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Sentenza — n. 34674/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34674/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34674/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 2 novembre 2017, la Corte di appello di Messina rigettava l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di Concetto Bucceri, con riferimento alla restrizione subita, in regime carcerario, dal 24 giugno 2011 al 16 gennaio 2016, il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. Rispetto a tale reato, Bucceri, dopo essere stato condannato in primo e secondo grado, veniva assolto, perché il fatto non sussiste, dalla Corte di cassazione con sentenza n. 8316 del 14 gennaio 2016, con contestuale remissione in libertà.

Regesto Legislator

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art. 416 bis cod. pen, art. 418 cod. pen, art. 15 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34674/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In ogni caso, ha sottolineato la Corte territoriale, l'essersi Bucceri adoperato per procurare al latitante Bisognano un rifugio, anche in base alla pronuncia assolutoria, integrava il reato di cui all'art. 418 cod. pen., in grado di legittimare l'adozione della misura cautelare, a ciò aggiungendosi il rilievo secondo cui, nei due interrogatori di garanzia, Bucceri non aveva fornito adeguati chiarimenti. Egli, infatti, aveva negato di appartenere al sodalizio catanese, ammettendo invece di aver procurato un appartamento a Bisognano e alla sua compagna Teresa Truscello, precisando di non aver contezza dello stato di latitanza del boss, circostanze queste confutate dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, oltre che dalla stessa sentenza assolutoria.

Parole chiave

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indennizzo per carcerazione preventiva sanzioni penali assistenza riabilitativa pena pecuniaria sospesa criminalità persistente differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 416 bis cod. pen
Con ordinanza del 2 novembre 2017, la Corte di appello di Messina rigettava l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di Concetto Bucceri, con riferimento alla restrizione subita, in regime carcerario, dal 24 giugno 2011 al 16 gennaio 2016, il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.
art. 418 cod. pen
Va inoltre precisato che le episodiche condotte di ospitalità al Bisognano (e ad alcuni altri affiliati) in tale quadro non risultano espressive nè di condotta partecipativa nè di concorso esterno e pertanto andavano al più inquadrate nel perimetro applicativo di cui all'art. 418 cod. pen.
art. 15 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell'interesse di Sara Bucceri, Veronica Bucceri e Marco Bucceri deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bucceri Sara, nata a Paternò il 01-06-1979; Bucceri Veronica, nata a Paternò il 14-12-1983; Bucceri Marco, nato a Paternò il 05-05-1990; quali eredi di Bucceri Concetto, deceduto a Letojanni il 30-08-2019; avverso l'ordinanza del 06-02-2020 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa M. Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 2 novembre 2017, la Corte di appello di Messina rigettava l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di Concetto Bucceri, con riferimento alla restrizione subita, in regime carcerario, dal 24 giugno 2011 al 16 gennaio 2016, il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. Rispetto a tale reato, Bucceri, dopo essere stato condannato in primo e secondo grado, veniva assolto, perché il fatto non sussiste, dalla Corte di cassazione con sentenza n. 8316 del 14 gennaio 2016, con contestuale remissione in libertà.

In accoglimento del ricorso proposto nell'interesse di Bucceri, la Quarta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 28894 del 17 maggio 2019, annullava con rinvio l'ordinanza di rigetto della domanda di riparazione, osservando che la Corte di appello di Messina aveva omesso di specificare quale fosse la condotta colposa del richiedente avente effetto sinergico rispetto alla originaria detenzione cautelare, essendo insufficiente il riferimento all'esistenza di un procedimento pendente a carico dell'interessato per gli stessi fatti. In sede di rinvio, con ordinanza del 6 febbraio 2020, la Corte di appello di Messina rigettava nuovamente l'istanza avanzata nell'interesse del ricorrente.

2. Avverso la seconda ordinanza della Corte di appello siciliana, Sara Bucceri, Veronica Bucceri e Marco Bucceri, quale eredi di Concetto Bucceri, nelle more deceduto, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, in ordine alla determinazione dei criteri discretivi del dolo o della colpa grave, quali indici per la inconcepibilità della riparazione; in particolare, secondo la prospettazione difensiva, la Corte territoriale non avrebbe indicato quale condotta sinergica del ricorrente avrebbe condotto in errore l'Autorità giudiziaria, facendo ritenere configurabile a suo carico un grave quadro indiziario in &dine ai reati contestatigli, avendo inoltre il giudice della riparazione omesso di considerare che la sentenza assolutoria della Suprema Corte resa nei confronti di Bucceri aveva affermato chiaramente che l'ospitalità da questi prestata in Letoianni a Bisognano e ad altri aderenti al gruppo dei Barcellonesi ha avuto natura episodica, non essendo espressiva né di una condotta partecipativa, né di un concorso 'esterno, potendo al più essere inquadrata nel perimetro applicativo di cui all'art. 418 cod. pen., fattispecie per la quale all'epoca dei fatti non era consentita l'applicazione di alcuna misura cautelare, fermo restando che al tempo dell'emissione dell'ordinanza custodiale il reato de quo era già prescritto.

L'appartenenza di Bucceri al clan Santapaola non è stata del resto affatto provata, posto che, prima della morte di Bucceri, nessun collaboratore di area Santapaoliana, di vertice o di basso lignaggio, ha mai affermato di conoscerlo.In definitiva, il nucleo essenziale della motivazione dell'ordinanza impugnata risulterebbe del tutto illogico, nella misura in cui ha dato per scontata una circostanza, l'adesione di Bucceri all'associazione mafiosa dei Santapaola, per la quale manca ogni forma di accertamento giudiziale, non potendosi ritenere pertinente il richiamo alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia.

E in ogni caso, rileva la difesa, Bucceri non aveva affatto concorso nella imposizione del regime detentivo, avendo il G.I.P. a disposizione tutti gli elementi necessari per ravvisare l'assoluta erroneità dell'imputazione ascrittagli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Deve in primo luogo premettersi che non è in discussione la legittimazione dei ricorrenti, dovendosi richiamare l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 46386 del 17/09/2019, Rv. 277270), secondo cui gli eredi di colui che abbia proposto la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione sono legittimati a proseguire il giudizio in caso di decesso dell'interessato nelle more del giudizio, dovendo trovare applicazione, per il carattere patrimoniale del "petitum", la disciplina processualcivilistica, che ricollega l'estinzione del processo non alla morte della parte, ma alla mancata prosecuzione o riassunzione in termini dello stesso da parte dei successori aventi diritto.

2. Tanto premesso e venendo al merito del ricorso, deve osservarsi che l'ordinanza impugnata resiste alle censure difensive. Nel circoscrivere l'oggetto della verifica sollecitata dal ricorso, occorre partire dalla pronuncia rescindente, con la quale la Quarta Sezione penale di questa Corte, nell'annullare la prima ordinanza della Corte di appello con cui era stata disattesa la domanda di riparazione, ne aveva rimarcato le lacune argomentative rispetto alla mancata specificazione della condotta colposa di Bucceri che • avrebbe avuto effetto sinergico rispetto all'originaria detenzione cautelare.

In tal senso, infatti, il riferimento all'esistenza di un procedimento pendente a carico dell'interessato per gli stessi fatti, solo diversamente qualificati, era del tutto insufficiente a fondare un motivato giudizio di rigetto dell'istanza, trattandosi di situazione processuale in itinere avente esclusivo rilievo penale, estranea al giudizio di riparazione, che attiene essenzialmente a condotta extrapenali che abbiano contribuito a indurre in errore l'Autorità giudiziaria nella emissione della misura restrittiva in relazione ai reati ivi contestati.

3. Orbene, l'ordinanza resa in sede di rinvio dalla Corte territoriale risulta coerente con le indicazioni ermeneutiche elaborate dalla sentenza rescindente. Ed invero, dopo aver ripercorso le fasi principali della vicenda processuale, la Corte di appello ha evidenziato che il ruolo svolto da Bucceri, come rivelato dai collaboratori Bisognano, Castro, Gullo e Truscello, era quello di "cerniera" tra la malavita catanese e quella barcellonese, in tutti quei casi o quegli affari in cui potesse sorgere un eventuale contrasto, ruolo questo non smentito dalla sentenza assolutoria della Corte di cassazione, che ha solo affermato che Bucceri agiva per soddisfare gli interessi del sodalizio catanese, non di quello barcellonese, dandosi comunque per assodata l'appartenenza del ricorrente al gruppo Picanello-Santapaola, nel cui interesse egli avrebbe quindi agito, da ciò desumendosi che la situazione presentatasi al G.I.P. che ha emesso l'ordinanza custodiale fosse tale da lasciare intendere che il ricorrente rappresentasse una sorta di trait d'union tra le due organizzazioni criminali.

In ogni caso, ha sottolineato la Corte territoriale, l'essersi Bucceri adoperato per procurare al latitante Bisognano un rifugio, anche in base alla pronuncia assolutoria, integrava il reato di cui all'art. 418 cod. pen., in grado di legittimare l'adozione della misura cautelare, a ciò aggiungendosi il rilievo secondo cui, nei due interrogatori di garanzia, Bucceri non aveva fornito adeguati chiarimenti. Egli, infatti, aveva negato di appartenere al sodalizio catanese, ammettendo invece di aver procurato un appartamento a Bisognano e alla sua compagna Teresa Truscello, precisando di non aver contezza dello stato di latitanza del boss, circostanze queste confutate dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, oltre che dalla stessa sentenza assolutoria.

In quest'ottica, la Corte territoriale è dunque pervenuta alla conclusione che l'applicazione della misura nei confronti di Bucceri era stata determinata da un comportamento gravemente colposo di quest'ultimo, il .quale, oltre a porre in essere condotte certamente di rilievo penale, non aveva fornito indicazioni idonee a sconfessare il quadro accusatorio delineato dalle propalazioni dei collaboratori di giustizia, ostando ciò al diritto alla liquidazione dell'indennità. Orbene, ritiene il Collegio che l'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata non sia manifestamente illogico, non ponendosi in ogni caso in contrasto né con la sentenza rescindente, avendo stavolta la Corte di appello illustrato in maniera sufficientemente chiara la condotta colposa del richiedente, né con la sentenza assolutoria della Prima Sezione penale di questa Corte n. 8316 del 14 gennaio 2016, resa nell'ambito di un articolato giudizio in tema di criminalità organizzata.

4. Con la pronuncia appena indicata, rispetto alla specifica posizione di Bucceri, è stato testualmente rilevato (pag. 60 ss. della sentenza n. 8316/2016) che: "Può anche dirsi sufficientemente dimostrata, in via incidentale, l'appartenenza del Bucceri al clan Santapaola, data la sostanziale convergenza di fonti autonome. Tuttavia la ricostruzione dei fatti operata nelle due decisioni evidenzia che l'attività svolta dal Bucceri, in tema di regolamentazione degli interessi tra i due gruppi nelle occasioni di necessario coordinamento sul territorio delle attività estorsive, era effettiva espressione della sua «appartenenza» al clan Santapaola-Picanello, e pertanto la mediazione veniva realizzata da costui essenzialmente in rappresentanza e nell'interesse di tale gruppo mafioso, con beneficio «indiretto» anche per il gruppo dei barcellonesi.

Il beneficio, in sostanza, risulta espresso in termini di sicurezza del buon esito della mediazione, posto che trattare con il Bucceri significava ottenere il consenso del «diverso» gruppo mafioso confinante, ossia i Santapaola di Catania. In nessun caso, tra quelli genericamente evidenziati, si è apprezzato un contributo di tipo diverso (o in via diretta) da parte del Bucceri al clan dei barcellonesi (ad esempio una attività estorsiva chiusa in via esclusiva da parte dei barcellonesi con l'assenso del Bucceri a non rendere edotto di ciò il proprio clan di appartenenza o altre situazioni di marcato vantaggio, nella mediazione operata, in favore del gruppo di Barcellona Pozzo di Gotto).

Unica condotta estranea al descritto modello relazionale risulta essere quella della ospitalità fornita in Letoianni al Bisognano ed altri aderenti al gruppo dei Barcellonesi nel '96 e '99. In siffatta condizione di fatto non è ravvisabile, in diritto, il concorso esterno nel reato associativo. Le decisioni di merito ne sposano, in effetti, una marcata visione oggettivistica (peraltro in chiave meramente prospettica), omettendo di considerare la specificità della descritta condizione del soggetto agente, specie in termini di qualificazione del dolo, nonché omettendo di considerare la consunzione (art. 15 cod. pen.) della condotta tenuta del Bucceri nel diverso reato di partecipazione all'organismo mafioso dei Santa paola-Picanello (il fatto che tale reato non sia stato contestato non preclude, sul piano logico l'operare della norma di cui all'art. 15 cod. pen., dato il necessario accertamento incidentale correlato alla ricordata formulazione della imputazione)... nel caso in esame, è del tutto evidente che l'attività posta in essere - per quanto risulta dal testo delle decisioni - dal Bucceri è solo in via mediata e indiretta finalizzata a recare vantaggio (nei suddetti termini) al clan dei barcellonesi, in quanto risulta espressiva, in via primaria, dei compiti svolti dal soggetto in quanto componente stabile del diverso gruppo dei catanesi...

Va inoltre precisato che le episodiche condotte di ospitalità al Bisognano (e ad alcuni altri affiliati) in tale quadro non risultano espressive nè di condotta partecipativa nè di concorso esterno e pertanto andavano al più inquadrate nel perimetro applicativo di cui all'art. 418 cod. pen. (v. Sez. VI n. 13085 del 3.10.2013) con improcedibilità per intervenuta prescrizione in riferimento ai dati dimostrativi emersi in sede di merito". In base a tali considerazioni, la Corte, all'esito di un'approfondita disamina degli approdi interpretativi rispetto al concorso esterno nel reato ex art. 416 bis cod. pen., ha elaborato il principio di diritto, secondo cui "non può ritenersi sussistente l'elemento psicologico del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa lì dove la finalità primaria perseguita dall'agente, in concreto, risulti essere quella di recare vantaggio all'organismo mafioso di appartenenza (diverso da quello con cui si è venuti in contatto) e non emergano deviazioni da tale assetto finalistico, anche se dalla condotta possano derivare vantaggi comuni ai due sodalizi mafiosi operanti su territori confinanti".

Ora, il dato che emerge dalla pronuncia assolutoria adottata in sede di legittimità è che Bucceri, pur non potendo essere considerato un concorrente esterno del clan dei barcellonesi, è risultato comunque inserito nel clan Santapaola, essendo questo il presupposto dell'imputazione, che la Corte, sia pure nell'ambito di una valutazione incidentale, ha ritenuto tuttavia sussistente, il che rende non decisiva la circostanza che il processo nel quale era espressamente contestata la partecipazione al clan sia stato dichiarato estinto per morte dell'imputato.

Sul punto deve comunque rammentarsi che, come ribadito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039), il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono. portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, con l'unico limite, nel caso di specie non travalicato, secondo cui non è permesso al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione, o non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate.

A ciò deve aggiungersi che Bucceri ha anche prestato assistenza agli associati, assicurando ospitalità a Bisognano ed altri aderenti al gruppo dei Barcellonesi negli anni 1996 e 1999, per cui, a prescindere dal rilievo della prescrizione rispetto al reato ex art. 418 cod. pen. e dai limiti edittali vigenti all'epoca, deve convenirsi con l'affermazione della Corte territoriale, secondo cui all'epoca della misura era comunque ravvisabile un quadro indiziario che consentiva di ritenere che Bucceri apparisse a sua volta coinvolto, sia pure in maniera non centrale, nelle dinamiche associative territoriali, innestandosi tale dato indiziario con l'ulteriore rilievo secondo cui, negli interrogatori di garanzia, il richiedente non aveva chiarito adeguatamente la sua posizione, avendo ciò avuto effetto sinergico rispetto all'imposizione e al mantenimento del regime cautelare, non potendosi sottacere per altro verso che il proscioglimento di Bucceri dall'accusa di essere un concorrente esterno del clan dei barcellonesi è scaturito non tanto dalla constatazione di un quadro probatorio che sin dall'inizio rendeva evidente l'estraneità ai fatti di Bucceri, ma piuttosto dalla risoluzione in punto di diritto di talune problematiche circa la rilevanza penale di talune condotte ai fini della configurabilità del concorso esterno nel reato associativo mafioso.

Resta però fermo che tali condotte, al di là del loro inquadramento giuridico, hanno comunque contribuito, almeno nell'ottica indiziaria, per la loro qualificata connotazione illecita, a delineare un'apparenza di piena condivisione delle scelte criminali perseguite dai clan, non adeguatamente chiarita dall'interessato.3. In definitiva, come correttamente rilevato anche dal Procuratore generale, l'ordinanza resa in sede di rinvio dalla Corte di appello, collocandosi nel solco tracciato dalla pronuncia rescindente, non presta il fianco alle censure difensive, con le quali è stata sostanzialmente prospettata una lettura differente della pregnanza di taluni elementi indiziari, operazione questa che tuttavia non può trovare ingresso in questa sede, a fronte di un apparato motivazionale sorretto da argomentazioni non irrazionali e anzi coerenti con la necessaria autonomia valutativa propria del giudizio di riparazione per ingiusta detenzione.

3. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell'interesse di Sara Bucceri, Veronica Bucceri e Marco Bucceri deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

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