Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 34683/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34683/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34683/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Trento ha dichiarato inammissibile, perché tardivamente proposta„ l'opposizione al decreto penale di condanna emesso nei confronti di Corrado Welscher in relazione ai reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 d.lgs. n. 42 del 2004.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 169 cod. proc. pen, art. 461 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34683/2021 — snpen · Corte di Cassazione: c) cod. proc. pen. con riferimento all'art. 461 cod. proc. pen., per aver il Tribunale ritenuto erroneamente intempestiva l'opposizione, nonostante l'omessa notificazione del decreto penale di condanna all'imputato.

Parole chiave

Generato dall'IA
domanda d'asilo tardiva ordine d'arresto per estradizione esecuzione all'estero corretta notificazione revoca del permesso di dimora ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 169 cod. proc. pen
art. 461 cod. proc. pen
con riferimento all'art. 461 cod. proc. pen., per aver il Tribunale ritenuto erroneamente intempestiva l'opposizione, nonostante l'omessa notificazione del decreto penale di condanna all'imputato.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Welscher Corrado, nato a Nova Levante il 23/04/1941 avverso l'ordinanza del 19/02/2021 del Tribunale di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Trento per l'ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Trento ha dichiarato inammissibile, perché tardivamente proposta„ l'opposizione al decreto penale di condanna emesso nei confronti di Corrado Welscher in relazione ai reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 d.lgs. n. 42 del 2004.

2. Avverso l'indicata ordinanza, Corrado Welscher, per il ministero del difensore d'ufficio, propone ricorso per cassazione affidato da due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 169, 178, lett. c), 179, 465, 456, comma 3, cod. proc. pen. per omessa notifica all'imputato del decreto di giudizio immediato e del successivo decreto di rinvio con rassegnazione "a nuovo ruolo". Il difensore eccepisce la nullità del decreto di giudizio immediato conseguente all'opposizione al decreto penale di condanna, in quanto notificato all'imputato, ai sensi degli artt. 170 ss. cod. proc. pen. e 1 ss.l. n. 890 del 1982, all'indirizzo di residenza in Italia in Nova Levante, via Prezemberg n. 8, notifica che non è andata a buon fine "per temporanea assenza del destinatario", nonostante dagli atti risulti l'iscrizione del Welscher all'AIRE a far data dal 14 marzo 2013, con l'indicazione dell'indirizzo estero in Park Beach Condo Room 16004-592 M.5 Soj 0150 Chon Buri (Thailandia), ciò che avrebbe dovuto comportare l'attivazione della procedura di notificazione prevista dall'art. 169 cod. proc. pen.

In ogni caso, il difensore eccepisce la mancata notifica all'imputato del provvedimento emesso il 2 febbraio 2021 fuori udienza, con cui il procedimento è stato riassegnato ad altro magistrato per l'udienza del 19 febbraio 2021. 2.2. Con il secondo motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. con riferimento all'art. 461 cod. proc. pen., per aver il Tribunale ritenuto erroneamente intempestiva l'opposizione, nonostante l'omessa notificazione del decreto penale di condanna all'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento, seppure per motivi diversi da quelli dedotti.

2. Ai fini qui di interesse, dagli atti emerge che:

a) il decreto penale di condanna, emesso dal G.i.p. del Tribunale di Trento 1'11 marzo 2020, fu notificato, in data 15 maggio 2020, a Corrado Welscher, per compiuta giacenza, e, in data 14 marzo 2020, al difensore d'ufficio, avv. Giovanni Rambaldi, il quale presentò atto di opposizione in data 3 luglio 2020, con richiesta di giudizio immediato;

b) in conseguenza dell'opposizione, ritenuta "rituale" dal G.i.p., questi, in data 13-14 luglio 2020, emise decreto di citazione di giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, citando l'imputato a comparire per l'udienza del 3 febbraio 2021 avanti al Tribunale di Trento;

c) con provvedimento del Presidente di Sezione del 2 febbraio 2021, il processo fu riassegnato a diverso giudice, nella persona dalla dott.ssa Elena Farhat, la quale, con decreto del 2 febbraio 2021, fissò udienza avanti a sé per il giorno 19 febbraio 2021;

d) in tale udienza, il Tribunale, rigettò l'eccezione preliminare, sollevata dal difensore, ad oggetto l'omessa notifica all'imputato del decreto penale di condanna, e, d'ufficio, rilevò la tardività dell'opposizione, dichiarando l'esecutività del decreto penale di condanna.

3. Orbene, a prescindere della fondatezza delle questioni sollevate dal ricorrente, incentrate sulla regolare notifica del decreto penale di condanna all'imputato, cittadino italiano residente all'estero, come emerge dal certificato anagrafico, in atti, sul quale è annotata l'iscrizione del Welscher all'A.I.R.E. a far data dal 14 marzo 2013, deve osservarsi che il Tribunale, adito per la celebrazione del giudizio immediato a seguito di opposizione al decreto penale di condanna, in maniera abnorme ha ritenuto la tardività dell'opposizione, situazione che avrebbe dovuto essere rilevata, se del caso, solamente dal G.i.p., il quale, peraltro, considerandola "rituale", l'ha accolta, emettendo il decreto di giudizio immediato.

Il Tribunale, pertanto, una volta instaurato il giudizio ordinario a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, laddove ha ravvisato la tardività dell'opposizione, dichiarando conseguentemente l'esecutività del decreto opposto, ha esercitato un potere che non gli è conferito dalla legge, il che integra un'ipotesi di abnormità dell'atto, la quale è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità quando essa, come nella specie, incida in termini essenziali sul thema decidendum devoluto alla Corte (Sez. 4, n. 1488 del 13/05/1998, dep. 30/07/1998, p.m. in c.

Cidello).

4. Ne segue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale perché, verificata la regolare costituzione delle parti, proceda al giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Trento per l'ulteriore corso. Così deciso il 14/09