Cassation Court annuls hunting conviction due to statute of limitations expiration despite procedural appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's conviction without remittal because the crimes had expired under the statute of limitations. The appellant argued the conviction was legally flawed regarding hunting days and prohibited means, but the Court focused on the passage of time. Since the maximum five-year limitation period had elapsed by August 2020, the criminal liability extinguished, rendering the appeal moot.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, 161 cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: The immediate declaration of a cause of non-punishment, such as the expiration of the statute of limitations, mandates the annulment of a conviction without remittal, even if the cassation appeal contains only procedural or sentencing arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MELIS DAVIDE nato a CAGLIARI il 24/11/1977 avverso la sentenza del 17/07/2020 del TRIBUNALE di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo di dichiarare estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 30, lettera H, della legge 147 del 1992 e di dichiarare inammissibile il ricorso nel resto; lette le conclusioni dell'Avv. Filippo Viola: "dichiarare la prescrizione dei reati contestati, entrambi sussumibili nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 30 lettera H, legge 157/1992".
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del Tribunale di Cagliari del 17 luglio 2020 Davide Melis è stato condannato alla pena di C 500,00 di ammenda, con la sospensione condizionale della pena, relativamente ai reati di cui agli art. 81 cod. pen. e 30, lettere F (in tal senso modificata l'originaria imputazione per la lettera A) e H, legge 157 del 1992, perché esercitava la caccia ed abbatteva due cinghiali mediante utilizzo di arma con munizioni spezzate (pallettoni) in un giorno non consentito e con mezzi vietati; commessi il 12 novembre 2015.
2. L'imputato ha proposto appello, trasmesso a questa Corte di Cassazione ex art. 568, comma 5, e 593, comma 3, cod. proc. pen., con i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.
1. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (emergente dagli atti del processo e dalla sentenza impugnata). Violazione di legge (art. 30, comma 1, lettera F e lettera H, legge 157/1992, 25 Costituzione e 199 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, relativamente alla qualificazione giuridica del fatto. Il ricorrente si era recato a caccia in un giorno in cui la caccia era consentita. Durante la caccia alcuni cinghiali aggredivano i suoi cani costringendolo ad abbattere i cinghiali per la salvaguardia dei cani. Non sussistono dubbi sulla correttezza della contestazione sub lettera H dell'art. 30 citato (caccia con mezzi vietati); errata, invece, la contestazione per la lettera A dell'art. 30 (esercizio della caccia in periodo di divieto generale), tanto che il giudice ha dovuto riqualificare la fattispecie, nella lettera F dell'art. 30 citato (caccia nei giorni di silenzio venatorio).
Tale riqualificazione risulta comunque errata. Infatti, il silenzio venatorio è riferibile in i Sardegna solo ai giorni di martedì e di venerdì, date decise stagione per stagione dalla Regione con il calendario venatorio, in relazione alla normativa nazionale (art. 18 legge 157/1992). Il giorno di silenzio venatorio deve essere previsto solo dalla normativa nazionale in quanto ne consegue una responsabilità penale per la sua violazione. In realtà l'abbattimento di cinghiali (giovedì 12 novembre 2015) integra la fattispecie dell'art. 30, comma 1, lettera H della legge 157/1992 con il risultato che la condotta del ricorrente avrebbe integrato più lesioni della medesima disposizione, con la logica conseguenza della possibilità dell'oblazione chiesta fin dall'opposizione al decreto penale di condanna.
Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso non risulta inammissibile. La qualificazione giuridica del fatto relativamente alla caccia nei giorni di silenzio venatorio attiene ai rapporti tra legge statale e legge Regionale. Infatti, "Il contenuto del divieto dell'attività venatoria, come enunciato nell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), va individuato facendo ricorso alla legge regionale, poiché il comma primo della citata disposizione attribuisce alle Regioni il potere di stabilire il calendario dell'intera annata venatoria ed in questa materia la legge statale ha uno spazio di applicazione residuale, secondo quanto stabilito dall'art. 117 Cost. Inoltre, il contenuto generale del divieto, in base al combinato disposto tra l'art. 18 e l'art. 30, lett.
a) della citata legge, non cessa di essere tale anche nel caso in cui la legislazione regionale individui i destinatari di esso solo nei soggetti non residenti nella Regione stessa, con la finalità di tutelare la fauna dagli abbattimenti eccessivi" (Sez. 3, Sentenza n. 20678 del 11/03/2004 Ud. - dep. 04/05/2004 - Rv. 228916 - 01). Risulta certamente non manifestamente infondata la questione della qualificazione giuridica del fatto della caccia al cinghiale il 12 novembre 2015, se in un giorno di "silenzio venatorio" (art. 30 lettera F, citato) o solo di caccia a specie non consentita o con mezzi vietati (art. 30, lettera H, citato).
Conseguentemente, l'istanza di oblazione è stata respinta sulla base di un presupposto giuridico errato. Solo il ricorso inammissibile avrebbe precluso il rilievo della presenza di una causa di non punibilità ex art. 129, cod. proc. pen.: «L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso)» (Sez.
U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 21726601). Invece l'immediata declaratoria della causa di non punibilità (nella specie, l'estinzione del reato per prescrizione) deve essere pronunciata, nell'ipotesi di ricorso ammissibile, pur quando con il ricorso per cassazione siano stati proposti solo motivi inerenti al trattamento sanzionatorio, o altri motivi: «L'obbligo di dichiarazione immediata di una causa di non punibilità determina l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, ove sia nel frattempo maturato il termine di prescrizione del reato, pur quando con il ricorso per cassazione siano stati proposti esclusivamente motivi inerenti al trattamento sanzionatorio» (Sez. 5, n. 2334 del 18/11/2015 - dep. 20/01/2016, P.G. in proc.
Rodomonte, Rv. 26641401; vedi anche Sez. 2, n. 10515 del 12/12/2014 - dep. 12/03/2015, Tiberi, Rv. 26256801). Nel caso in giudizio alla data del 5 agosto 2020, era decorso il termine massimo di prescrizione di anni 5, ex art. 157 e 161, cod. pen. Conseguentemente la sentenza impugnata deve annullarsi senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Cos