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Sentenza — n. 34669/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34669/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34669/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 18 gennaio 2021 il Tribunale di Roma, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha confermato il decreto del 2 dicembre 2020 di convalida del sequestro probatorio, emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Roma e avente per oggetto 1925 prodotti recanti l'etichetta "Made in Italy", destinati alla vendita nell'esercizio commerciale di Wang Genlu, indagato per i reati di cui agli artt. 515 e 517 cod. pen..

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 34669/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In proposito, tra l'altro, va ricordato in linea generale che lo stesso Tribunale del riesame è privo di poteri istruttori in relazione ai fatti relativi all'imputazione, incompatibili con la speditezza del procedimento incidentale de libertate, dovendo limitarsi, ai fini della decisione, alla valutazione delle risultanze processuali già acquisite o degli elementi eventualmente prodotti dalle parti nel corso dell'udienza (Sez. 1, n. 23869 del 22/04/2016, Perricciolo, Rv. 267993; cfr. ad es. Sez. 3, n. 33602 del 24/04/2015, Pastore e altro, Rv. 265043, in tema di riesame di sequestro preventivo). 4.3.

Parole chiave

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contraffazione di merci vendita sopra campione marchio di qualità prodotti provenienti dai paesi terzi verifica della cosa origine delle merci
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Testo completo

la seguente SENTENZA 20 SET 2021 sul ricorso proposto da ANC Wang Genlu, nato in Cina il 24/01/1991 avverso l'ordinanza del 18/01/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18 gennaio 2021 il Tribunale di Roma, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha confermato il decreto del 2 dicembre 2020 di convalida del sequestro probatorio, emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Roma e avente per oggetto 1925 prodotti recanti l'etichetta "Made in Italy", destinati alla vendita nell'esercizio commerciale di Wang Genlu, indagato per i reati di cui agli artt. 515 e 517 cod. pen..

2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente, allegando violazione di legge a norma dell'art. 292, comma 2-ter cod. proc. pen., ha osservato di avere prodotto imponente documentazione atta a dimostrare correttezza e legittimità dell'etichettatura "made in Italy", documentazione che il Giudice del riesame - senza peraltro menzionare le visure camerali delle società produttrici e la documentazione fotografica relativa agli stabilimenti di produzione - aveva ritenuto al contempo non dirimente ma meritevole di ulteriore approfondimento.

In tal modo era stata illegittimamente demandata ad un momento successivo una prima valutazione, che comunque spettava al Giudice del riesame, del materiale probatorio siccome prodotto. 2.2. Col secondo motivo era censurata l'omessa motivazione del provvedimento, dal momento che la documentazione prodotta era idonea a dimostrare correttezza e legittimità dell'etichettatura nonché l'effettiva provenienza italiana dei prodotti, come era appunto dimostrato dalle visure e dal corredo fotografico. 2.3. Col terzo motivo infine il ricorrente ha osservato che sul prodotto andava apposta l'indicazione dell'operatore economico che si assumeva la responsabilità del prodotto e che per tale motivo era qualificabile come produttore, atteso che così deteneva la responsabilità finale della conformità del prodotto alla normativa di armonizzazione unitaria.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è infondato. 4.1. In via preliminare, peraltro, va ricordato che in sede di riesame del sequestro probatorio il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Pirlo, Rv. 278542;

Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella e altri, Rv. 267007). 4.2. Per quanto riguarda i motivi di impugnazione, che possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro connessione, da quanto si evince dall'ordinanza impugnata, quest'ultima ha dato conto che sui prodotti oggetto di sequestro vi era solamente l'etichettatura "made in Italy", senza l'indicazione dell'industria produttrice, ossia dell'imprenditore che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione. In ragione di ciò, e contrariamente ai rilievi del ricorrente, il provvedimento impugnato si è comunque confrontato con quanto prodotto dall'indagato, avendo osservato che la relativa documentazione non si presentava decisiva, e che per ciò solo richiedeva approfondimenti anche in ordine alla corrispondenza della stessa produzione cartacea al materiale in sequestro.

In proposito, tra l'altro, va ricordato in linea generale che lo stesso Tribunale del riesame è privo di poteri istruttori in relazione ai fatti relativi all'imputazione, incompatibili con la speditezza del procedimento incidentale de libertate, dovendo limitarsi, ai fini della decisione, alla valutazione delle risultanze processuali già acquisite o degli elementi eventualmente prodotti dalle parti nel corso dell'udienza (Sez. 1, n. 23869 del 22/04/2016, Perricciolo, Rv. 267993; cfr. ad es. Sez. 3, n. 33602 del 24/04/2015, Pastore e altro, Rv. 265043, in tema di riesame di sequestro preventivo). 4.3.

In sostanza, quindi, ed in relazione ai primi due motivi di ricorso (il terzo per vero si è tradotto in un'analisi della normativa interna e comunitaria, senza però concretamente evidenziare eventuali ricadute sulla fattispecie), da un canto è stata dedotta la necessità istruttoria (peraltro richiamando la comunque doverosa conferma del vincolo, attesa altresì la possibile natura di corpo di reato dell'intera partita sequestrata), per altro verso la sola etichettatura "made in Italy" - siccome in fatto palesata dall'ordinanza impugnata - rendeva appunto perlomeno utili ulteriori approfondimenti ai fini dell'accertamento del fatto, in sé astrattamente configurabile come ipotesi di reato, a prescindere naturalmente dai possibili futuri esiti di un giudizio di merito nel pieno contraddittorio.

5. L'impugnazione pertanto si presenta complessivamente infondata, col conseguente rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso