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Sentenza — n. 34671/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34671/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34671/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 22 maggio 2020, il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria confermava l'ordinanza emessa il 17 agosto 2019 dal G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria, con la quale, nell'ambito di un articolato procedimento penale a carico di una pluralità di persone, era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Cesare Antonio Cordì, gravemente indiziato del reato di cui agli art. 512 bis e 416 bis 1 cod. pen. (capo 21), a lui contestato per avere, in concorso con Emmanuel Micale e Teresa Giorgi, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, attribuito fittiziamente alla Giorgi la titolarità formale dell'esercizio commerciale "Dolcemente di Giorgi Teresa", sito in Ardore alla via Martina, impresa che in realtà di fatto era di sua proprietà e che egli gestiva insieme a Micale, agendo l'imputato al fine di agevolare la cosca mafiosa Cordì; fatto commesso in Ardore il 28 maggio 2018.

Regesto Legislator

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art. 416 bis cod. pen, art. 275 comma 3 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34671/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tanto premesso, deve escludersi che, rispetto alla valutazione sulla persistenza delle esigenze cautelari e sull'idoneità della misura intramuraria, l'ordinanza impugnata presenti vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Ed invero il Tribunale del Riesame ha ragionevolmente ritenuto non superata la duplice presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., rimarcando al riguardo sia la gravità della condotta di intestazione fittizia contestata a Cordì, posta in essere al solo fine di consentire operazioni di riciclaggio da parte / dell'omonima cosca, sia la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi e non lievi precedenti penali (anche per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.) e già sottoposto in passato alla misura della sorveglianza speciale.

Parole chiave

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pericolo di reiterazione traffico di cocaina crimine organizzato criminalità persistente attività criminosa commercio ambulante

Disposizioni normative citate

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art. 416 bis cod. pen
Peraltro, premesso che Cordì non è imputato del più grave delitto di cui all'art. 416 bis cod.
art. 275 comma 3 cod. proc. pen
Ed invero il Tribunale del Riesame ha ragionevolmente ritenuto non superata la duplice presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod.
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, non vi è spazio per l'accoglimento delle doglianze difensive, per cui il ricorso proposto nell'interesse di Cordì deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cordì Cesare Antonio, nato a Locri il 19-11-1978, avverso l'ordinanza del 19-01-2021 del Tribunale di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato Nunzia Di Ceglia, sostituto processuale dell'avvocato Eugenio Minniti, difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22 maggio 2020, il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria confermava l'ordinanza emessa il 17 agosto 2019 dal G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria, con la quale, nell'ambito di un articolato procedimento penale a carico di una pluralità di persone, era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Cesare Antonio Cordì, gravemente indiziato del reato di cui agli art. 512 bis e 416 bis 1 cod. pen. (capo 21), a lui contestato per avere, in concorso con Emmanuel Micale e Teresa Giorgi, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, attribuito fittiziamente alla Giorgi la titolarità formale dell'esercizio commerciale "Dolcemente di Giorgi Teresa", sito in Ardore alla via Martina, impresa che in realtà di fatto era di sua proprietà e che egli gestiva insieme a Micale, agendo l'imputato al fine di agevolare la cosca mafiosa Cordì; fatto commesso in Ardore il 28 maggio 2018.

In seguito, con ordinanza del 21 dicembre 2020, il Tribunale di Locri accoglieva l'istanza de libertate presentata nell'interesse di Cordì ritenendo affievolite le esigenze cautelari e, per l'effetto, disponeva la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. Avverso tale decisione il Pubblico Ministero proponeva appello e il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 19 gennaio 2021, in accoglimento dell'impugnazione cautelare, ripristinava la misura di massimo rigore.

2. Tramite il suo difensore di fiducia, Cordì ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ultima ordinanza del Tribunale calabrese, sollevando un unico motivo, con cui la difesa deduce la violazione degli art. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen., nonché l'illogicità della motivazione, evidenziando che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, nel caso di specie non possono ritenersi sussistenti le esigenze cautelari, non essendo configurabili né il pericolo di inquinamento delle prove, in quanto l'istruttoria per il reato per cui si procede può ritenersi compiuta, né il pericolo di fuga né quello di reiterazione del reato, avuto riguardo al periodo trascorso in regime detentivo (pari a 9 mesi), alla risalenza nel tempo del fatto contestato (maggio 2018), nonché al comportamento corretto serbato da Cordì durante l'intero periodo di esecuzione della misura.

Peraltro, premesso che Cordì non è imputato del più grave delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., la difesa osserva che, rispetto all'unico reato per cui si procede a suo carico (capo 21), l'istruttoria dibattimentale ha escluso l'esistenza di prove, posto che l'esercizio commerciale "Dolcemente" sito in Ardore è stato oggetto di mero contratto di locazione, anticipatamente risolto tra il 20 e il 31 agosto 2018, per la scarsissima fruttuosità dell'attività commerciale, come desumibile dalle riportate trascrizioni fonografiche del 15 luglio e del 7 dicembre 2020; doveva essere quindi condivisa l'impostazione del Tribunale di Locri circa l'affievolimento delle esigenze cautelari, e tanto anche in considerazione del fatto che Cordì, sin dal 22 febbraio 2021, presta quotidiana attività lavorativa di bracciante agricolo presso l'Azienda della propria moglie Teresa Giorgi, ciò a conferma del proficuo percorso rieducativo intrapreso dall'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Deve premettersi che la valutazione sulla gravità indiziaria non è stata formalmente censurata dalla difesa, sebbene in un passaggio del ricorso (pag.

6) sia stata sostenuta la non configurabilità del delitto contestato (per il quale risulta pendente il giudizio di primo grado), con affermazioni tuttavia assertive e prive di adeguata specificità, fermo restando che la doglianza principale risulta riferita unicamente al giudizio sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura.

2. Tanto premesso, deve escludersi che, rispetto alla valutazione sulla persistenza delle esigenze cautelari e sull'idoneità della misura intramuraria, l'ordinanza impugnata presenti vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Ed invero il Tribunale del Riesame ha ragionevolmente ritenuto non superata la duplice presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., rimarcando al riguardo sia la gravità della condotta di intestazione fittizia contestata a Cordì, posta in essere al solo fine di consentire operazioni di riciclaggio da parte / dell'omonima cosca, sia la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi e non lievi precedenti penali (anche per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.) e già sottoposto in passato alla misura della sorveglianza speciale.

Analizzando il curriculum delinquenziale di Cordì, i giudici dell'impugnazione cautelare sono infatti pervenuti alla conclusione che il ricorrente non si è mai allontanato dagli ambienti mafiosi in cui è maturata la condotta contestata, atteso che il sodalizio di cui egli sino al 2013 è stato inserito è il medesimo a favore del quale è stata realizzata la fittizia intestazione di beni per cui si procede, ciò a riprova della concretezza del pericolo di condotte recidivanti. A ciò è stato aggiunto il rilievo dell'evidente pericolo di fuga, desumibile dal fatto che Cordì si è sottratto all'esecuzione della misura custodiale per circa sette mesi, dall'agosto 2019 al marzo 2020, allorquando è stato tratto in arresto, potendo dunque l'indagato contare su una rete di importanti appoggi logistici.

Parimenti ravvisabile è stato ritenuto poi il pericolo di inquinamento probatorio, non essendosi ancora conclusa l'istruttoria dibattimentale, stante la delega conferita dal P.M. alla P.G. al fine di compiere i necessari accertamenti in ordine ad argomenti di prova emersi nel corso dell'esame del teste di P.G. Cap. Testa. Di qui l'accoglimento dell'appello cautelare proposto dal P.M.

3. Orbene, in quanto sorretto da considerazioni pertinenti e non illogiche, il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata (che si è confrontata adeguatamente con le ragioni poste a fondamento della precedente decisione del Tribunale che aveva affievolito il regime cautelare) non presta il fianco alle censure difensive, che invero, anche rispetto alla valutazione del contenuto delle dichiarazioni del capitano Testa, sollecitano un differente apprezzamento di merito, non consentito in questa sede, a ciò dovendosi aggiungere, da un lato, che il tempo trascorso dal ricorrente in vinculis (9 mesi) non può essere ritenuto eccessivo, specie se rapportato a quello (7 mesi) in cui Cordì si è sottratto alla esecuzione della misura e che, dall'altro lato, non può allo stesso modo essere considerato elevato il tempo trascorso dal compimento dei fatti (2018), a fronte di un profilo soggettivo connotato da una qualificata propensione a delinquere, non potendosi sottacere al riguardo che l'attività lavorativa di Cordì risulta essere intrapresa solo il 22 febbraio 2021, ovvero in epoca successiva a quella (19 gennaio 2021) in cui risulta emessa la decisione oggetto di imputazione.

4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, non vi è spazio per l'accoglimento delle doglianze difensive, per cui il ricorso proposto nell'interesse di Cordì deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc