Sentenza — n. 34676/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FLAMINIO GELSOMINA PASQUA nato a FURNARI il 13/04/1963 MUNAFO' FRANCESCO GIUSEPPE nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 19/03/1961 avverso l'ordinanza del 11/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG, PASQUALE FIMIANI, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria difensiva dell'AVV. GIUSEPPE LO PRESTI, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 del D.L. n.137/20.RITENUTO IN FATTO 1.1 sigg.ri Gelsomina Pasqua Flaminio, terza estranea e proprietaria del bene, e Francesco Giuseppe Menafò, persona sottoposta alle indagini, ricorrono, congiuntamente, per l'annullamento dell'ordinanza dell'11/02/2021 del Tribunale di Messina che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 07/10/2020 del GIP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di cui all'art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000, ascritto al solo Menafò, ha ordinato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, dell'immobile di proprietà della Flamini°. 1.1.Con il primo motivo deducono, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in conseguenza dell'omessa motivazione in ordine alla dichiarazione scritta resa dalla sig.ra Flamini° sulla proprietà effettiva dell'immobile, acquistato con provviste donate dai propri genitori, e attribuito alla sua esclusiva proprietà proprio per evitare che i risparmi dei genitori potessero essere dispersi a causa delle condotte del marito. 1.2.Con il secondo motivo deducono, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, e 322-ter cod. pen. sotto il profilo della sproporzione tra il profitto del reato (determinato in C 60.664,05) ed il valore dell'immobile sequestrato (stimato dalla Tenenza della GdF in C 120.000,00). 2.Con memoria trasmessa il 21/05/2021, il difensore di fiducia dei ricorrenti ha contraddetto alla richiesta del PG di inammissibilità dei ricorsi insistendo per la loro ammissibilità e fondatezza,
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34676/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 36464 del 21/07/2015, Rv. 265059 - 01; Sez. 6, n. 15807 del 09/01/2014, Rv. 259702 - 01). 5.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FLAMINIO GELSOMINA PASQUA nato a FURNARI il 13/04/1963 MUNAFO' FRANCESCO GIUSEPPE nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 19/03/1961 avverso l'ordinanza del 11/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG, PASQUALE FIMIANI, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria difensiva dell'AVV. GIUSEPPE LO PRESTI, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 del D.L. n.137/20.RITENUTO IN FATTO 1.1 sigg.ri Gelsomina Pasqua Flaminio, terza estranea e proprietaria del bene, e Francesco Giuseppe Menafò, persona sottoposta alle indagini, ricorrono, congiuntamente, per l'annullamento dell'ordinanza dell'11/02/2021 del Tribunale di Messina che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 07/10/2020 del GIP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di cui all'art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000, ascritto al solo Menafò, ha ordinato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, dell'immobile di proprietà della Flamini°. 1.1.Con il primo motivo deducono, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in conseguenza dell'omessa motivazione in ordine alla dichiarazione scritta resa dalla sig.ra Flamini° sulla proprietà effettiva dell'immobile, acquistato con provviste donate dai propri genitori, e attribuito alla sua esclusiva proprietà proprio per evitare che i risparmi dei genitori potessero essere dispersi a causa delle condotte del marito. 1.2.Con il secondo motivo deducono, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, e 322-ter cod. pen. sotto il profilo della sproporzione tra il profitto del reato (determinato in C 60.664,05) ed il valore dell'immobile sequestrato (stimato dalla Tenenza della GdF in C 120.000,00). 2.Con memoria trasmessa il 21/05/2021, il difensore di fiducia dei ricorrenti ha contraddetto alla richiesta del PG di inammissibilità dei ricorsi insistendo per la loro ammissibilità e fondatezza,
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 3.Si deve preliminarmente dare atto che la Flamini° il 14/01/2021, quale terza estranea interessata, aveva nominato l'Avv. Giuseppe Lo Presti proprio difensore di fiducia per ogni stato e grado del giudizio, compresa la fase delle indagini e quella esecutiva, contestualmente conferendogli procura speciale. Il difensore, dunque, era legittimato a proporre riesame per conto della sua assistita e a ricorrere per cassazione. Secondo il costante insegnamento della Corte di cassazione, quando nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte (Sez. 4, n. 3445 dell'11/09/2019, dep. 2020, Rv. 278026 - 01;
Sez. 3, n. 4676 del 22/10/2014, Rv. 262473 - 01; Sez. 2, n. 46159 dell'11/07/2013, Rv. 257335 - 01; Sez. 4, n. 14863 del 03/02/2004, Rv. 228595 - 01). Nel caso di specie, il fatto che la procura speciale sia stata rilasciata il giorno prima della domanda di riesame e che la Flaminio sia persona estranea al reato, persuadono, insieme con la ampia latitudine della nomina fiduciaria e della stretta connessione con il conferimento della procura, della volontà della donna di costituire il difensore proprio procuratore speciale anche per i gradi successivi onde rientrare nella disponibilità del bene (unico interesse da lei coltivato e coltivabile in sede giudiziaria). 3.1.Nel merito della regiudicanda, osserva il Collegio che il Tribunale ha rigettato la domanda di riesame sul rilievo che:
a) nell'anno in cui l'acquisto dell'immobile era stato perfezionato, la Flamini° era casalinga e priva di redditi;
b) le spese correlate al consumo di energia elettrica venivano sostenute dal Munafò;
c) nel giorno dell'acquisto, i coniugi - che vivevano in regime di comunione legale di beni - avevano optato per la separazione dei beni;
d) costituisce una mera asserzione labiale, in quanto priva di riscontri, la dichiarazione scritta della Flamini° secondo cui l'immobile era stato acquistato con denaro donato dai genitori i quali avevano chiesto che fosse intestato alla figlia per evitare che i loro risparmi andassero dispersi a causa delle condotte del Menafò;
e) il valore dell'immobile è stato stimato dai militari della GdF "sulla carta", moltiplicando il valore unitario medio per metro quadro delle abitazioni civili di Barcellona Pozzo di Gotto per il numero di metri quadri dell'immobile sequestrato senza alcun apprezzamento delle sue condizioni e delle attuali condizioni di mercato;
f) non vi sono dunque elementi per ritenere la manifesta sproporzione del valore del bene sequestrato rispetto al profitto confiscabile. 2.Tanto premesso, è necessario ricordare che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione è ammesso solo per violazione di legge. 2.1.Come più volte spiegato da questa Corte «in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett.
e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, Rv. 186998 - 01). 2.2.Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, Sesana, Rv. 211825 - 01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129 - 01) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Buzi, Rv. 252898 - 01); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Di Giorgio, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Caldaras;
Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Reitano; Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Costa; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Bonati; Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, Piscopo) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.
U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto). 2.3.Anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Baronio, Rv. 264011;
Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, Serra, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, De Cicco, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, Monti, n.m.). 2.4.In tal caso è onere del ricorrente:
a) allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame;
b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale;
c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il provvedimento, sopratutto quando adottato per le finalità cautelari di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., può riguardare anche beni di proprietà di terzi estranei al reato ipotizzato (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 14823 del 30/11/2016, dep. 2017, Lochi, n.m., secondo cui «poiché il c.d."effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare ("fumus commissi delicti" e, nel sequestro preventivo," periculum in mora") (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508), il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare l'omessa motivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale del riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o dalle produzioni difensive (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza il ricorrente ha comunque l'onere di provare nella loro fisica collocazione tra quelli a disposizione del Tribunale e allegare al ricorso)»). 4.E' agevole evidenziare che entrambi i motivi di ricorso deducono, di fatto, il vizio di motivazione che, in tesi difensiva, affligge il modo con cui il Tribunale del riesame ha gestito, sotto il profilo probatorio, le informazioni in suo possesso. 4.1.11 primo motivo, infatti, dietro il paravento del vizio di mancanza assoluta di motivazione, sollecita lo scrutinio della motivazione adottata dall'ordinanza impugnata per disattendere la dichiarazione scritta della Flamini°.
Un dato è certo: la motivazione sul punto esiste; il Tribunale ha preso atto della allegazione probatoria, ne ha dato conto e l'ha "metabolizzata" nei termini sopra indicati, i quali non possono di certo qualificarsi come apparenti, né totalmente irragionevoli. 4.2.A non diverse censure si espone il secondo motivo. 4.3.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il principio di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari - operante anche con riferimento alle cautele reali ('ex plurimis', da ultimo, Sez. 5, n. 17586 del 22/03/2021; Sez. 2, n. 29687 del 28/05/2019, Rv. 276979 - 01) - deve costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice che le disponga e di quello che sia investito di istanza di riesame.
Pertanto, in caso di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il tribunale del riesame è tenuto ad effettuare una valutazione sul valore dei beni sequestrati, necessaria al fine di verificare il rispetto del principio di proporzionalità tra il credito garantito ed il patrimonio assoggettato a vincolo cautelare, non essendo consentito differire l'adempimento estimatorio alla fase esecutiva della confisca, essendo in facoltà del tribunale disporre anche la revoca parziale del sequestro, sicuramente rientrante nei suoi poteri, stante il richiamo che l'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., fa all'art. 309, comma nono, stesso codice (Sez. 1, n. 2264 del 05/04/1996, Rv. 204819;
Sez. 5, n. 8152 del 21/01/2010, Rv. 246103; Sez. 3, n. 41731 del 07/10/2010, Rv. 248697; Sez. 3, n. 17465 del 22/03/2012, Rv. 252380; Sez. 3, n. 3260 del 04/04/2012, Rv. 254679; Sez. 6, n. 19051 del 10/01/2013, Rv. 255256; Sez. 3, n. 42639 del 26/09/2013, Rv. 257439). Tale valutazione incontra il limite, in sede di riesame, della manifesta sproporzione tra il valore dei beni oggetto del provvedimento ablatorio ed il "quantum" del profitto del reato indicato nella richiesta al giudice per le indagini preliminari della pubblica accusa. Il tribunale del riesame, infatti, in quanto privo di poteri istruttori, non ha il potere di compiere accertamenti diretti a verificare il rispetto del principio di proporzionalità, essendo tenuto tuttavia a valutare il contenuto delle eventuali produzioni difensive e degli elementi comunque a sua disposizione (Sez. 3, n. 29431 del 10/05/2019, Rv. 276272 - 01;
Sez. 6, n. 53834 del 26/10/2017, Rv. 271575 - 01; Sez. 2, n. 36464 del 21/07/2015, Rv. 265057 - 01; Sez. 3, n. 21633 del 27/04/2011, Rv. 250016 - 01). 4.4.11 rispetto di tale principio non impedisce che vengano sottoposti a vincolo cautelare beni di valore sproporzionato rispetto all'entità del profitto; esso pone il limite oltre il quale il vincolo non si giustifica perché in contrasto con i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità delle misure cautelari. Non è dunque il valore del bene in sé (ove superiore all'importo del profitto confiscabile) a impedire il sequestro dell'unico bene aggredibile, sì da rendere impossibile conseguire il medesimo risultato attraverso una misura meno invasiva (cfr., sul punto, Sez. 2, n. 33090 del 22/06/2017, Rv. 270922 - 01). 4.5.0ra, il Tribunale spiega, come visto, le ragioni per le quali ha ritenuto non manifesta la sproporzione tra il valore dell'immobile ed il profitto confiscabile.
Ancora una volta, sotto il manto della dedotta violazione delle norme sulla confisca di valore, i ricorrenti sollecitano, di fatto, lo scrutinio del modo con cui è stata valutata la deduzione difensiva. Nè i ricorrenti allegano la proprietà di altri beni di valore inferiore e più prossimo all'entità del profitto da poter sottoporre a vincolo. 4.6.L'ordinanza, peraltro, fa corretta applicazione dell'insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale, in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il valore dei beni da sottoporre a vincolo deve essere adeguato e proporzionato al prezzo o al profitto del reato e il giudice, nel compiere tale verifica, deve fare riferimento alle valutazioni di mercato degli stessi, avendo riguardo al momento in cui il sequestro viene disposto (Sez. 3, n. 9146 del 14/10/2015, dep. 2016, Rv. 266453 - 01;
Sez. 2, n. 36464 del 21/07/2015, Rv. 265059 - 01; Sez. 6, n. 15807 del 09/01/2014, Rv. 259702 - 01). 5.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricor