Sentenza — n. 34896/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del del 19 gennaio 2020 ha revocato l'ordine di demolizione di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Marano - del 21 gennaio 2005, n. 58. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 34896/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Infatti, "In tema di condono edilizio, nel caso di bene immobile in comproprietà, per il quale non sia stata operata alcuna divisione né costituito un distinto diritto di proprietà su una porzione dello stesso, la presentazione di distinte istanze di sanatoria da parte di diversi soggetti legittimati in forza degli artt. 6 e 38, comma 5, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, richiamati dall'art. 39, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, costituisce un frazionamento artificioso della domanda, da imputare ad un unico centro sostanziale di interesse onde non consentire l'elusione del limite legale di volumetria dell'opera per la concedibilità della sanatoria.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, nel procedimento a carico di: MALLARDO GAETANO nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 08/03/1924 FERRARO MARIA MALLARDO GIULIANO MALLARDO FRANCESCO SAVERIO MALLARDO RAFFAELE avverso l'ordinanza del 19/01/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI tipZ23'-liéTX" udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI lette le conclusioni del PG, Luigi Cuomo: Annullamento con rinvi
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del del 19 gennaio 2020 ha revocato l'ordine di demolizione di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Marano - del 21 gennaio 2005, n. 58.
2. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.
1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla mancata considerazione dell'immobile come una costruzione unica; violazione di legge (legge 724/1994, relativamente al limite dei 750 mc). Il Tribunale non ha accertato se le tre istanze di condono siano effettivamente relative al fabbricato oggetto della demolizione; infatti, con la sentenza di condanna del 21 gennaio 2005 Mallardo Gaetano era stato dichiarato colpevole solo relativamente al primo corpo di fabbrica di cui all'imputazione; invece, si dava atto che per il terzo corpo di fabbrica (per il quale si dichiarava di non doversi procedere, per intervenuta prescrizione dei reati) erano state presentate nel 1995 al Comune di Giugliano tre domande di condono.
Non risulta, pertanto, accertato se il condono edilizio - sulla base del quale è stato revocato l'ordine di demolizione - fosse riferito effettivamente al corpo di fabbrica oggetto della demolizione, o ad altro fabbricato. Inoltre, il volume complessivo del fabbricato risultato condonato è di 2.050,00 mc, superiore, quindi, al limite dei 750 mc previsti per il condono. Le tre istanze di condono dovrebbero valutarsi unitariamente se riferite, sostanzialmente, ad un unico fabbricato (complesso unitario). Ha chiesto, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato.
3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli risulta fondato e l'ordinanza deve annullarsi con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 324, quinto comma, cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata si è limitata, in modo assertivo, ad affermare che gli istanti "hanno documentato l'esistenza di un provvedimento della P.A. successivo alla formazione del giudicato il quale risulta in insanabile contrasto con l'ordine giudiziario di demolizione". Nessun accertamento e motivazione risulta sulla unitarietà del fabbricato al fine della valutazione delle condizioni di legge per il condono (superamento o no dei 750 mc) e nessuna valutazione sulla effettiva riferibilità delle istanze di condono al corpo di fabbrica oggetto della demolizione (ovvero al primo corpo e non al terzo o secondo corpo dell'intera costruzione, come emergente dalla stessa sentenza di condanna).
Infatti, "In tema di condono edilizio, nel caso di bene immobile in comproprietà, per il quale non sia stata operata alcuna divisione né costituito un distinto diritto di proprietà su una porzione dello stesso, la presentazione di distinte istanze di sanatoria da parte di diversi soggetti legittimati in forza degli artt. 6 e 38, comma 5, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, richiamati dall'art. 39, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, costituisce un frazionamento artificioso della domanda, da imputare ad un unico centro sostanziale di interesse onde non consentire l'elusione del limite legale di volumetria dell'opera per la concedibilità della sanatoria.
Fattispecie di presentazione di diverse istanze di condono, riferite ad altrettanti piani dell'immobile abusivo" (Sez. 3, Sentenza n. 27977 del 04/04/2019 Cc., dep. 26/06/2019, Rv. 276084 - 01). Compete sempre al giudice penale l'accertamento della legittimità del titolo rilasciato dalla P.A.: "Nell'ipotesi di concessione edilizia in sanatoria il giudice penale deve accertare la conformità dell'atto alle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico- edilizia, anche in ossequio alla previsione di cui all'art. 13 della legge n. 47 del 1985, per il quale la concessione in sanatoria estingue i reati urbanistici solo se le opere risultano conformi agli strumenti urbanistici; ne consegue che il giudice, esercitando il doveroso sindacato di legittimità del fatto estintivo o incidente sulla fattispecie tipica penale, può disapplicare la concessione illegittima ex art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all.
E. (Sez. 3, Sentenza n. 19236 del 15/02/2005 Ud., dep. 20/05/2005, Rv. 231834 - 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 5031 del 08/03/2000 Ud., dep. 27/04/2000, Rv. 216052).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi de