Sentenza — n. 34885/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Messina ha condannato Longo Vince4nzo e Sergi Carmelina alla pena di C 3.000,00 di ammenda relativamente al reato loro contestato di cui agli art. 110 cod. pen. e 44, primo comma, lettera A, d.P.R. 380 del 2001, perché, in concorso tra loroi y nella qualità di proprietari dell'opera, realizzavano un manufatto eccedente per dimensioni quanto descritto nel progetto presentato il 26 febbraio 2018 per la collocazione, in sostituzione di quella esistente, di una struttura precaria ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 4/2003; accertato il 15 febbraio 2019.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 110 cod. pen; Sentenza — n. 34885/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I due imputati hanno proposto ricorso, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LONGO VINCENZO nato a CATANIA il 30/01/1946 SERGI CARMELINA nato a BIANCAVILLA il 18/02/1951 avverso la sentenza del 17/12/2020 del TRIBUNALE di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO ) che ha concluso chiedendo di qualificare il ricorso quale appello con la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Messina.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Messina ha condannato Longo Vince4nzo e Sergi Carmelina alla pena di C 3.000,00 di ammenda relativamente al reato loro contestato di cui agli art. 110 cod. pen. e 44, primo comma, lettera A, d.P.R. 380 del 2001, perché, in concorso tra loroi y nella qualità di proprietari dell'opera, realizzavano un manufatto eccedente per dimensioni quanto descritto nel progetto presentato il 26 febbraio 2018 per la collocazione, in sostituzione di quella esistente, di una struttura precaria ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 4/2003; accertato il 15 febbraio 2019.
2. I due imputati hanno proposto ricorso, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.
1. Motivazione mancante o apparente; motivazione contraddittoria e manifestamente illogica con travisamento della prova. Con i due motivi proposti i ricorrenti denunciano la totale assenza della motivazione della sentenza impugnata che ha omesso di valutare (neanche per la sconfessione) la documentazione prodotta all'udienza del 17 dicembre 2020, in base alla quale lo stesso P.M. aveva concluso per l'assoluzione di entrambi gli imputati. Nessun riferimento in sentenza anche all'escussione dei testi che riferivano della sanatoria delle opere edilizie ritenute abusive. Al giudice sono stati prodotti sia il parere preventivo di conformità alla normativa antisismica e sia il progetto in sanatoria ivi richiamato; i ricorrenti avevano presentato al Comune di Nizza di Sicilia la comunicazione di inizio dei lavori (CILA) per la regolarizzazione delle opere. I lavori, pertanto sono stati sanati. Hanno chiesto, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. I ricorsi risultano fondati in quanto la sentenza impugnata (inappellabile ex art. 593, terzo comma, cod. proc. pen., in quanto è stata applicata la sola pena dell'ammenda) risulta senza motivazione sulla prospettazione degli imputati, ovvero sulla sanatoria delle opere abusive (con la produzione della documentazione all'udienza del 17 dicembre 2020, non analizzata minimamente dalla sentenza). La decisione impugnata si limita a richiamare gli accertamenti di P.G. (unitamente al tecnico comunale) al momento del sopralluogo e la sussistenza dell'abuso, peraltro non contestato dagli imputati che, invece, sostengono la sanatoria per i comportamenti e gli atti successivi, non valutati dal giudice di merito. Si impone, quindi, l'annullamento con rinvio al Tribunale di Messina per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina