Sentenza — n. 34684/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sui ricorso proposti da Gobbi Cavanna Anna, nata a Piacenza il 20/08/1930 Società Tansini Gomme s.r.l. avverso l'ordinanza del 04/11/2020 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 100 cod. proc. pen, art. 183 cod. proc. civ, art. 666 cod. proc. pen, art. 665 cod. proc. pen, art. 676 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34684/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Occorre richiamare, a tal proposito, il costante orientamento di questa Corte (Sez. 1, n. 8361 del 10/01/2014, Rv. 259174, Sez. 6, n. 46429 del 17/09/2009, Rv. 245440; Sez. 6, n. 11796 del 4/03/2010, Rv. 246485, Sez. 6, n. 13798 del 20/01/2011, Rv. 249873), secondo cui per i soggetti portatori di interessi meramente civilistici trova applicazione la regola dell'art. 100 cod. proc. pen., la quale prevede espressamente che la parte civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale.
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la seguente SENTENZA sui ricorso proposti da Gobbi Cavanna Anna, nata a Piacenza il 20/08/1930 Società Tansini Gomme s.r.l. avverso l'ordinanza del 04/11/2020 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
I 1. Con l'impugnata ordinanza, la Corte di appello di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta nell'interesse di Anna Gobbi Cavanna, in proprio e quale legale rappresentante dalla Tansini Gomme s.r.l., contro il provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione, in favore della Tensini Gomme s.r.I., degli immobili siti in Piacenza, Strada Caorsana n. 75, dei quali era stata disposta la confisca con la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata dal Tribunale di Piacenza per il delitto ex art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 nei confronti di Marco Fagioli.
2. Avverso l'indicata ordinanza, Anna Gobbi Cavanna, nelle qualità sopra indicate, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen. per omessa motivazione sul punto concernete la confisca delle quote della E. Tansini Gamme s.r.l. Assume il difensore che erroneamente il giudice dell'esecuzione ha ritento che la Gobbi non rivesta il ruolo di persona estranea al reato, in quanto ha omesso di valutare che il Tribunale cautelare di Piacenza, con ordinanza del 14 luglio 2014, aveva escluso la fittizietà dell'atto di cessione delle quote della E. Tansini Gomme s.r.l. alla Gobbi, così revocando il sequestro di tali quote, restituite alla Gobbi. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen. in relazione alla qualificazione della confisca e alla effettività della cessione delle partecipazione della Tansini Gomme s.r.l. Il difensore censura l'ordinanza impugnata, laddove ha affermato che i beni in esame siano stati oggetto di confisca per equivalente, circostanza travisata perché la confisca è stata disposta ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen., norma che espressamente fa salvi i diritti del terzo estraneo, quale deve intendersi la E. Tansini Gomme s.r.I., proprietaria degli immobili oggetto di confisca. La Corte d'appello, inoltre, avrebbe erroneamente individuato nella Gobbi la proprietaria degli immobili, che, diversamente, appartengono all'indicata società. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'asserita non estraneità della Gobbi al reato di intestazione fittizia dei beni. Assume il difensore che l'ordinanza impugnata non solo non adduce alcun elemento a sostegno della fittizietà dell'acquisto delle quote della E. Tansini Gomme s.r.l. da parte della Gobbi, ovvero della perdurante "disponibilità" dei beni confiscati da parte del condannato, ma nemmeno si confronta con i documenti prodotti dalla difesa, da cui emergerebbe come la Gobbi abbia non solo formalmente assunto, ma anche concretamente esercitato, i poteri di amministrazione della società.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Secondo la prospettazione difensiva, i beni immobili di cui si chiede la restituzione sono di proprietà della E. Tansini Gomme s.r.I., di cui Anna Gobbi Cavanna è legale rappresentante.
3. Da ciò deriva, in primo luogo, l'inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso proposto in proprio da Anna Gobbi Cavanna.
4. Alla medesima conclusione deve giungersi con riguardo al ricorso proposto da Anna Gobbi Cavanna nella qualità di legale rappresentante della E. Tansini Gomme s.r.I., quale terzo estraneo e portatore di un interesse meramente civilistico.
5. Occorre richiamare, a tal proposito, il costante orientamento di questa Corte (Sez. 1, n. 8361 del 10/01/2014, Rv. 259174, Sez. 6, n. 46429 del 17/09/2009, Rv. 245440; Sez. 6, n. 11796 del 4/03/2010, Rv. 246485, Sez. 6, n. 13798 del 20/01/2011, Rv. 249873), secondo cui per i soggetti portatori di interessi meramente civilistici trova applicazione la regola dell'art. 100 cod. proc. pen., la quale prevede espressamente che la parte civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale.
La posizione processuale del terzo interessato, infatti, è nettamente distinta, sotto il profilo difensivo, da quella dell'indagato e dell'imputato, i quali, in quanto assoggettati all'azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege ed è titolare di un diritto di impugnazione nell'interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti cd. "personalissimi".
Non così per il terzo interessato: al pari dei soggetti indicati dall'art. 100 cod. proc. pen., egli è portatore di interessi civilistici, per cui, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore, come del resto avviene nel processo civile ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ.
6. Non rileva che l'art 100 cod. proc. pen. non preveda espressamente, tra le categorie di soggetti ivi indicati, anche il terzo interessato che faccia valere il proprio diritto in sede esecutiva, proponendo istanza ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., risultando quest'ultima posizione processuale, in ragione del carattere meramente civilistico degli interessi che ne giustificano la partecipazione al relativo procedimento, pienamente equiparata a quelle espressamente menzionate, non in termini di tassatività, dalla norma in esame (così Sez. 6, n. 3727 del 30/09/2015, dep. 2016, De Angelis, cit.). Del resto, tale conclusione è coerente con l'onere di domiciliazione imposto al terzo interessato durante la fase sia della indagini preliminari, sia del processo di merito: sarebbe del tutto illogico che il terzo, il quale può stare in giudizio nella fase procedimentale solo per il tramite di un procuratore speciale, nella fase esecutiva, la quale è la naturale prosecuzione del processo una volta che la sentenza sia divenuta irrevocabile, possa agire personalmente.
7. Ne deriva che nel procedimento di esecuzione ex art. 665 cod. proc. pen. il terzo interessato soggiace alla regola della domiciliazione ex lege presso il difensore, a mente dell'art. 100, comma 5, cod. proc. pen..
8. Ciò premesso, nella vicenda in esame, si rileva che al difensore, il quale ha redatto e presentato l'incidente di esecuzione ex art. 676 cod. proc. pen, non è stata rilasciata la procura speciale. Invero, in calce all'atto di "restituzione di beni nell'interesse del terzo estraneo", datato 2 marzo 2020 e depositato presso la cancellaria della Corte di appello di Bologna il seguente 4 marzo, vi è solamente l'atto di nomina del difensore", con il quale Anna Gobbi Cavanna, in proprio e in qualità di Presidente del CdA e legale rappresentante della E. Tansini Gomme s.r.I., dichiara di nominare "l'Avv.
Prof. Luigi Stortoni del Foro di Bologna quale proprio difensore ai fini del procedimento di esecuzione ex art. 665 ss. c.p.p. introdotto dalla sopra estesa richiesta di restituzione di beni sequestrati e confiscati ex art. 676 c.p.p., con delega e mandato conferiti anche per la rappresentanza in giudizio, per la proposizione e coltivazione di istanze ed azioni, per l'eventuale impugnazione di provvedimenti pregiudizievoli". Come risulta dal tenore letterale della norma, si tratta, in coerenza con l'intitolazione dell'atto, di una mera nomina di difensore di fiducia e non anche di una procura speciale, la cui mancanza, essendo causa di inammissibilità dell'atto introduttivo, è rilevabile in questa sede di legittimità.
9. Né una conclusione del genere è scalfita dal principio secondo cui, in tema di procedimento di esecuzione, il difensore dell'interessato è legittimato, iure proprio, a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il giudizio, senza necessità che, a tal fine, sia munito di procura speciale, in quanto, ai sensi dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen., rientrante tra i soggetti, cui è notificata detta ordinanza, che possono proporre ricorso per cassazione. (Sez. 3, n. 27918 del 04/04/2019, dep. 25/06/2019, Postiglione, Rv. 276353). Invero, il difensore del terzo estraneo è legittimato ad impugnare iure proprio l'ordinanza di rigetto dell'incidente di esecuzione solo se, in suo favore, sia stata previamente rilasciata dal soggetto terzo, che difende e rappresenta, la procura speciale per la proposizione dell'incidente di esecuzione: il che, come detto, nel caso di specie non è avvenuto.
10. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del