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Sentenza — n. 34680/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34680/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34680/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Giudicando in sede di rinvio disposto dalla Quarta sezione penale di questa Corte con sentenza n. 17238 del 5 febbraio 2019 - la quale aveva annullato l'ordinanza della Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, del 17 luglio 2018, che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riparazione presentata dagli eredi di Giampietro Argiolas, deceduto il 19 novembre 2015, in relazione all'ingiusta detenzione sofferta dall'8 ottobre 2010, data di esecuzione del fermo ex art. 384 cod. proc. pen., sino all'8 maggio 2014, dapprima in carcere, dal 23 aprile 2012 agli arresti domiciliari, in relazione a una serie di delitti (detenzione di esplosivo, ricettazione, danneggiamento aggravato, minaccia aggravata e altro), da cui l'Argiolas era stato definitivamente assolto per non aver commesso il fatto con sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in data 8 maggio 2014, irrevocabile il 13 gennaio 2016 - con l'impugnata ordinanza la Corte di merito rigettava l'istanza in esame, ravvisando, nella condotta dell'Argiolas, gli estremi della colpa grave.

Regesto Legislator

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art. 384 cod. proc. pen, art. 314 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34680/2021 — snpen · Corte di Cassazione: al fatto che tre giorni prima dell'attentato, l'Argiolas, insieme al Sedda, fosse transitato, verso mezzanotte, davanti alla casa dal Sindaco Marras, vittima del successivo attentato, e, in quella circostanza i due uomini avessero discusso apertamente della possibile presenza della forze dell'ordine in quel luogo, nella speranza di non essere visti, di cosa riferire per giustificare la loro presenza in quel luogo e a quell'ora.

Parole chiave

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indennizzo per detenzione ingiustificata diritti del detenuto semiprigionia riabilitazione prigioniero politico impunità

Disposizioni normative citate

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art. 384 cod. proc. pen
art. 314 cod. proc. pen
pen., in relazione all'art. 314 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Argiolas Leonardo, nato a Noragugume il 07/02/1945 Lai Giannina, nata a Ilbono il 25/06/1951 Argiolas Maria Assunta, nata a Nuoro il 03/11/1975 Argiolas Loredana, nata a Nuoro il 01/01/1981 Argiolas Luisella, nata a Ghilarza il 29/05/1982 Argiolas Giacomino, nata a Ghilarza il 28/10/1983 avverso l'ordinanza del 18/12/2020 della Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Giudicando in sede di rinvio disposto dalla Quarta sezione penale di questa Corte con sentenza n. 17238 del 5 febbraio 2019 - la quale aveva annullato l'ordinanza della Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, del 17 luglio 2018, che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riparazione presentata dagli eredi di Giampietro Argiolas, deceduto il 19 novembre 2015, in relazione all'ingiusta detenzione sofferta dall'8 ottobre 2010, data di esecuzione del fermo ex art. 384 cod. proc. pen., sino all'8 maggio 2014, dapprima in carcere, dal 23 aprile 2012 agli arresti domiciliari, in relazione a una serie di delitti (detenzione di esplosivo, ricettazione, danneggiamento aggravato, minaccia aggravata e altro), da cui l'Argiolas era stato definitivamente assolto per non aver commesso il fatto con sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in data 8 maggio 2014, irrevocabile il 13 gennaio 2016 - con l'impugnata ordinanza la Corte di merito rigettava l'istanza in esame, ravvisando, nella condotta dell'Argiolas, gli estremi della colpa grave.

2. Avverso l'indicata ordinanza, Leonardo Argiolas, Giannina Lai, Maria Assunta Argiolas, Luisella Argiolas, Loredana Argiolas e Giacomino Argiolas, a mezzo del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, propongono ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, con cui eccepiscono il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge con riferimento agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 43 cod. pen., in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. Osservano i ricorrenti che, se è vero che l'Argiolas, nel corso dell'interrogatorio all'esito al provvedimento di fermo, si è avvalso della facoltà di non rispondere, esercitando una sua prerogativa, è altresì vero che ha dichiarato la propria estraneità ai fatti a lui contestati.

Quanto, poi, alla circostanza che la sera dell'attentato l'Argiolas tentò di contattare telefonicamente il Sedda, tale dato appare neutro, proprio perché l'Argiolas non riuscì a parlare con l'interlocutore. Con riferimento, infine, all'intercettazione ambientale del 21 settembre 2010, osservano i ricorrenti che, in sede di cognizione, detta conversazione era stata ritenuta del tutto neutra e priva di valenza indiziaria. La Corte di merito, inoltre, non avrebbe considerato le istanze di revoca e sostituzione della misura cautelare avanzate nel corso del procedimento, senza argomentare in ordine alla ragioni per le quali la misura non solo è stata applicata, ma mantenuta sino alla sentenza assolutoria.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.

I ricorsi sono infondati e devono, pertanto, essere rigettati.

2. A seguito dell'annullamento della precedente ordinanza, con cui era stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza ex art. 314 cod. proc. pen. per asserita carenza di legittimazione ad agire dei ricorrenti, la Corte di merito ha esaminato il merito della questione, ravvisando una condotta gravemente colposa dell'Argiolas, il quale, nel corso dell'interrogatorio in sede di convalida del fermo, si era avvalso della facoltà di non rispondere, semplicemente asserendo la sua estraneità ai fatti, ma senza fornire una versione differente rispetto agli elementi di accusa, e, in particolare, non prendendo posizione rispetto:

1) al fatto che la sera dell'attentato l'Argiolas avesse tentato più volte di mettersi in contatto con il Sedda, condannato per i delitti in esame;

2) al fatto che tre giorni prima dell'attentato, l'Argiolas, insieme al Sedda, fosse transitato, verso mezzanotte, davanti alla casa dal Sindaco Marras, vittima del successivo attentato, e, in quella circostanza i due uomini avessero discusso apertamente della possibile presenza della forze dell'ordine in quel luogo, nella speranza di non essere visti, di cosa riferire per giustificare la loro presenza in quel luogo e a quell'ora.

3. Va osservato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di riparazione dell'ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, può rilevare anche il comportamento silenzioso o mendace dell'imputato - seppure legittimamente tenuto nel procedimento - su circostanze ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi a base del provvedimento cautelare (Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017 - dep. 09/11/2017, Pedetta, Rv. 271419; Sez. 4, n. 25252 del 20/05/2016 - dep. 17/06/2016, Ministero Economia Finanze ed altro, Rv. 267393;

Sez. 3, n. 29967 del 02/04/2014 - dep. 09/07/2014, Bertuccini, Rv. 259941). Si è precisato, inoltre, che la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave poiché è onere dell'interessato apportare immediati contributi o riferire circostanze che avrebbero indotto l'Autorità Giudiziaria ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare (Sez. 4, n. 24439 del 27/04/2018, dep. 30/05/2018, Stamatopoulou, Rv. 273744).4.

Orbene, nella vicenda in esame, poiché gli elementi dinanzi indicati avevano una valenza gravemente indiziante, rispetto ai quali l'Argiolas sarebbe stato in grado, sin dal primo interrogatorio, di fornire specifici chiarimenti - così fornendo una lettura alternativa su come mai, tre sere prima dell'attentato, fosse transitato, in orario notturno, con il Sedda, uno dei soggetti poi definitivamente condannati per quel fatto, davanti alla casa del Sindaco, oggetto del successivo atto intimidatorio, e, in quella circostanza i due uomini avessero discusso apertamente della possibile presenza della forze dell'ordine, nella speranza di non essere visti, accordandosi per una comune giustificazione circa la loro presenza in quel luogo e a quell'ora. e perché la sera stessa dell'attentato avesse cercato più volte di contattare proprio il Sedda -, deve ritenersi corretta la valutazione, in termini ostativi, dell'atteggiamento reticente, rispetto alla scelta di un'immediata e completa messa a disposizione, da parte dell'Argiolas, di tutte le sue conoscenze, non essendo sufficiente, per escludere la sussistenza della colpa grave, la generica affermazione di estraneità ai fatti, a fronte della contestazione di precisi elementi integranti il requisito della gravità indiziaria.

Come correttamente osservato dalla Corte territoriale, l'Argiolas, messo di fronte ad accuse gravissime, nel corso del primo interrogatorio non ha mai fornito chiarimenti in relazione agli elementi che gli furono contestati, né, a quanto risulta, li ha mai forniti nel corso dell'intero procedimento, nemmeno per il tramite dei propri difensori, e, quindi, non ha mai chiarito, nel corso del procedimento, i suoi rapporti con il Sedda nei termini dinanzi indicati, il che ha indubbiamente contribuito all'adozione della misura e al suo mantenimento, influendo sulla formazione del convincimento di un'apparente partecipazione dell'Argiolas ai fatti che gli erano contestati.

5. Né ha alcuna influenza la circostanza che i dati dinanzi indicati siano stati ritenuti privi di rilevanza indiziaria in sede di cognizione, stante la diversità delle valutazioni che è chiamato a compiere il giudice in sede di riparazione per ingiusta detenzione, il quale, a differenza del giudice della cognizione, non deve accertare la colpevolezza dell'imputato, bensì valutare se costui abbia dato causa, con la propria condotta dolosa o gravemente colposa, all'ingiusta detenzione, sulla base degli elementi probatori disponibili, con il solo limite del non poter ritenere accertati fatti esclusi in sede di cognizione od escludere circostanze riconosciute esistenti dal giudice che ha emesso la pronuncia di merito (Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039).

6. Per i motivi indicati, i ricorsi devono essere rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/06/2021. Il Consigliere estenso