Sentenza — n. 34891/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 20 gennaio 2020, la Corte d'appello di Firenze, escludendo il ruolo apicale nella contestata associazione per Rosaria Mietitore e riducendo le pene inflitte ad entrambi gli imputati, ne ha confermato la penale responsabilità quale accertata in primo grado per i reati loro rispettivamente ascritti, vale a dire il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la commissione continuata di delitti-fine di cui all'art. 73 T.U. stup. e, quanto alla sola Mietitore, altresì il reato di detenzione illecita di armi comuni da sparo e relative munizioni.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 522 cod. proc. pen, art. 195 cod. proc. pen, art. 157 cod. pen; Sentenza — n. 34891/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Difatti, secondo l'oramai pacifico orientamento di questa Corte, suggellato da un intervento della Sezioni Unite, è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da 1. Mietitore Rosaria, nata a Ercolano il 10/07/1966 2. Durantino Marco, nato a Cercola il 19/01/1986 avverso la sentenza del 20/01/2020 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore dei ricorrenti, avv. Gabriele Terranova, che ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20 gennaio 2020, la Corte d'appello di Firenze, escludendo il ruolo apicale nella contestata associazione per Rosaria Mietitore e riducendo le pene inflitte ad entrambi gli imputati, ne ha confermato la penale responsabilità quale accertata in primo grado per i reati loro rispettivamente ascritti, vale a dire il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la commissione continuata di delitti-fine di cui all'art. 73 T.U. stup. e, quanto alla sola Mietitore, altresì il reato di detenzione illecita di armi comuni da sparo e relative munizioni.
2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del comune difensore fiduciario, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione lamentando, con il primo motivo, il vizio di manifesta illogicità della motivazione per aver la sentenza ritenuto che le fonti di prova a carico ivi riepilogate si corroborassero reciprocamente in quanto convergenti verso un complessivo contesto ambientale, prescindendo però dall'analisi dei singoli fatti e dei singoli coinvolgimenti. Si osserva che sarebbe ad oggi ancora ignoto quali siano i precisi fatti storici ascritti ai singoli imputati che attestino l'esistenza di uno stabile rapporto illecito tra di loro, che si distingua e sovrapponga rispetto al rapporto familiare.
3. Con il secondo motivo di ricorso, si deducono il vizio di motivazione e la violazione della regola di giudizio di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. quanto all'utilizzo delle dichiarazioni del correo Mastropasqua in ordine alla ritenuta prova delle cessioni di stupefacenti in favore dei militari di carriera e di tale Adil - poste a fondamento del reato di cui al capo b) e anche con riguardo alle ricadute sul capo a) - non potendosi ritenere quale riscontro dei reati l'accertata esistenza delle persone in questione.
4. Con il terzo motivo si lamenta - espressamente deducendosi la violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. - che il giudice d'appello, come già il primo giudice, abbia utilizzato nell'accertamento delle imputazioni fatti illeciti non specificamente contestati, vale a dire il trasporto illecito di droga dalla Campania effettuato il 14 ottobre 2005 da Mietitore Gennaro e le presunte cessioni di droga in favore del medesimo e di Vigliotti Concetta.
5. Con riguardo alle dichiarazioni di quest'ultima, con il quarto motivo si reitera la censura di violazione dell'art. 195, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di dichiarazioni concernenti racconti appresi dal marito Mietitore Giovanni, di cui, 5 contrariamente a quanto la sentenza afferma, era stata chiesta l'audizione ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen.
6. Con l'ultimo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 157 cod. pen. per non essere stata dichiarata la prescrizione del reato di cui al capo c) dell'imputazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo del comune ricorso è inammissibile per assoluta genericità, causa di inammissibilità che ricorre non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione Impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Lo stringato motivo - che addebita alla sentenza impugnata di aver elencato "in modo fin troppo dettagliato, tutte le risultanze dotate di potenziale valenza indiziante" - omette qualsiasi confronto con l'articolata motivazione della sentenza che, richiamando (pagg. 5-16) i numerosi elementi di prova già evidenziati dal giudice di primo grado, ne ha motivatamente condiviso la gravità indiziaria, ritenendo il compendio probatorio "univoco e processualmente certo, rappresentato dalla chiamata in correità del Mastropasqua, riscontrata da quella della Vigliotti e dagli accertamenti di pg svolti, dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate" (pag. 22, ove, sino a pag. 25, si sviluppano e argomentano i passaggi motivazionali che sorreggono la conclusione).
Le generiche doglianze non scalfiscono la tenuta logica della decisione che - diversamente da quanto allegato in ricorso - descrive compiutamente i fatti addebitati (anche in relazione alla stabilità del sodalizio criminale) e le singole responsabilità.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, i riscontri alla chiamata in correità di Francesco Mastropasqua si rivengono anche con riguardo alle cessioni di stupefacente dal medesimo effettuate, su incarico di Marco Durantino e nell'interesse dell'associazione, nei confronti dei militari che all'epoca prestavano servizio presso la caserma di Pistoia'e di tale Adil.
Al proposito, appare suggestivo, ma non dirimente, il rilievo dei ricorrenti secondo cui l'unico riscontro oggettivo alle dichiarazioni - auto ed eteroaccusatorie - fatte dal Mastropasqua a proposito del fatto che anche costoro (come altri da lui indicati) fossero abituali acquirenti dello stupefacente da lui spacciato per contfo dell'associazione andasse ravvisato nella mera "esistenza" dei soggetti in questione. Non solo, infatti, gli accertamenti di polizia giudiziaria avevano consentito di verificare le circostanze ex post riferite dal dichiarante circa il fatto che i militari da lui indicati (di cui pure il medesimo fornì le utenze telefoniche) fossero all'epoca di stanza alla caserma di Pistoia, come pure il ragazzo di origine marocchina vivesse nel luogo indicato, ma l'attendibilità, intrinseca ed estrinseca, di tutte le dichiarazioni rese dal teste assistito Mastropasqua - circa l'esistenza e l'operatività dell'associazione, da un lato, e, dall'altro, circa la commissione dei singoli reati-fine che il medesimo si è autoaccusato di aver compiuto nell'interesse del sodalizio - è stata scrupolosamente accertata dai giudici di merito e non forma oggetto di specifica contestazione in questa sede.
Va, pertanto, richiamato il condivisibile principio secondo cui, ai fini della valutazione della chiamata di correo, il "riscontro individualizzante" non può essere inteso come necessariamente concernente le medesime condotte narrate dal dichiarante, potendo riguardare ogni altro profilo idoneo a fondare il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni e riconducibile al fatto da provare (Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro e a., Rv. 273572). In tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata stessa (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e aa., Rv. 260607).3.
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e per essere la deduzione preclusa perché - a quanto consta - si tratta di violazione di legge, e conseguente nullità, verificatasi in primo grado e non dedotta con i motivi di appello né entro la conclusione del relativo giudizio. 3.1. Il trasporto illecito di droga dalla Campania effettuato il 14 ottobre 2005 da Mietitore Gennaro e le cessioni di stupefacenti in favore del medesimo e di Vigliotti Concetta - di cui quest'ultima ha ampiamente riferito - si collocano nell'ambito del periodo temporale indicato in imputazione e corrispondono alle modalità nelle stessa descritte.
Quei fatti - emersi sin dalla fase delle indagini preliminari - erano noti agli imputati, che sul punto hanno pienamente esercitato il diritto di difesa sin dal primo grado di giudizio. Va richiamato, pertanto, il consolidato principio secondo cui, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez.
U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). La violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza, invero, si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio e aa., Rv. 265946; Sez. 1, n. 28877 del 04/06/2013, Colletti, Rv. 256785; Sez. 3, n. 36817 del 14/06/2011, T., Rv. 251081). I ricorrenti non deducono in alcun modo che vi sia stata concreta lesione del loro diritto di difesa. 3.2.
Va in ogni caso rilevato che la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo; ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886; Sez. 6, n. 31436 del 12/07/2012, Di Stefano, Rv. 253217; Sez. 4, n. 14180 del 29/11/2005, dep. 2006, Pelle e aa., Rv. 233952). Nel caso di specie, la sentenza impugnata - sul punto non contestata - non riporta che la nullità fosse stata dedotta, né con i motivi di gravame, né successivamente, sicché la doglianza qui proposta è in ogni caso inammissibile giusta la preclusione di cui all'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., trattandosi di violazione di legge non dedotta nei motivi d'appello.
Deve ribadirsi, al proposito, che laddove si deduca con il ricorso per cassazione il mancato esame da parte del giudice di secondo grado di un motivo dedotto con l'atto d'appello, occorre procedere alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, contenuto n'el provvedimento impugnato, che non menzioni la doglianza proposta in sede di impugnazione di merito, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli e a., Rv. 270627;
Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066). Nella specie ciò non è stato fatto e per ciò solo i ricorsi sono sul punto inammissibili.
4. Il quarto motivo del comune ricorso - sia pur corretto quanto all'allegazione in fatto che lo supporta - è inammissibile per genericità. E' ben vero che la Corte territoriale è incorsa in errore nel ritenere che la difesa degli imputati non avesse richiesto l'audizione di Giovanni Mietitore sulle circostanze riferite, de relato, dalla moglie Concetta Vigliotti come da lui apprese (i ricorrenti hanno al proposito riportato per estratto il verbale di udienza del 20 novembre 2014 da cui risulta infatti tale richiesta). I ricorrenti, tuttavia, non si confrontano con la motivazione della reiezione di tale richiesta effettuata dal giudice di primo grado - il quale aveva ritenuto ininfluenti le eventuali dichiarazioni del marito - e con il tenore della sentenza impugnata, la quale attesta come molte delle dichiarazioni di Concetta Vigliotti utilizzate per la decisione si riferiscano a fatti caduti sotto la percezione della stessa (dai vaglia con cui ella pagava lo stupefacente, alla droga consegnata, davanti a lei, al marito dalla sorella Rosaria).
Non vengono, quindi, in alcun modo indicate le valutazioni tratte dai giudici di merito da dichiarazioni de relato di Concetta Vigliotti che sarebbero inutilizzabili ai sensi dell'art. 195, comma 3, cod. proc. pen., sicché non può in alcun modo valutarsi se le conclusioni raggiunte dalle conformi sentenze restino comunque logicamente supportate, risultando superata la c.d. "prova di resistenza", applicabile anche nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303), con conseguente inammissibilità per genericità della doglianza (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269218;
Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452).
5. Il quinto motivo di ricorso è invece fondato. Essendo stato escluso l'aumento per la contestata recidiva reiterata specifica sin dal primo grado e non potendosi dunque tener conto dell'aumento previsto per la menzionata circostanza aggravante ad effetto speciale ai fini del calcolo della prescrizione (cfr. Séz. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319-01), il termine di prescrizione del reato di cui al capo C) - consumato il 12 maggio 2005, ascritto e ritenuto nei confronti della sola Rosaria Mietitore - è pari a sei anni, aumentabili a sette anni e mezzo in forza delle cause di interruzione verificatesi nel corso del procedimento.
Pur aggiungendo le sospensioni del corso della prescrizione verificatesi nel giudizio di primo grado in relazione a rinvii richiesti e concessi dalla difesa (dal 19/09/2012 al 02/05/2013 e dal 9 all'il. luglio 2013 per adesione all'astensione collettiva dalle udienze, nonché per sessanta giorni conseguenti al rinvio dal 18 febbraio al 5 maggio 2015 per legittimo impedimento), alla data della pronuncia della sentenza impugnata quel reato era sicuramente prescritto. Trattandosi di motivo qui ritualmente dedotto per violazione di legge, non v'è dubbio che lo stesso possa trovare accoglimento in questa sede anche se l'eccezione di prescrizione non fosse stata sollevata nel giudizio di merito.
Difatti, secondo l'oramai pacifico orientamento di questa Corte, suggellato da un intervento della Sezioni Unite, è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett.
b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819), anche se la causa estintiva non era stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio (Sez. 3, n. 11103 del 30/01/2014, Colosso, Rv. 258733).
6. In accoglimento del quinto motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio nei confronti di Rosaria Mietitore, limitatamente al reato di cui al capo C) d'imputazione, per essere il medesimo estinto per intervenuta prescrizione. Segue l'eliminazione dell'aumento di pena per detto reato - satellite - applicato nella misura di mesi otto di reclusione. L'impugnazione della ricorrente Mietitore va nel resto rigettata, così come deve rigettarsi il ricorso proposto da Marco Durantino, con condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Mietitore Rosaria limitatamente al reato di cui al capo C) perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi otto di reclusione. Rigetta nel resto il rico