Sentenza — n. 34670/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 16 settembre 2020, il Tribunale di Trapani, in sede esecutiva, rigettava l'istanza di revoca proposta nell'interesse di Giovanna Pellegrino avverso l'ingiunzione a demolire emessa nei suoi confronti il 19 febbraio 2020 dalla Procura della Repubblica di Trapani, in relazione alla sentenza di patteggiamento resa il 24 marzo 1997 dal Pretore di Trapani a carico sia della ricorrente, sia di suo padre Luigi Pellegrino, relativa alla realizzazione abusiva di una sopraelevazione tramite due vani di un immobile preesistente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 769 cod. civ, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34670/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, si impone pertanto il rigetto del ricorso, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi 'dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pellegrino Giovanna, nata a Trapani il 25-03-1940, avverso l'ordinanza del 16-09-2020 del Tribunale di Trapani; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del 9 aprile 2021 dell'avvocato Monica Maragno, difensore di fiducia della ricorrente, la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 16 settembre 2020, il Tribunale di Trapani, in sede esecutiva, rigettava l'istanza di revoca proposta nell'interesse di Giovanna Pellegrino avverso l'ingiunzione a demolire emessa nei suoi confronti il 19 febbraio 2020 dalla Procura della Repubblica di Trapani, in relazione alla sentenza di patteggiamento resa il 24 marzo 1997 dal Pretore di Trapani a carico sia della ricorrente, sia di suo padre Luigi Pellegrino, relativa alla realizzazione abusiva di una sopraelevazione tramite due vani di un immobile preesistente.
2. Avverso l'ordinanza del Tribunale siciliano, la Pellegrino, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa deduce l'erronea applicazione dell'art. 769 cod. civ., evidenziando che il bene oggetto dell'ingiunzione a demolire non è più di proprietà della ricorrente, la quale lo ha donato alla figlia con atto del 29 dicembre 2008, per cui, a partire dal compimento dell'atto di liberalità, la Pellegrino si era spogliata di qualsiasi diritto reale o di godimento sul bene, da ciò conseguendo che la ricorrente non ha più alcun legame con il bene de quo.
L'ordine di demolizione andava quindi revocato, tanto più ove si consideri che il giudice aveva omesso di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della nuova proprietaria, unica legittimata passiva dell'ordine demolitorio. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è la violazione dell'art. 44 della legge n. 47 del 1985, rilevandosi che il Tribunale, lungi dal verificare lo stato del procedimento amministrativo in corso, ha omesso di considerare che la Pellegrino, dopo aver avviato una pratica per la sanatoria dell'immobile in esame, in data 28 luglio 2006 ha presentato la documentazione integrativa richiesta dalla P.A., per cui la mancanza di un provvedimento era imputabile all'inerzia della P.A. e non alla negligenza della richiedente, tanto più ove si consideri che era stato richiesto l'esame dell'ing.
Nola, il quale, se ammesso, avrebbe potuto riferire del rilascio del parere favorevole di ammissibilità in sanatoria n. 21 del 2 settembre 2020 in favore dell'attuale proprietaria del bene. In ogni caso, il 12 ottobre 2020, in favore di Mariantonietta Carini, attuale proprietaria, è stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria, per cui l'ordine di demolizione deve ritenersi illegittimo per effetto del provvedimento de quo.
3. Con la memoria del 12 aprile 2021, la difesa della Pellegrini ha insistito nell'accoglimento del ricorso, sviluppandone ulteriormente le argomentazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.1. Iniziando dal primo motivo, deve osservarsi che lo stesso consiste nella sostanziale riproposizione di un tema già affrontato dal giudice dell'esecuzione, il quale, in maniera pertinente, ha ritenuto non decisiva la circostanza che il bene oggetto dell'ordine di demolizione il 20 febbraio 2009 sia stato donato dalla richiedente alla figlia Mariantonietta Carini, stante la natura reale dell'ordine di demolizione, da eseguire anche nei confronti della nuova proprietaria del bene. È infatti irrilevante che, in epoca successiva alla sentenza, l'immobile oggetto dell'ordine di demolizione sia stato nelle more trasferito a un soggetto diverso, dovendosi in tal senso ribadire il principio (cfr. ex multis Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, Rv. 245403 e Sez. 3, n. 16035 del 26/02/2014, Rv. 259802), in forza del quale l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso dal giudice penale, alla luce della sua natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio, deve essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto con il bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato, fatta salva ovviamente la facoltà del terzo di far valere sul piano civile l'eventuale responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del suo dante causa, ciò in una prospettiva di restaurazione dell'interesse pubblico compromesso dall'abuso, non potendo in materia applicarsi quindi i principi propri del sistema sanzionatorio penale relativi al carattere personale della pena.
L'interesse dell'ordinamento, in definitiva, è nel senso che l'immobile abusivamente realizzato venga abbattuto, con conseguente eliminazione della lesione arrecata al bene protetto, mentre, ove si accedesse alla tesi dell'impossibilità di irrogare la sanzione ripristinatoria nei confronti del nuovo proprietario non responsabile dell'abuso, basterebbe una semplice alienazione (reale o simulata) per vanificare la predetta funzione fondamentale. Di qui l'infondatezza della doglianza difensiva, rispetto alla quale va aggiunto solo che la richiedente, ex proprietaria del bene, non ha interesse a dolersi della mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del nuovo proprietario.
2. Anche il secondo motivo non è meritevole di accoglimento. Ed invero, rispetto alla pendenza della pratica inerente il rilascio del condono edilizio, il giudice dell'esecuzione ha osservato, in maniera non illogica, che dalla stessa emergeva che il Comune di Trapani aveva chiesto alla richiedente una integrazione documentale il 27 aprile 2016, non risultando a partire da quella data l'adozione di alcun provvedimento favorevole da parte dell'ente territoriale. Non assume invece rilievo in questa sede il fatto che il 12 ottobre 2020, ovvero in epoca successiva al deposito dell'ordinanza impugnata (22 settembre 2020), sia intervenuto il rilascio della sanatoria in favore della figlia della richiedente, trattandosi di una circostanza fattuale che, all'epoca della decisione, non era nota al giudice e che in ogni caso non è valorizzabile ora in sede di legittimità. 3 CZ5 Né infine appare censurabile la mancata escussione nel procedimento di esecuzione dell'ingegner Stefano Noia, tecnico di parte, il cui esame era stato sollecitato, nella richiesta di revoca dell'ordine di demolizione, senza un riferimento a circostanze specifiche, tali da rendere indispensabile la sua audizione al fine di chiarire la situazione delineata dalle acquisizioni documentali.
E in ogni caso la valutazione del Tribunale non poteva che essere formulata "allo stato degli atti" disponibili in quel momento, atti da cui, in mancanza di adeguate allegazioni, non risulta potesse desumersi che la sanatoria poi rilasciata alla nuova proprietaria del bene intervenisse in tempi ragionevolmente brevi.
3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, si impone pertanto il rigetto del ricorso, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi 'dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese process