Sentenza — n. 34673/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 17 dicembre 2020 il GIP di Palermo ha convalidato il provvedimento emesso in data 15 dicembre 2020 dal Questore di Palermo che aveva applicato "il daspo urbano" a Salvatore Mazzanares. Il ricorrente lamenta la violazione di legge con riferimento all'art. 13, comma 3, d.l. n. 14 del 2017, conv. in I. n. 48 del 2017. Precisa che aveva riportato una sola condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, oggetto di gravame.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 34673/2021 — snpen · Corte di Cassazione: c) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici". Dal certificato penale in atti non risultano condanne. Il ricorrente ha dichiarato di essere stato denunciato e di aver avuto una condanna non definitiva. Pertanto, non sussistono i presupposti di legge per l'applicazione del comma 3 e l'ordinanza impugnata va annullata con restituzione degli atti all'Ufficio GIP di Palermo, che in diversa persona, è chiamato ad effettuare un nuovo giudizio.
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o la seguente SENTENZA LUtil sul ricorso proposto da Mazzanares Salvatore, nato a Palermo i 2000, avverso l'ordinanza in data 17/12/2020 del Tribunale di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 17 dicembre 2020 il GIP di Palermo ha convalidato il provvedimento emesso in data 15 dicembre 2020 dal Questore di Palermo che aveva applicato "il daspo urbano" a Salvatore Mazzanares.
2. Il ricorrente lamenta la violazione di legge con riferimento all'art. 13, comma 3, d.l. n. 14 del 2017, conv. in I. n. 48 del 2017. Precisa che aveva riportato una sola condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, oggetto di gravame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato. Il Questore ha ordinato al ricorrente di presentarsi agli uffici del commissariato di pubblica sicurezza mercoledì, venerdì, sabato e domenica di ogni settimana dalle 18 alle 18,30 per due anni e di uscire di casa non prima delle 6 del mattino nonché di rientravi entro le 19,30, tutti i giorni, per due anni. Il GIP ha convalidato tale disposizione in assenza dei presupposti di legge. Ed invero, l'art. 13, comma 1, d.l. n. 14 del 2017, conv. in I. n. 48 del 2017 prevede che "Nei confronti delle persone che abbiano riportato una o piu' denunzie o siano state condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il Questore, valutati gli elementi derivanti dai provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria e sulla base degli accertamenti di polizia, puo' disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi".
Sennonché il Questore e il GIP hanno applicato il comma 3, che recita: "Nei casi di cui al comma 1, il questore, nei confronti dei soggetti gia' condannati negli ultimi tre anni con sentenza definitiva, puo' altresi' disporre, per la durata massima di due anni, una o piu' delle seguenti misure:
a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente; obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
b) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
c) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici". Dal certificato penale in atti non risultano condanne. Il ricorrente ha dichiarato di essere stato denunciato e di aver avuto una condanna non definitiva. Pertanto, non sussistono i presupposti di legge per l'applicazione del comma 3 e l'ordinanza impugnata va annullata con restituzione degli atti all'Ufficio GIP di Palermo, che in diversa persona, è chiamato ad effettuare un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo, ufficio GIP, in diversa persona fisica Così deciso, il 14 maggio