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Sentenza — n. 34895/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34895/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34895/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 28 dicembre 2020, Gip del Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile il ricorso per incidente di esecuzione proposto dal pubblico ministero e, comunque, rigettato l'istanza di nomina di un amministratore giudiziario avanzata dallo stesso nella fase esecutiva del sequestro preventivo disposto con decreto del 6 novembre 2020 nei confronti degli indagati indicati in epigrafe, per i reati di cui agli artt. 256, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006 e 674 cod. pen. Il Tribunale ha, in particolare, ritenuto la tardività dell'opposizione all'esecuzione, proposta dal pubblico ministero oltre il termine decadenza di 15 giorni previsto dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., nonché l'impossibilità di nomina di un amministratore giudiziario per la corretta gestione dell'impianto sequestrato, di compostaggio e stabilizzazione delle frazioni organiche provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti o solidi urbani, vista la complessa e costosa organizzazione di impresa che lo stesso richiederebbe per il funzionamento, che di per sé non sarebbe nella disponibilità dell'amministratore giudiziario.

Regesto Legislator

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art. 666 cod. proc. pen, art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen, art. 321 cod. proc. pen, art. 125 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34895/2021 — snpen · Corte di Cassazione: sono violati, ancora, l'art. 125 cod. proc. pen. e l'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., nella misura in cui la motivazione dell'ordinanza, per giustificare la decisione di concedere la facoltà d'uso dell'impianto agli indagati„ fa carico al pubblico ministero di non avere neanche prospettato valide alternative per lo smaltimento dei rifiuti; con la conseguenza che la chiusura dell'impianto avrebbe potuto cagionare alle comunità locali maggiori danni rispetto a quelli che tale chiusura intenderebbe prevenire.

Parole chiave

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gestione dei rifiuti tassa sui rifiuti stoccaggio sotterraneo delle scorie autorizzazione alla discarica pretrattamento delle acque di rifiuto opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 666 cod. proc. pen
pen., pur trattandosi di procedimento instaurato ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen.; 2) è stata dichiarata un'inammissibilità per ritenuta tardività ai sensi dell'art.
art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen
A ciò deve aggiungersi, in punto di diritto, che, in tema di sequestro preventivo, la decisione di nominare un amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.
art. 321 cod. proc. pen
art. 125 cod. proc. pen
sono violati, ancora, l'art. 125 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno nei confronti di Cariello Massimo, nato a Eboli il 08/02/1970 La Corte Rosario, nato a Eboli il 25/10/1953 De Gregorio Angelo, nato a Montoro il 16/03/1966 Gallozzi Gianni, nato a Cassino il 08/05/1969 avverso l'ordinanza del 28/12/2020 del Gip del Tribunale di Salerno visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 28 dicembre 2020, Gip del Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile il ricorso per incidente di esecuzione proposto dal pubblico ministero e, comunque, rigettato l'istanza di nomina di un amministratore giudiziario avanzata dallo stesso nella fase esecutiva del sequestro preventivo disposto con decreto del 6 novembre 2020 nei confronti degli indagati indicati in epigrafe, per i reati di cui agli artt. 256, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006 e 674 cod. pen. Il Tribunale ha, in particolare, ritenuto la tardività dell'opposizione all'esecuzione, proposta dal pubblico ministero oltre il termine decadenza di 15 giorni previsto dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., nonché l'impossibilità di nomina di un amministratore giudiziario per la corretta gestione dell'impianto sequestrato, di compostaggio e stabilizzazione delle frazioni organiche provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti o solidi urbani, vista la complessa e costosa organizzazione di impresa che lo stesso richiederebbe per il funzionamento, che di per sé non sarebbe nella disponibilità dell'amministratore giudiziario.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Salerno, lamentando che:

1) la stessa è stata pronunciata de plano, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., pur trattandosi di procedimento instaurato ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen.; 2) è stata dichiarata un'inammissibilità per ritenuta tardività ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., pur trattandosi non dell'ipotesi disciplinata da tale disposizione, ma di un incidente di esecuzione promosso ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., non soggetto, pertanto, al termine di cui alla predetta disposizione, perché basato, non sulla riproposizione di analoga istanza già proposta, ma su nuovi elementi di valutazione espressamente enunciati;

3) l'ordinanza impugnata è priva di motivazione ed emessa in violazione dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., perché, avendo il sequestro per oggetto un'azienda, l'unica modalità esecutiva normativamente prevista nel caso in cui occorra mantenere attiva ia gestione aziendale, assicurandone la sottrazione alla disponibilità degli indagati, consiste nella nomina di un amministratore giudiziario; 4) è violato l'art. 321 cod. proc. pen., perché la conferma della facoltà d'uso dell'impianto in capo agli indagati subordinata all'adempimento di prescrizioni in realtà reiteratamente violate, priva di efficacia la finalità della cautela reale;

5) vi è violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen., perché, in motivazione, il giudice aveva disposto il sequestro, condividendo la prospettazione accusatoria in punto di sussistenza del fumus dei reati contestati e connessi alla gestione dell'impianto, ma aveva rilevato l'insussistenza di indizi per ricondurre le immissioni ai primi (rilevanti ai fini dell'art.674 cod. pen.) a problemi di non perfetta gestione dell'impianto e non piuttosto a carenze strutturali e tecnologiche dell'impianto stesso, con ciò rafforzando la necessità della nomina di un amministratore terzo;

6) vi è violazione dell'art. 104- bis disp. att. cod. proc. pen., perché ii rigetto della richiesta di nomina di amministratore giudiziario è stato giustificato sulla base di un'asserita impossibilità per quest'ultimo di disporre la necessaria riorganizzazione di impresa e di interagire con le pubbliche amministrazioni interessate;

7) vi è ulteriore violazione dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., laddove si sostiene che l'amministratore giudiziario avrebbe la veste di un mero custode, chiamato all'esercizio di una mera funzione di controllo dell'impianto sotto sequestro; controllo che il giudice ritiene già validamente posto in essere dalla pubblica dalla polizia giudiziaria;

8) sono violati, ancora, l'art. 125 cod. proc. pen. e l'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., nella misura in cui la motivazione dell'ordinanza, per giustificare la decisione di concedere la facoltà d'uso dell'impianto agli indagati„ fa carico al pubblico ministero di non avere neanche prospettato valide alternative per lo smaltimento dei rifiuti; con la conseguenza che la chiusura dell'impianto avrebbe potuto cagionare alle comunità locali maggiori danni rispetto a quelli che tale chiusura intenderebbe prevenire.

3. Con memoria del 4 maggio 2021, Silvestri Andrea e Paoli Simone, affermando di essere indagati nell'ambito del procedimento, hanno chiesto che il ricorso del pubblico ministero sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di doglianza è manifestamente infondato. L'art. 666 cod. proc. peri, stabilisce, al comma 2, che, se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato e può fare ciò de plano, senza procedere con la fissazione di udienza camerale, per evidenti esigenze di economia processuale. 1.2. Analoghe considerazioni valgono quanto al secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la dichiarazione di inammissibilità per ritenuta tardività ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

Nel caso di specie la mera reiterazione dell'istanza avanzata dal pubblico ministero ha trovato in ogni caso definitiva risposta nell'ordinanza emessa de plano dal Gip, perché il precedente provvedimento, non essendo stato tempestivamente opposto, ha acquisito carattere di definitività. 1.3. Il terzo e il quinto motivo, asseritamente riferiti ad una carenza di motivazione, sono inammissibili per manifesta infondatezza, giacché il provvedimento impugnato fa correttamente riferimento alla possibilità, prevista dalla legge, di affidare la gestione dell'azienda all'indagato, soprattutto in una fase iniziale del procedimento penale; né il ricorrente specifica le effettive ragioni per le quali nel caso di specie la gestione dell'azienda dovrebbe essere affidata ad un amministratore. 1.4.

Il quarto motivo è a sua volta inammissibile, perché si risolve,anch'esso, in una prospettazione di ipotetiche ulteriori violazioni amministrative ascritte agli indagati, che renderebbero non condivisibile la valutazione di merito operata dal giudice di autorizzare la società a continuare a gestire l'impianto sottoposto a sequestro, ma non contiene la compiuta prospettazione di lacune o vizi logici del provvedimento impugnato. 1.5. Parimenti, gli ultimi tre motivi di doglianza si riducono ad una contestazione delle ragioni di merito esposte nell'ampia motivazione del provvedimento impugnato, in cui si fa riferimento ad una serie di prescrizioni imposte, fra le quali la principale ha per oggetto il rispetto del quantitativo di rifiuti stoccati ed è stata puntualmente osservata dai preposti.

A ciò deve aggiungersi, in punto di diritto, che, in tema di sequestro preventivo, la decisione di nominare un amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. per consentire la gestione e l'esercizio del complesso dei beni aziendali non è obbligatoriaima è rimessa alla sfera discrezionale del giudice (Sez. 3, n. 13041 del 28/02/2013, Rv. 255115).

P.Q.M.

Dichiara inammis