale insiste in quanto già dedotto, e precisa, in particolare, che l'art. 322 cod. proc. pen. conferisce, sia all'imputato, sia autonomamente al difensore, il diritto di proporre richiesta di riesame, dovendosi individuare certamente in capo all'imputato - e all'indagato che deve ritenersi a questo in tutto e per tutto equiparato - un interesse all'impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di doglianza, con ii quale si elnIlle; che nel caso di specie la procura era stata conferita al difensore dì Spartera sia quale indagato, sia quale soggetto possessore del bene e interessato alla sua restituzione, sia quale legale rappresentante della Fata Morgana service s.r.I., è inammissibile. La difesa non richiama puntualmente la procura conferita e ciò è dì per sé sufficiente a far ritenere generica la sua prospettazione. In ogni caso, dall'esame del testo della procura in questione, datata 15 febbraio 2021, emerge che - contrariamente a quanto asserito dal ricorrente - la stessa è stata conferita all'avv.
Antoniovito Altamura da Girolamo Spartera personalmente e non da Girolamo Spartera quale legale rappresentante della Fata Morgana Service s.r.l. 1.2. Il secondo motivo di doglianza è manifestamente infondato. La difesa richiama il principio giurisprudenziale secondo cui l'art. 322 cod. proc. pen. deve essere interpretato nel senso che l'imputato non titolare del bene - al quale è equiparato l'indagato - e il suo difensore devono essere ritenuti legittimati a proporre richiesta di riesame, qualora sia richiamato un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (ex multís, Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Rv. 281098).
Si tratta di un principio irrilevante nel caso di specie. L'ordinanza impugnata non afferma, infatti, cheqkiagato non sarebbe legittimato in proprio a proporre richiesta di riesame, ma si iimita ad affermare che nel caso di specie l'indagato, pur legittimato, non ha proposto in proprio richiesta di riesame. E tale affermazione risulta corretta, perché dall'intestazione della richiesta di riesame emerge che la stessa non è stata presentata da Girolamo Spartera quale indagato, ma esclusivamente quale «presidente e legale rappresentante della Fata Morgana Service s.r.I., proprietaria del terreno oggetto del provvedimento cautelare dei quo».
Si tratta, in conclusione, di una questione che non riguarda l'interpretazione di disposizioni in astratto applicabili, ma più semplicemente l'interpretazione della richiesta di riesame come effettivamente formulata. Ne consegue l'applicazione del principio - che deve essere qui ribadito - secondo cui, ai fini della richiesta dì riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo, il difensore del soggetto indagato/ che sia anche legale rappresentante della società titolare del bene caduto in sequestro/ deve essere munito, al momento del deposito dell'impugnazione per conto dell'ente, della procura speciale, non essendo sufficiente la mera nomina difensiva (Sez. 5, n. 2465 del 24/09/2018, dep. 18/01/2019, Rv. 275257). 1.3.
Il terzo motivo di doglianza è manifestamente infondato. Dalla semplice lettura dell'art. 576 cod. proc. pen., richiamato dalla difesa, emerge che Io stesso non si riferisce alla fattispecie della presentazione della richiesta di riesame, ma al diverso caso dell'impugnazione della parte civile e del querelante. Ne consegue che le disposizioni del codice di procedura civile richiamate dal ricorrente (artt. 83 e 182) non possono trovare applicazione nel caso di specie. Deve dunque ribadirsi quanto già affermato in casi analoghi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il provvedimento di inammissibilità della richiesta di riesame relativa al decreto di sequestro preventivo, da) difensore dei terzo interessato non munito di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., non potendo trovare applicazione, in tal caso, la disposizione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 03/07/2018, Rv. 273505;
Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 09/01/2018, Rv. 271722; Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Rv. 260894 - 01).
2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa dell