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Sentenza — n. 34678/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34678/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34678/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 5 febbraio 2021, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza presentata dall'odierna ricorrente, volta ad ottenere la revoca dell'ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate, disposto, contestualmente alla condanna per reato urbanistico, con sent. Trib. Santa Maria Capua Vetere del 1 luglio 2011, divenuta definitiva.

Regesto Legislator

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art. 31 d.p.r. 380/2001, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34678/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. 3.1. Quanto all'omessa motivazione sull'istanza istruttoria, l'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. prevede che "il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio". Dall'ordinanza si ricava che nel procedimento era stato sentito il responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune e che era pendente un procedimento amministrativo avviato in autotutela e destinato a concludersi con l'annullamento del permesso di costruire rilasciato in sanatoria, per una serie di ragioni che ne determinavano l'illegittimità, talune delle quali l'ordinanza ha condiviso.

Parole chiave

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permesso di demolizione ritiro dell'autorizzazione revoca della decisione amministrativa sfratto legittimazione a contestare licenza impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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art. 31 d.p.r. 380/2001
47/1985 (oggi art. 31 d.p.r.
art. 616 cod. proc. pen
186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Lorenzo Gemma, nata a Capua il 12/05/1978 avverso l'ordinanza del 05/02/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 5 febbraio 2021, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza presentata dall'odierna ricorrente, volta ad ottenere la revoca dell'ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate, disposto, contestualmente alla condanna per reato urbanistico, con sent. Trib. Santa Maria Capua Vetere del 1 luglio 2011, divenuta definitiva.

2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, l'istante ha proposto ricorso per cassazione, deducendo innanzitutto la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 7 I. 47/1985 (oggi art. 31 d.p.r. 380/2001), per aver il giudice ritenuto l'insussistenza delle condizioni legittimanti la revoca del provvedimento di demolizione pur essendo stato rilasciato permesso di costruire in sanatoria delle opere edilizie, erroneamente reputato illegittimo dal giudice dell'esecuzione sotto due profili. In primo luogo, si osserva che, contrariamente a quanto ritenuto, gli interventi di demolizione indicati nel provvedimento di sanatoria non erano stati richiesti per garantire la conformità del fabbricato alla vigente normativa edilizia, trattandosi di interventi funzionali a mere scelte tecnico-progettuali.

Sotto un secondo profilo, si rileva che già al momento di originaria contestazione degli abusi, gli immobili erano conformi per sagoma, volumi e prospetti a quanto assentito nel permesso di costruire n. 64/2005, dovendosi soltanto sanare la diversa destinazione d'uso rispetto a quella artigianale, originariamente prevista dal titolo, vale a dire quella turistico-ricettiva di fatto successivamente impressa. Tale diversa destinazione d'uso - allega la ricorrente - era consentita dallo strumento urbanistico sia al momento dell'edificazione sia al momento della richiesta della sanatoria ed il requisito della doppia conformità era stato in generale accertato dal competente ufficio comunale che ebbe ad accogliere l'istanza di sanatoria Si lamenta, da ultimo, l'assoluta mancanza di motivazione in ordine alla richiesta istruttoria avanzata nel giudizio di esecuzione per escutere la funzionaria che rilasciò il permesso di costruire in sanatoria.

3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. 3.1. Quanto all'omessa motivazione sull'istanza istruttoria, l'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. prevede che "il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio". Dall'ordinanza si ricava che nel procedimento era stato sentito il responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune e che era pendente un procedimento amministrativo avviato in autotutela e destinato a concludersi con l'annullamento del permesso di costruire rilasciato in sanatoria, per una serie di ragioni che ne determinavano l'illegittimità, talune delle quali l'ordinanza ha condiviso.

Sia pur implicitamente, si ricava dunque con evidenza che il giudice non ha ritenuto necessario assumere la deposizione del funzionario che aveva rilasciato il provvedimento ritenuto illegittimo. Del resto, il ricorso - sul punto generico - non indica le ragioni per cui l'assunzione della deposizione del funzionario sarebbe stata decisiva. 3.2. Del pari generica è la doglianza secondo cui il provvedimento di sanatoria avrebbe rispettato il requisito della c.d. doppia conformità quanto alla destinazione d'uso turistico-ricettiva dei manufatti. In disparte il rilievo che l'ordinanza attesta come il reato fosse stato ritenuto in relazione all'edificazione abusiva di "12 villette a schiera aventi destinazione residenziale" - destinazione d'uso che la stessa ricorrente non indica tra quelle consentite - basti osservare che il giudice dell'esecuzione non ha argomentato l'illegittimità del permesso di sanatoria con riguardo a quel profilo. 3.3.

Ed invero, l'illegittimità è stata ritenuta sul diverso rilievo che si trattava di un provvedimento di sanatoria con prescrizioni - in particolare, demolizioni - necessarie per rendere i manufatti compatibili con le previsioni urbanistiche quanto al rispetto della volumetria. Con giudizio di fatto non illogicamente argomentato e qui non sindacabile - che la ricorrente si limitata a giudicare errato - l'ordinanza attesta che quegli interventi erano necessari per trasformare in locali tecnici (non computabili nella cubatura) quelli che al momento della realizzazione dell'opera ed al momento della richiesta di sanatoria erano locali abitabili (adibiti anche a servizi igienici) e per demolire un muro di cinta non rispettoso delle distanze dai confini.

Questo assorbente rilievo è sufficiente a ritenere il difetto del requisito della doppia conformità, anche a prescindere dall'ulteriore profilo del superamento contenuto nel 2% di altri parametri edilizi, consentito dalla normativa sopravvenuta rispetto all'abuso. 3.4. Il provvedimento impugnato, dunque, è assolutamente aderente al sistema normativo, dovendosi escludere l'amniissibilità della cosiddetta sanatoria condizionata, caratterizzata dal fatto che i suoi effetti siano subordinati all'esecuzione di specifici interventi aventi lo scopo di far acquisire alle opere il requisito della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia che non posseggono.

Tali provvedimenti devono ritenersi illegittimi in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica (Sez. 3, n. 28666 del 07/07/2020, Murra, Rv. 280281; Sez. 3, n. 51013 del 05/11/2015, Carratù, Rv. 266034). L'ordinanza, dunque, ha fatto buon governo del condivisibile principio giusta il quale la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a precludere l'irrogazione dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva previsto dall'art. 31, comma 9, del medesimo d.P.R. e a determinare, se eventualmente emanata successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, la revoca di detto ordine, può essere solo quella rispondente alle condizioni espressamente indicate dall'art. 36 del decreto stesso citato, che richiede la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione del manufatto, sia al momento della presentazione della domanda di permesso in sanatoria, dovendo escludersi la possibilità che tali effetti possano essere attribuiti alla cd. "sanatoria giurisprudenziale" o "impropria", che consiste nel riconoscimento della legittimità di opere originariamente abusive che, solo dopo la loro realizzazione, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica (Sez. 3, n. 45845 del 19/09/2019, Caprio, Rv. 277265).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 giugno 2