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Sentenza — n. 34667/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34667/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34667/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 26 gennaio 2021 il Tribunale di Roma, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha dichiarato l'inammissibilità - per carenza di procura speciale in favore del difensore attesa la spiegata qualità dell'istante - della richiesta di riesame proposta da Antonio Mignanelli, quale legale rappresentante della s.n.c. Mignanelli Antonio e c., nei confronti del decreto di sequestro del 16 novembre 2000 emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, avente ad oggetto l'impianto di autodemolizione gestito in Roma dalla stessa s.n.c. Mignanelli e sito su terreno di proprietà demaniale alla via di Acqua Acetosa Ostiense, 41, impianto del quale era stato richiesto l'immediato dissequestro.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34667/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In ragione di ciò, il ricorso - dal momento che l'impugnazione siccome proposta non è idonea ad instaurare il rapporto processuale in questa sede - non può che essere dichiarato inammissibile. 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

Parole chiave

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azione di rivocazione del sequestro sequestro di beni immobili restituzione in pristino azione di reintegra rinuncia all'espropriazione diritto di riprendere il possesso della cosa

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

EMPLIFICATA SENTENZA yugAl sul ricorso proposto da Mignanelli Antonio, nato a Cassino il 15/12/1961 avverso l'ordinanza del 26/01/2021 del Tribunale di Rom visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedéndo l'inammissibilità del ricorso udito per il ricorrente l'avv. Giuseppe Belcastro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26 gennaio 2021 il Tribunale di Roma, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha dichiarato l'inammissibilità - per carenza di procura speciale in favore del difensore attesa la spiegata qualità dell'istante - della richiesta di riesame proposta da Antonio Mignanelli, quale legale rappresentante della s.n.c. Mignanelli Antonio e c., nei confronti del decreto di sequestro del 16 novembre 2000 emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, avente ad oggetto l'impianto di autodemolizione gestito in Roma dalla stessa s.n.c. Mignanelli e sito su terreno di proprietà demaniale alla via di Acqua Acetosa Ostiense, 41, impianto del quale era stato richiesto l'immediato dissequestro.

2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente ha sostenuto di avere proposto richiesta di riesame in proprio e non in veste di legale rappresentante della società, laddove da detta richiesta si evinceva che essa era stata presentata dal Mignanelli quale indagato nel procedimento. Ciò posto, ed in relazione all'interesse a proporre l'istanza da parte dell'indagato non proprietario del bene sottoposto a sequestro, anche a prescindere dall'indirizzo minoritario secondo cui l'indagato sarebbe stato sempre legittimato in proposito, il ricorrente ha affermato di avere la propria abitazione nella sede dell'impianto sottoposto a sequestro, come si evinceva dalla stessa elezione di domicilio, sì che sussisteva la relazione fattuale col bene, abitazione principale e luogo di residenza.

In secondo luogo, proprio in considerazione della natura personale della società, sussisteva l'interesse del socio legale rappresentante, illimitatamente responsabile in proprio, all'integrità del patrimonio sociale e quindi alla sua reintegrazione. In ragione di ciò, la richiesta non doveva considerarsi inammissibile per carenza di procura speciale, bensì era ammissibile sotto il profilo dell'interesse ad agire.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Il ricorrente - ricordando il generale principio in forza del quale l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravarne che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005) - ha inteso reclamare la propria relazione con la cosa assumendo di avere ivi la propria abitazione- e di vantare il diritto a conservare l'integrità del patrimonio sociale, trattandosi di socio illimitatamente responsabile di società di persone.In tal senso ha invocato altresì Sez. 1, n. 15998 del 28/02/2014, Pascale, Rv. 259601, secondo cui la persona che avrebbe diritto alla restituzione dei beni va individuata in colui che ha una posizione giuridica autonoma suscettibile di tutela e coincidente, quindi, con un diritto soggettivo (reale o anche solo personale) o anche con una situazione di mero rapporto di fatto tuttavia tutelato (ad esempio il possesso). 4.1.1.

Ciò posto, dal contenuto - in sé non contestato - dell'ordinanza non impugnata si evince che la richiesta di riesame era stata invece fondata (anche in relazione alla posizione del ricorrente, e per qualificarne l'interesse) su tutt'altre questioni, legate alla regolarità dell'impianto di autodemolizione gestito dalla società di cui l'odierno ricorrente risulta essere legale rappresentante e socio amministratore, alla complessità dei rapporti con l'Autorità amministrativa e quindi alla buona fede del ricorrente avuto riguardo alla ritenuta correttezza dell'attività in relazione alle prescrizioni richieste, nonché infine alla fattuale esclusione di responsabilità quanto al contestato scarico di acque reflue.

In proposito, pertanto, questa Corte non può che ricordare il proprio fermo orientamento, in forza del quale, in tema di misure cautelari, non è possibile prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al tribunale del riesame, ove essi non siano rilevabili d'ufficio (Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, Iuliucci, Rv. 266226; Sez. 4, n. 44146 del 03/10/2014, Parisi, Rv. 260952; cfr. altresì Sez. 5, n. 48416 del 06/10/2014, Dudaev, Rv. 261029). E' invero nozione comune, al riguardo, che la Corte di legittimità non può essere chiamata, sostanzialmente in prima istanza, ad affrontare profili di diritto e di fatto se prima essi non sono stati sottoposti al giudice del merito.

In specie, tra l'altro, sarebbero sollecitate indagini di fatto - quanto ad es. alla situazione abitativa del ricorrente in 'relazione al complesso dell'impianto di autodemolizione, di cui era stata richiesta la restituzione senza por mente alla eventuale presenza di sistemazioni residenziali, bensì allegando questioni tutte relative alla pretesa regolarità dell'impianto stesso - del tutto estranee al procedimento. Né parimenti era mai stata fatta valere, anche a prescindere da ogni considerazione al riguardo, l'autonoma posizione del ricorrente quale socio di società di persone gestrice dell'impianto.

5. In ragione di ciò, il ricorso - dal momento che l'impugnazione siccome proposta non è idonea ad instaurare il rapporto processuale in questa sede - non può che essere dichiarato inammissibile. 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.