Sentenza — n. 34893/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ISIZELE DANIEL nato a BENIN CITY( NIGERIA) il 05/03/1997 avverso la sentenza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI) che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in punto di trattamento sanzionatorio Ricorso trattato ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020.RITENUTO IN FATTO E
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34893/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso di specie, la pena avrebbe potuto essere ulteriormente diminuita in considerazione delle proprie disagiate condizioni di vita e della modica quantità di denaro che avrebbe potuto essere ricavata dalla vendita della sostanza. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.come autorevolmente affermato dalla Corte di cassazione, la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti (Sez.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ISIZELE DANIEL nato a BENIN CITY( NIGERIA) il 05/03/1997 avverso la sentenza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI) che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in punto di trattamento sanzionatorio Ricorso trattato ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020.RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 sig. Izese Daniel ricorre per l'annullamento della sentenza del 21/07/2020 della Corte di appello di Torino che ha confermato la condanna alla pena di cinque mesi di reclusione e 600,00 euro di multa irrogata con sentenza del 13/06/2019 del Tribunale della stessa città, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione, a fine di cessione a terzi, di gr. 10,2 di sostanza stupefacente del tipo cocaina e di gr. 7,07 di sostanza stupefacente del tipo eroina). 1.1.Con unico motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 62, n. 4), cod. pen. osservando che la circostanza attenuante dell'aver agito per conseguire un lucro di speciale tenuità è applicabile al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Nel caso di specie, la pena avrebbe potuto essere ulteriormente diminuita in considerazione delle proprie disagiate condizioni di vita e della modica quantità di denaro che avrebbe potuto essere ricavata dalla vendita della sostanza. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.come autorevolmente affermato dalla Corte di cassazione, la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti (Sez.
U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo Kabiro, Rv. 279499 - 01); 3.2.nel caso di specie, la Corte di appello ha positivamente escluso l'applicazione della circostanza attenuante non solo per la sua astratta incompatibilità con il reato per il quale si procede, ma anche perché «il lucro che può trarsi dalla vendita al dettaglio di tali quantitativi di droga non può ritenersi di speciale tenuità, anche in ragione della tipologia delle sostanze e della suddivisione in dosi da cedere a plurimi acquirenti» (nel caso di specie, le dosi già preconfezionate erano 31); 3.3.di tale specifica 'ratio dedicendi', che esclude la speciale tenuità del lucro in base ad una valutazione di fatto delle circostanze del caso, il ricorrente si disinteressa completamente, rendendo generico il ricorso; 3.4.manca, infatti, una piena correlazione tra i vizi (genericamente) denunciati e le ragioni poste a fondamento dell'atto impugnato; 3.5.secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Rv. 255568); cosicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008 Rv. 240109).
Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro, esso esige pur sempre - a pena di inammissibilità del ricorso - che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
È quindi onere del ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti - s'intende - delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014); 3.6.alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Amm