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Sentenza — n. 34672/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34672/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34672/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Premesso che non è in discussione la valutazione della gravità indiziaria, ma solo il giudizio sulle esigenze cautelari, deve osservarsi che il Tribunale del Riesame sul punto ha richiamato la presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., ritenendola non superata nel caso di specie, posto che, come rilevato anche dal G.I.P., l'intervallo di tempo trascorso dai fatti è stato "riempito" dal fatto che nelle more Muto è stato condannato alla pena di 8 anni e 6 mesi di reclusione nel processo "Aemilia" (capi 94 e 95) e a 12 anni di reclusione nel giudizio abbreviato, relativo al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. (capo 1).

Regesto Legislator

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art. 275 comma 3 cod. proc. pen, art. 416 bis cod. pen; Sentenza — n. 34672/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 275 comma 3 cod. proc. pen., ritenendola non superata nel caso di specie, posto che, come rilevato anche dal G.I.P., l'intervallo di tempo trascorso dai fatti è stato "riempito" dal fatto che nelle more Muto è stato condannato alla pena di 8 anni e 6 mesi di reclusione nel processo "Aemilia" (capi 94 e 95) e a 12 anni di reclusione nel giudizio abbreviato, relativo al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. (capo 1).

Parole chiave

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criminalità persistente reiterazione di reati penali tentata sottrazione d'imposta precedenti penali rilevanti annualità occultamento di beni

Disposizioni normative citate

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art. 275 comma 3 cod. proc. pen
Avverso l'ordinanza del Tribunale felsineo, Muto, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo con cui la difesa lamenta la violazione dell'art. 275, comma 3, cod.
art. 416 bis cod. pen
203 del 1991 (ora art. 416-bis I cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Muto Antonio, nato a Crotone il 18-11-1971, avverso l'ordinanza del 10-07-2020 del Tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato Luca Andrea Brezigar, difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 10 luglio 2020, il Tribunale del Riesame di Bologna confermava l'ordinanza del 9 marzo 2020, con cui il G.I.P. presso il Tribunale di Bologna aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata il 26 giugno 2019 nei confronti di Antonio Muto, indagato in ordine a due episodi (capi 9 e 10) del reato di cui agli art. 81, 110, 512 bis e 416 bis, comma 1, cod. pen., a lui contestati per avere, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare la commissione dei delitti di cui agli art. 648, 648 bis e 648 ter cod. pen., attribuito fittiziamente la titolarità formale delle quote della società Matilda s.r.I., avente ad oggetto la gestione di attività di pubblico ritrovo, a Gabriele Benassi (capo 9), e per avere altresì attribuito fittiziamente la titolarità formale della società Monreale s.r.I., avente ad oggetto l'attività di agenzia di servizi di catering, pulizie e gestioni locali, a Roberto Pensato (40%) e a Giancarlo Pibiri (60%), che avevano acconsentito, per poi trasferire formalmente le predette quote a Luigi Boschetti (capo 10), essendo invece Muto l'effettivo titolare delle quote, unitamente a Salvatore Grande Aracri; fatti commessi in Reggio Emilia il 13 luglio 2007 (capo 9) e il 27 marzo e il 18'dicembre 2008 (capo 10).

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale felsineo, Muto, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo con cui la difesa lamenta la violazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà della motivazione, evidenziando come i giudici cautelari abbiano omesso di considerare gli argomenti difensivi incentrati, da un lato, sulla distanza siderale tra il momento di applicazione della misura e le date di commissione dei reati e, dall'altro, sulla circostanza che era stato sequestrato, con nomina di amministratore giudiziale, l'intero l'apparato dell'impresa che riguardava tutti i familiari intestatari del ricorrente, per cui era stata eliminata in radice la possibilità che l'imputato potesse incidere in qualche misura con la propria forza economica nella direzione ipotizzata dall'accusa; a ciò si aggiunge il rilievo che la Corte di appello di Bologna, nel c.d. processo "Aemilia", ha fissato la fine della permanenza del reato associativo di stampo mafioso all'anno 2015, per cui doveva senz'altro escludersi il pericolo di reiterazione del reato contestato, a fronte di tre intestazioni fittizie risalenti a 15 anni prima.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Premesso che non è in discussione la valutazione della gravità indiziaria, ma solo il giudizio sulle esigenze cautelari, deve osservarsi che il Tribunale del Riesame sul punto ha richiamato la presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., ritenendola non superata nel caso di specie, posto che, come rilevato anche dal G.I.P., l'intervallo di tempo trascorso dai fatti è stato "riempito" dal fatto che nelle more Muto è stato condannato alla pena di 8 anni e 6 mesi di reclusione nel processo "Aemilia" (capi 94 e 95) e a 12 anni di reclusione nel giudizio abbreviato, relativo al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. (capo 1).

Il sequestro delle imprese e dell'attività di Muto non è stato considerato invece dal Tribunale come un fatto idoneo a precludergli di dare il suo continuativo apporto al sodalizio della famiglia Grande Aracri prestandosi all'intestazione fittizia di attività, forma di contributo fattuale che prescinde dalla possibilità di esercizio di attività di impresa e di spostamento del ricorrente, che ben potrebbe offrire il suo ruolo di schermo in favore dell'associazione anche trovandosi in custodia domestica e nonostante l'impiego di mezzi di controllo a distanza, che non gli impedirebbero il compimento di condotte di tipo fraudolento dirette a coprire l'effettiva imputazione ad altri sodali di iniziative e attività.

2. Orbene, il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata non appare immune da censure. Deve osservarsi al riguardo che, come precisato dalla recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Rv. 281273 e Sez. 1, n. 13044 del 16/12/2020, dep. 2021, Rv. 280983), in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cit.

In definitiva, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis I cod. pen.), non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale.

Ciò posto, il Collegio ritiene che, nella vicenda in esame, la significativa distanza temporale dei fatti contestati al ricorrente (e risalenti agli anni 2007 e 2008) avrebbe richiesto un onere motivazionale che non risulta compiutamente assolto, posto che la valutazione circa l'attualità del pericolo di reiterazione dei reati risulta fondata su considerazioni ipotetiche e non su dati fattuali concreti.Se è vero infatti che, di per sé, il sequestro delle attività economiche di Muto non è circostanza ostativa al compimento di ulteriori iniziative illecite, è tuttavia altrettanto innegabile che la prognosi di condotte recidivanti deve essere basata non su affermazioni assertive, ma su elementi fattuali adeguatamente specifici, idonei a neutralizzare la pregnanza dell'argomento segnalato dalla difesa che, per quanto non decisivo, risulta comunque di non trascurabile portata.

Né è sufficiente il richiamo alle condanne nelle more riportate dall'imputato, non solo e non tanto perché non si tratta di sentenze definitive, ma anche e soprattutto perché non risulta chiarito a quale epoca risalgono i fatti per cui sono intervenute le condanne in esame, fatti peraltro non sufficientemente descritti. In definitiva, sia rispetto al giudizio sulla persistenza delle esigenze cautelari, sia in ordine al profilo della scelta della misura, si impone una rivisitazione in sede di merito della valutazione compiuta dal Tribunale, richiedendo la notevole distanza temporale dei fatti contestati una più adeguata spiegazione circa l'attualità del pericolo di reiterazione dei reati e l'inevitabilità della misura di massimo rigore.

3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale del Riesame di Bologna per nuovo giudizio, entro i limiti in precedenza espostif.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Cos