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Sentenza — n. 34665/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34665/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34665/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Mirko Corsaro ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'abnormità dell'ordinanza del 24 novembre 2020 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha dichiarato inammissibile l'istanza di oblazione proposta con l'opposizione al decreto penale di condanna e, preso atto che l'imputato non aveva presentato ulteriori richieste subordinate per il caso di mancata ammissione dell'oblazione, ha ordinato l'esecuzione dello stesso decreto.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 34665/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato. 1.1. Come indicato anche dal Procuratore generale, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, cfr. Sez. 3, n. 31231 del 13/06/2019, Lambertini, Rv. 276554 - 01, è abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, a seguito di opposizione a decreto penale con richiesta di ammissione all'oblazione, dichiari esecutivo il decreto opposto sul presupposto della impossibilità di ammettere all'oblazione l'imputato, perché priva quest'ultimo della possibilità di rimettere in discussione, nei contraddittorio delle parti, la sua responsabilità.

Parole chiave

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revoca dell'esecutore testamentario esecuzione della pena diritto di ottenere una decisione procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia opposizione al precetto esecutivo disobbedienza alla decisione dell'autorità
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORSARO MIRKO nato a GENOVA il 20/10/1975 avverso l'ordinanza del 24/11/2020 del GIP TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO lette le conclusioni del PG PIETRO MOLINO Il PG chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. •

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Mirko Corsaro ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'abnormità dell'ordinanza del 24 novembre 2020 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha dichiarato inammissibile l'istanza di oblazione proposta con l'opposizione al decreto penale di condanna e, preso atto che l'imputato non aveva presentato ulteriori richieste subordinate per il caso di mancata ammissione dell'oblazione, ha ordinato l'esecuzione dello stesso decreto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1. Come indicato anche dal Procuratore generale, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, cfr. Sez. 3, n. 31231 del 13/06/2019, Lambertini, Rv. 276554 - 01, è abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, a seguito di opposizione a decreto penale con richiesta di ammissione all'oblazione, dichiari esecutivo il decreto opposto sul presupposto della impossibilità di ammettere all'oblazione l'imputato, perché priva quest'ultimo della possibilità di rimettere in discussione, nei contraddittorio delle parti, la sua responsabilità.

In motivazione, la Corte ha precisato che, ai sensi dell'art. 464, comma 1, cod. proc. pen., il giudice deve emettere decreto di giudizio immediato anche nel caso in cui l'imputato, con l'atto di opposizione, non abbia chiesto il giudizio. Nello stesso senso, Sez. 3, n. 35442 del 01/07/2016, Cozzolino, Rv. 267535 - 01 per cui è abnorme il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari, a seguito di opposizione a decreto penale con richiesta di ammissione all'oblazione, dichiari esecutivo il decreto opposto sul presupposto della impossibilità di ammettere l'imputato all'oblazione (non consentendolo il reato contestato né potendosi procedere, in sede di opposizione, alla riqualificazione del reato stesso), perché priva l'imputato della possibilità di rimettere in discussione, nel contraddittorio delle parti, la sua responsabilità.

2. Pertanto, deve disporsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato laddove lo stesso ha dichiarato esecutivo il decreto penale opposto, con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per l'ulteriore corso, dovendo essere emesso il decreto di giudizio immediato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Così deciso il 07/07/2021. Il CcrsigÙere estensore Il Presidente a emeraro Grazia a